Cassation court allows insurance appeal, ruling claims-made clauses are not voidable statutory decays. The court rejects the lower court's application of Article 2965 c.c. to invalidate the policy's time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the insurance companies' appeal against the Second Instance Court's decision to void a claims-made insurance clause. The lower court had declared the clause void under Article 2965 of the Civil Code, treating the twelve-month reporting period as an excessive statutory decay. The Court reversed this, citing recent jurisprudence that such clauses define the risk identification process rather than creating a voidable decay, thus upholding the policy's validity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2965 c.c.; Art. 1341 c.c.; The claims-made insurance clause does not constitute a voidable statutory decay under Article 2965 of the Civil Code, as the reporting period serves to identify the insured risk rather than extinguish a pre-existing right.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 4276/2021 R.G. proposto da: Generali Italia S.p.A. e MSIG Insurance Europe AG, rappresentate e difese dall’avvocato Franco Tassoni; -ricorrente - contro Azienda Universitaria Policlinico Università degli Studi di Napoli Federico II, rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Bonito; - controricorrente – Universitàdegli Studi di Napoli Federico II, Michele Amatruda e Maria Sicignano; - intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 6 luglio 2020n.2492;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2024 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI;
Rilevatoche: Per quanto qui interessa, la Corte d’appello di Napoli, in relazione adomanda di manleva presentata dall’Azienda Universitaria Policlinico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con sentenza del 6 luglio 2020 condannava Generali Italia S.p.A., Unipolsai Assicurazioni S.p.A., Lloyd Adriatico S.p.A. e Mitsui Sumitomo Insurance Company Ltd a tenere indenne l’Azienda per il 25% ciascuna daun risarcimento di danni cui l’Azienda Universitaria era tenuta per un sinistro sanitario. Hanno presentato ricorso Generali Italia e MSIG Insurance Europe AG (quest’ultima subentrata aMitsui Sumitomo) sulla base di un unico motivo – illustrato anche con memoria - da cui l’Azienda Universitaria si è difesa con controricorsoe memoria.
Considerato che: 1.L’unico motivo del ricorso denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2965, 1341, 1322, primo comma, e 1343 c.c. nonché dei principi relativi al contratto assicurativo claims made. Si osserva che l’articolo 8 del contratto assicurativo qui stipulato prevede la garanzia allesole “richieste di risarcimento presentate all’Assicurata non oltre dodici mesi dal termine del periodo di validità dell’assicurazione, purché relative a fatti accaduti nello stesso periodo”; e la polizza valeva dal 31 gennaio 1999 al 31 gennaio 2000 con la suddetta ultrattività fino al 31 gennaio 2001.
La prima richiesta era avvenuta il 12 settembre 2002 e dunque trentuno mesi dopo la scadenza della polizza. Ad avviso della corte territoriale, l’articolo 8 costituirebbe una clausola claims made nulla, in quanto sarebbe evidente una decadenza tale da rendere eccessivamente difficile per l’assicurato l’esercizio del diritto all’indennizzo, per cui violerebbe gli articoli1341 c.c. - come clausola vessatoria – e 2965 c.c. - per nullità dei patti di decadenza troppo gravosa per una delle parti - . Il giudice d’appello a ciò sarebbe pervenuto seguendo pedissequamente Cass. ord.8894/2020, che costituirebbe una giurisprudenza non condivisibile, in quanto la decadenza dovrebbe presupporre un diritto già sorto (elidendo la possibilità di farlo valere), mentre nel caso in esame la decadenza sarebbe stata fatta incidere sulla nascita del diritto di indennizzo.
Si invoca poi giurisprudenza per cui non occorre, tra l’altro , la necessità di verificare la compatibilità della clausola con l’articolo 2965 c.c.,e si argomenta intorno alle clausole claims made, deducendo che il giudice d’appello avrebbe messo in discussione, argomentando su vessatorietà e decadenza, il meccanismo di selezione dei sinistri indennizzabili nelle fattispecie di claims made, confondendolo con il diverso modello loss occurrence- ove rileva l’epoca dell’evento dannoso, anziché l’epoca della richiesta del relativo indennizzo-.
Quel che qui verrebbe a incidere non sarebbe d’altronde la retroattività della garanzia, bensì “la posteriorità della richiesta risarcitoria rispetto alla scadenza della polizza”, in questo caso avvenuta trenta mesi dopo tale sua scadenza, essendovi invece nella clausola claims made dell’articolo 8 della polizza la copertura delle richieste risarcitorie per quelle “pervenute in costanza di polizza e nei 12 mesi successivi”; ed erroneamente il giudice d’appello avrebbe ritenuto ciò una decadenza illecita e quindi nulla, così da sostituire, appunto,il modello claims madescelto dalle parti per il contratto con quello loss occurrence.
2. È condivisibile l’asserto che il giudice d’appello ha frainteso, come clausola vessatoria ex articolo 1341 c.c. e come clausola regolante una decadenza troppo difficoltosa ex articolo 2965 c.c., l’articolo 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per cui “l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate … non oltre dodici mesi termine del periodo di validità dell’assicurazione, purché relative a fatti accaduti nello stesso periodo”; e lo ha fatto proprio seguendo Cass. 8894/2020 . Questa pronuncia è stata però successivamente contraddetta da Cass. 12 908/2022, la qual e ha chiarito - e questo collegio ciò condivide - che la clausola claims made “non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di scegli uno”, perché la richiesta del danneggiato costituisce invece un “fattore concorrente all’identificazione del rischio assicurato”, il che consente di ricondurre il tipo contrattuale al modello di assicurazione della responsabilità civile nel contesto del genusdell’assicurazione contro i danni ai sensi dell’articolo 1904 c.c. della cui causa indennitaria la clausola claims madeè “pienamente partecipe”.
3. Si deve pertanto accogliere il ricorso ealtresì, decidendo nel merito , rigettare la domanda della Azienda Universitaria nei confronti delle ricorrenti essendo stato oltrepassato il periodo di efficacia della tutela. L’evoluzione giurisprudenziale che si è sviluppata successivamente alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dell ’ Azienda Universitaria Policlinico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II nei confronti delle ricorrenti,