Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The court noted that the respondent had proposed a settlement, but the appellant remained silent for the required duration. Consequently, the appeal was deemed renounced, the proceedings terminated, and the appellants were ordered to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within 40 days results in the automatic renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23699/2022 R.G. proposto da : CLEMENTI ENRICA, CLEMENTI MAURIZIO, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall ’ avvocato MERIZZI GIANLUCA (MRZGLC56B15I829X) -ricorrenti- contro MAZZINA FABIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FERRARIS BARBARA (FRRBBR 69L41F205H) in uno all ’ avvocato SCARÌ CHIARA (SCRCHR78B48 I829A) -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SONDRIO n. 216/2022 depositata il 07/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrent i, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 23/02/20