Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for settlement. The appellant, represented by two lawyers, challenged a second-instance judgment against two defendants but remained silent on the proposed settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12585/2022 R.G. proposto da : MONACHESI GIULIANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO 12, presso lo studio dell’avvocato PAPA FRANCESCO (PPAFNC71E30H501T), che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato QUINTIGLIANI ANDREA (QNTNDR71L16D612C) -ricorrente- contro PAM PANORAMA SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVUOR 19, presso lo studio dell’avvocato ROMA MICHELE (RMOMHL58M23G749L),che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro SCHINDLER SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI, 81, presso lo studio dell’avvocato PIERI NERLI GIOVANNI (PRNGNN58M17 B157D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 1569/2022depositata il 09/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 2. 2 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 23