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Ordinanza Interlocutoria — n. 4782/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation remits case to public hearing regarding civil damages revocation after criminal acquittal without civil party participation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4782/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible and remitted the case to a public hearing for further examination. The appellant argued that a subsequent criminal acquittal via revision should automatically revoke the prior civil judgment awarding damages. The court noted the lower court's finding that the criminal revision lacked the civil party's participation, rendering the acquittal inopposable to them for the purpose of revoking the civil sentence. Consequently, the specific legal issue requires full oral debate to determine the correct procedural path.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 2 c.p.c.; Art. 639 c.p.p.: A criminal acquittal obtained via revision is inopposable to a civil party not constituted in the revision proceedings, thereby preventing the automatic revocation of the civil judgment awarding damages.

Parole chiave

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revisione penale parte civile revocazione sentenza civile inopponibilità contraddittorio risarcimento danni Corte di Cassazione restituzione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 395 n. 2 c.p.c.
2507/2013 con cui revocò la sentenza penale del Tribunale fiorentino e assolse l’imputato per insussistenza del fatto; il Ghezzi promosse quindi giudizio per revocazione della sentenza civile del Tribunale di Firenze, ai sensi dell’art. 395, n.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
2507/2013 con cui revocò la sentenza penale del Tribunale fiorentino e assolse l’imputato per insussistenza del fatto; il Ghezzi promosse quindi giudizio per revocazione della sentenza civile del Tribunale di Firenze, ai sensi dell’art. 395, n.
Art. 336 c.p.c.
395 numero 2 c.p.c., omessa applicazione art. 336 comma 2 c.p.c.
Art. 574 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 636 c.p.p.
Art. 639 c.p.p.
636 e 601 c.p.p., e non vi aveva pertanto partecipato; l’art. 639 c.p.p.
Art. 112 c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
art. 388 c.p
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Testo completo

ere ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27440/2020 proposto da: Ghezzi Andrea, rappresentato e difeso dall'avvocato Gironi Andrea; -ricorrente - contro Romiti Alessandro; -intimato - avverso la sentenza n. 1580/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023 dal Cons.DANILO SESTINI.Rilevato che: a seguito di querela sporta dal creditore pignorante Alessandro Romiti, il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3264/2003, condannò Andrea Ghezzi per il reato di sottrazione di beni pignorati (ex art. 388 c.p.), pronunciando altresì condanna generica al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore del Romiti(cui vennero riconosciute una provvisionale di 500,00 euro e la refusione delle spese processuali); instaurato il procedimento civile, il medesimo Tribunale, con sentenza n. 1880/2006, liquidò al Romiti il risarcimento nell’importo di 4.959,30 euro, oltre accessori; a seguito di istanza di revisione proposta dal Ghezzi, la Corte di Appello di Genova pronunciò sentenza n. 2507/2013 con cui revocò la sentenza penale del Tribunale fiorentino e assolse l’imputato per insussistenza del fatto; il Ghezzi promosse quindi giudizio per revocazione della sentenza civile del Tribunale di Firenze, ai sensi dell’art. 395, n. 2 e n. 4 c.p.c. (per essere state dichiarate false le prove circa la sottrazione dei beni pignorati e per errore di fatto sulla presenza delGhezzi all’asporto dei beni) e chiese, in sede rescissoria, che venisse dichiarato che nessun risarcimento spettava al Romiti; il Tribunale di Firenze dichiarò l’inammissibilità della revocazione, condannando il Ghezzi al pagamento delle spese e per responsabilità aggravata; con sentenza n. 1580/2020, la Corte di appello fiorentina ha dichiarato ammissibile la revocazione, ma l’ha dichiarata infondata, respingendo pertanto la domanda e condannando il Ghezzi al pagamento delle spese del doppio grado (ma senza condanna per responsabilità aggravata); esclusa la sussistenza dei presupposti per la revocazione ex art.395, n. 4 c.p.c. («in quanto l’errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa poteva essere rilevato anche sulla base della sola sentenza e costituire pertanto motivo di tempestivo appello»), la Corte ha affermato, in riferimento all’ipotesi di cui all’art. 395, n. 2 c.p.c., che: il Romiti, che si era costituito parte civile nel giudizio sfociato nella sentenza penale del 2003, non era stato citato nel giudizio di revisione, in violazione degli artt. 636 e 601 c.p.p., e non vi aveva pertanto partecipato; l’art. 639 c.p.p. prevede espressamene che “la corte di appelloquando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione […] ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento il carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione”; tale norma ha «portata generale rispetto alla generica formulazione di cui all’art. 574/4 c.p.p. secondo cui “… l’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale odi assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato”»; correttamentela Corte di Appello di Genova aveva limitato l’ordine di restituzione a quanto pagato per spese processuali, in quanto, la revisione era inopponibile nei confronti della parte civile non costituita e quindi «non messa in condizione di eccepire, nel dibattimento di revisione, l'inammissibilità della stessa revisione richiesta […], in riferimento al risarcimento disposto»; andava dunque escluso che, ottenuta la revisione in carenza di contraddittorio con la parte civile, il Ghezzi potesse poi ottenere tout court,in sede civile , la revocazione della sentenza sul danno facendo leva proprio su detta revisione; e ciò in quanto «l'inopponibilità comporta la carenza dei presupposti per la revocazione richiesta»; ha proposto ricorso per cassazione il Ghezzi, affidandosi a due motivi; l’intimato non ha svolto attività difensiva; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Considerato che: col primo motivo, il ricorrente denuncia «violazione e falsa ed erronea applicazione dell’art. 395 numero 2 c.p.c., omessa applicazione art. 336 comma 2 c.p.c. e 574 c.p.p., in quanto dal combinato disposto di tali norme si ricava che la sentenza di assoluzione emanata in esito al giudizio di revisione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni emessa in un separato giudizio civile di liquidazione del danno.

Erronea applicazione dell’art. 636 e 639 c.p.p.»; il Ghezzi assume che « la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, anche se pronunciata senza la partecipazione della parte civile è destinata a produrre i suoi effetti anche sulla dipendente sentenza civile di liquidazione del danno1880/06 del tribunale di Firenze che, quindi , è destinata ad essere rimossa ed annullata, o tramite procedimento di revocazione perché emessa in base a prove dichiarate false nel procedimento di revisione o automaticamente , per il solo fatto della pronuncia di assoluzione»; col secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art.112 c.p.c. perché la Corte d'appello, dopo aver ritenuto infondata la domanda di revocazione, non ha « statuito sulla domanda di accertamento dell'insussistenza del credito e di condanna alla restituzione all'esponente delle somme riscosse sia a titolo di risarcimento danni che di spese di lite e di spese di esecuzione non quale effetto rescissorio della domanda di revocazione ma in via autonoma quale effetto diretto dell'accoglimento della domanda di revisione ai sensi dell'art. 336 secondo comma c.p.c.».

Ritenuto cheil ricorso ponga questioni di rilevanza nomofilattica e che, in difetto di precedenti specifici di questa Corte, sia opportuna la rimessione alla pubblica udienza.