Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Bologna Court of Appeal's judgment extinguished. The appellant, Tomasi Fiorina, failed to respond to the court's proposal for case definition submitted under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of the right to proceed, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed period constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30621/2021 R.G. proposto da : TOMASI FIORINA MARIA, domiciliata per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall’avvocatoPAGLIANI GIORGIO (PGLGRG55A07F257X) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, in persona del rappresentante come in atti indicato, elettivamente domiciliato presso lo studio dell ’ avvocato TABELLINI CARLO (TBLCRL59T28L219F), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato D’AMORE SEVERINO (DMRSRN60H30H501S) -controricorrente- nonchécontro ASSICURAZIONI GENERALI SPA -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di BOLOGNA n. 2737/2021,depositata il 28/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma,il 2