Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal by the appellant company and acceptance by the respondent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Nocosystem S.r.l., formally withdrew the lawsuit, which was accepted by the respondent, Nocotek S.r.l. Both parties signed the necessary declarations to terminate the proceedings and offset costs. Consequently, the court issued a declaratory order extinguishing the case without addressing the merits of the underlying dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 2; Art. 391, ultimo comma c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the respondent with cost compensation, legally extinguishes the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2906/2021R.G. proposto da Nocosystem S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difes a d a ll'Avv. Paolo Pizzocri(p.e.c. indicata : paolo.pizzocri @ milano.pecavvocati .it ); –ricorrente – contro Nocotek S.r.l., rappresentata e difes a d a ll'Avv. Massimo Pozzi (p.e.c. indicata: massimopozzi@ordineavvocatiroma.org ) , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via G. Antonelli, n. 50; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano , n. 2886 /20 2 0 , depositatail 1 0 novembre 20 2 0 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio Oggetto Estinzione per rinuncia al ricorso 2024dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: la Nocosystem S.r.l. in liquidazione ricorre con tre motivi , nei confronti della Nocotek S.r.l. (che deposita controricorso ) , per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2886/2020, depositata il 10 novembre 2020, relativa al procedimento rubricato al n. 3639/2019R.G.; considerato che: è pervenuta , a mezzo deposito telematico, in data 24 gennaio 2024, dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta con firme autografe dalla parte ricorrente, in persona del suo legale rappresentante,e dal suo procuratore; ad essa è unita dichiarazione di accettazione della rinuncia, con compensazione delle spese, sottoscritta, con firme autografe, dal legale rappresentante della società controricorrente e dal suo procuratore; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ.
─ risultando anche data, dalla cancelleria, comunicazione del suo deposito alla parte resistente ─ per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria; deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di