Cassation appeal dismissed for non-prosecution due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Venice Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Zamieri, did not respond to the court's proposal for judgment definition, while the appellee, the City of Venice, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed renounced and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the communication of the proposal for judgment definition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10677/2022 R.G. proposto da : MEHANNA GEORGES, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocatoZAMPIERI PIERFRANCESCO (ZMPPFR58E29L736A) -ricorrente- contro COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ASOLONE 8, presso lo studio dell’avvocato LIUZZI MILENA (LZZMLN63D43H501H), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESARE ANDREA (CSRNDR59R14L736Y) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di VENEZIA n. 2631/2021depositata il 15/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 23/02/2024