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Decreto — n. 4977/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4977/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4977/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22081/2022 R.G. proposto da : DI BARTOLO MARIA CARMELA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLLEFERRO N 15, presso lo studio dell’avvocato VETERE ANNA MARIA (VTRNMR39D69D086G), rappresentato e difeso dall’avvocato LINO MAURIZIO (LNIMRZ67R15G273U) -ricorrente- contro ASSESSORATO REGIONALE ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE SICILIANA, REGIONE SICILIANA, PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dei rispettivi rappresentanti p.t., domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (80224030587), che lirappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n.589/2022 depositata il 04/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4977/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6 .000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese obbligo di pagamento obbligo di anticipare spese dilazione di pagamento adempimento prima del termine fatture impagate

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22081/2022 R.G. proposto da : DI BARTOLO MARIA CARMELA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLLEFERRO N 15, presso lo studio dell’avvocato VETERE ANNA MARIA (VTRNMR39D69D086G), rappresentato e difeso dall’avvocato LINO MAURIZIO (LNIMRZ67R15G273U) -ricorrente- contro ASSESSORATO REGIONALE ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE SICILIANA, REGIONE SICILIANA, PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dei rispettivi rappresentanti p.t., domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (80224030587), che lirappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n.589/2022 depositata il 04/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6 .000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 23