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Decreto — n. 4708/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4708/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4708/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21051/2022 R.G. proposto da : NUOVA AZZURRA CAR DI GAI GRAZIANO E C. SNC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 39, presso lo studio dell’avvocato SOLLECCHIA DIEGO (SLLDGI83M03H501Q) rappresentato e difeso dall'avvocato BOIRIVANT UGO (BRVGUO55P08E506F) -ricorrente- contro BANCO BPM SPA, elettivamente domiciliato in ROMA V.DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell’avvocato DE CRESCENZO ENRICO (DCRNRC61E03H501O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1803/2022 depositata il 26/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4708/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : NUOVA AZZURRA CAR DI GAI GRAZIANO E C. SNC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 39, presso lo studio dell’avvocato SOLLECCHIA DIEGO (SLLDGI83M03H501Q) rappresentato e difeso dall'avvocato BOIRIVANT UGO (BRVGUO55P08E506F) -ricorrente- contro BANCO BPM SPA, elettivamente domiciliato in ROMA V.DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell’avvocato DE CRESCENZO ENRICO (DCRNRC61E03H501O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1803/2022 depositata il 26/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo delle spese ammende per infrazione procedurale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria recupero delle spese esecutive condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21051/2022 R.G. proposto da : NUOVA AZZURRA CAR DI GAI GRAZIANO E C. SNC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 39, presso lo studio dell’avvocato SOLLECCHIA DIEGO (SLLDGI83M03H501Q) rappresentato e difeso dall'avvocato BOIRIVANT UGO (BRVGUO55P08E506F) -ricorrente- contro BANCO BPM SPA, elettivamente domiciliato in ROMA V.DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell’avvocato DE CRESCENZO ENRICO (DCRNRC61E03H501O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1803/2022 depositata il 26/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,