Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest after parties settled the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants lost interest in the case following a settlement. Although the lawyer attempted to withdraw the appeal, the generic power of attorney lacked the specific authorization required for such a procedural act. Consequently, the court ruled that the withdrawal demonstrated a lack of standing, rendering the appeal inadmissible under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: A generic power of attorney is insufficient to authorize the withdrawal of an appeal; if such a withdrawal occurs without special mandate, it evidences a lack of interest, rendering the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30795/2021R.G. proposto da Gomaa Ayman Gomaa Abdelsalam e SO.GE.Co Group S.r.l. , rappresentati e difes i d a ll'Avv. Francesco Cannizzaro (p.e.c. indicata : francesco.cannizzaro@milano.pecavvocati.it) e dall’Avv. Michele Pontecorvo(p.e.c.: michelepontecorvo@ordineavvocatiroma.org), con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma , Via Asiago n. 9; –ricorrenti – contro DE–BA S.r.l.; –intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano , n. 1603/2021 , Oggetto Cessazione materia del contendere depositatail 1 9 magg io 20 2 1 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: Gomaa Ayman Gomaa Abdelsalam e SO.GE.Co Group S.r.l. ricorrono con due motivi , nei confronti della DE – BA S.r.l. (che non svolge difese in questa sede) , per la cassazione della sentenza d e lla Corte di Appello di Milano n. 1603/2021 , depositata il 19 maggio 2021, resa in controversia locatizia; è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; per i ricorrentiè stata depositata memori a; considerato che: con tale memoria, sottoscritta digitalmente dal solo procuratore, si manifesta la volontà di rinunciare al ricorso, avendone i ricorrenti perso interesse in relazione agli eventi sopravvenuti ivi pure rappresentati; il difensore non risulta però munito del mandato speciale richiesto dall’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., ove si consideri che la procura alla lite allegata in calce al ricorso si limitava a conferire al difensore «ogni e più ampia facoltà di mandato», espressione questa che, nella sua genericità, non può reputarsi idonea, per ribadita giurisprudenza di questa Corte, a consentire di effettuare atti che importino non solo disposizione del diritto in contesa (transazione, confessione, rinunzia all'azione o all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto), ma anche rinunzia agli atti del giudizio (v., con riferimento a procure del tutto analog he a quella in oggetto, Cass. 27/07/2023 , n. 22901;
Cass. 27/07/ 2018, n. 19907, che richiama «Cass., Sez. Un., 14/3/2016, n. 4909; Cass., 17/12/2013, n.28146; Cass., 5/7/1991, n. 7413; Cass., 28/10/1988, n. 5859; Cass., 7/1/1984, n. 99; Cass., 20/6/1978, n. 3033; Cass., 2/8/1977, n. 3396»); tale atto, tuttavia, denota univocamente la sopravvenuta carenza d'interesse al ricorso, giacché la dichiarazione di rinunzia sprovvista dei requisiti di cui all'art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., pur non essendo idonea a produrre l'effetto dell'estinzione del processo per avvenuta rinunzia ai sensi del combinato disposto dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., palesa il sopravvenuto difetto d'interesse del ricorrente a proseguire il processo stesso, consentendo così al giudice di dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, qualora la conciliazione della lite abbia determinare la cessazione della materia del contendere (v.
Cass. n. 22901 del 2023, cit.; n. 19907 del 2018, cit.; Cass. 15/01/2015, n. 963; 11/10/2013, n. 23161; 15/9/2008, n. 23685; 06/12/2004, n. 22806; ed ancora, ex multis, Cass.12/11/2020, n. 25625; Cass. Sez. U. 18/02/ 2010, n. 3876, Cass. 09/02/2023, n.4104); non v’è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l’intimata svolto difese; non sussistono i presupposti perché possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Cass. n. 22901 del 2023, cit.; n. 25625 del 2020, cit.; v. anche Cass. 07/06/2018, n. 14782;12/11/2015, n. 23175)
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza