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Ordinanza Interlocutoria — n. 4709/2024 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to Perugia to resolve conflicting judgments on revocatory action scope and res judicata effects.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4709/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to the Perugia Court of Appeal to address a specific legal issue regarding the scope of a prior judgment. The appellant argued that a previous decision on a related revocatory action should apply here, while the opposing creditors claimed the current debt and asset insufficiency remained valid. The court determined that resolving this question of res judicata and the binding force of the prior appellate decision required the parties' presence and the Public Prosecutor's participation, necessitating a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 380bis c.p.c.; Art. 2901 c.c.: When a cassation appeal raises a question connected to a judgment already rendered in related proceedings, the court may remand the case to the appellate court to clarify the scope of the prior res judicata at a new hearing with all parties present.

Parole chiave

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revocatory action ordinary res judicata effect connected proceedings remand to appellate court asset insufficiency revoca del trasferimento patrimoniale controversie patrimoniali fondo di rinnovazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2901 c.c.
Art. 380bis c.p.c.
art. 2901 c.c
art. 380bis c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 39369/2021
Corte d'Appello di Perugia n. 231/2023
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Testo completo

NANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13534/2021 R.G. proposto da: SAURO BERNARDINI, rappresentato e difeso dall'avvocato MANUELA PULA (PLUMNL69S60G478B) e domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec: -ricorrente- contro ANDREA ZAFRANI e BARBARA TIBURZI, rappresentati e difesi dall'avvocato MARCO FRANCESCO ANGELETTI (NGLMCF67R04D653R) e domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec: -controricorrenti- nonchè contro ANDREA ZAFRANI, BARBARA TIBURZI -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 136/2021 depositata il 16/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere ANNA MOSCARINI. Rilevato che Andrea Zafrani e Barbara Tiburzi, allegando di essere creditori di Sauro Bernardini per vizi e difetti presenti in immobili dal medesimo acquistati, vizi talmente gravi da inficiarne la condizione di agibilità, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Spoleto Sauro Bernardini e la moglie Victoria Gianina Matache per sentir pronunciare l’inefficaica ai sensi dell’art. 2901 c.c. di due atti costitutivi di fondo patrimoniale dai medesimi posti in essere; il Bernardini si costituì in giudizio escludendo la propria volontà di ridurre la garanzia patrimoniale e sollevò alcune eccezioni relative alla legittimazione della Tiburzi e della Matache oltre che la insussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria; il Tribunale adito ritenne sussistente il credito, ritenne che le procedure esecutive esperite su alcuni beni non avevano consentito di ridurre l’esposizione debitoria, che il pregiudizio non era attenuato in conseguenza della disponibilità da parte del Bernardini di altri immobili, che gli atti dispositivi erano posteriori rispetto al sorgere del credito; conseguentemente accolse la domanda e dichiarò inefficaci gli atti costitutivi di fondo limitatamente alla quota di beni riferibile al debitore Bernardini; a seguito di appello del Bernardini e nel contraddittorio con Zafrani e Tiburzi la Corte d’Appello di Perugia, con sentenza del 16/3/2021, ha rigettato il gravame confermando la sentenza di primo grado; per quanto ancora qui di interesse la sentenza ha ribadito che, quale presupposto dell’azione revocatoria, non è necessario che il credito sia certo e determinato ma è sufficiente una ragione di credito anche eventuale purchè non manifestamente infondata; ha accertato che il credito doveva ritenersi sorto al momento dell’invio di una raccomandata in data 28/5/2008 di denuncia dei vizi presenti in immobili venduti dal Bernardini ed oggetto di accertamento giudiziale ; ha ritenuto che, ai fini dell’azione ex art. 2901 c.c. non è necessario un effettivo e attuale depauperamento del patrimonio del debitore o una totale compromissione della sua consistenza potendo consistere anche in una maggiore difficoltà o incertezza nel realizzare quanto dovutogli; ha altresì accertato che il debitore non aveva dato prova dell’esistenza di beni residui sufficienti a costituire idonea garanzia patrimoniale e che la pluralità di procedure esecutive poste in essere sui beni del debitore non aveva consentito di reintegrare la garanzia patrimoniale; avverso la sentenza Sauro Bernardini ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; hanno resistito Andrea Zafrani e Barbara Tiburzi con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. entrambe le parti hanno depositato memoria; il ricorrente con la memoria ex art. 380 bis c.p.c. ha segnalato che il presente ricorso è connesso ad altro ricorso nelle more deciso da questa Corte con sentenza n. 39369 del 2021;

Considerato che con la memoria ex art. 380 bis c.p.c. gli odierni controricorrenti hanno dedotto che la sentenza n. 231/2023 della Corte d’Appello di Perugia emessa all’esito del giudizio di rinvio disposto da Cass. n. 39369/2021 su causa connessa di revocatoria ordinaria dai medesimi originariamente proposta e passata in cosa giudicata è idonea a spiegare effetti nel presente giudizio; ritenuto che si appalesa l’opportunità di trattare alla P.U. la questione della portata del relativo dedotto giudicato, alla presenza delle parti e con la partecipazione necessaria del P.G., appalesandosi al riguardo necessaria l’acquisizione agli atti della detta pronunzia.

Rinvia pertanto la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione alla P.U. Manda alla Cancelleria per l’acquisizione agli atti della sentenza n. 231/2023 della Corte d’Appello di Perugia. Così de