Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and omitted facts in the appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the exact legal provisions violated or the specific facts omitted in the lower court's judgment. The appellant argued that the first-instance court erred in dismissing her claim for damages regarding a returned registered letter, but her submissions were deemed too generic. Consequently, the Court ruled that without precise identification of the legal errors and omitted elements, the appeal could not be examined on its merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds do not specifically cite the violated legal norms and the omitted facts required for a substantive review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30480/2022 R.G. proposto da: SOLAROLI GRAZIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI GENTILE 22, presso lo studio dell’avvocato BRUCCOLERI LILLO SALVATORE (CF: BRCLLS47T20A859D), che la rappresenta e difende - Ricorrente - Contro POSTE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato MELE MARCO (CF: MLEMRC61B01F839U), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato AMBROZ ANDREA (CF: MBRNDR58H28A944B) - Controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5241/2022depositata il 30/07/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. R ITENUTO CHE :
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Graziella Solaroli convenne dinanzi al Tribunale di Roma la società Poste Italiane s.p.a al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni da lei aseritamente subiti per la mancata recezione di una raccomandata (contenente un atto di citazione a comparire presso il giudice di Pace di Desio, notificato a mezzo del servizio postale), presso la casella postale da lei locata a partire dal marzo 2001, che le aveva impedito di venire a conoscenza del giudizio promosso nei suoi confronti dalla AR.FOR s.r.l. e di difendersi dalle pretese attoree. In particolare, l’attrice, dopo aver premesso di aver attivato, in data 18.4.2001, il servizio “SEGUIMI” di Poste Italiane, esponeva che:
1) la raccomandata in questione era stata restituita al mittente con l’erronea indicazione di “destinatario sconosciuto”;
2) il giudizio avanti al Giudice di Pace si era concluso con la sentenza n. 778/2004, con la quale era stata condannata al pagamento della somma di euro 11.498,77 ed alla refusione delle spese di lite;
3) era venuta a conoscenza della sentenza a lei sfavorevole solo a seguito della richiesta, da parte della AR.FOR s.r.l, nel 2005, di pagamento del dovuto in forza della sentenza e 4) l’appello da lei proposto era stato rigettato dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio ed il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile.
2. Poste Italiane si costituì eccependo l’avvenuta prescrizione del diritto vantato dall’attrice, ex art. 20 del D.P.R. n. 156/1973, e chiedendo, nel merito, il rigetto della stessa.
3. Con ordinanza del 15 /0 3 / 2013, venne disposto il cambiamento del rito da sommario ad ordinario e acquisita la documentazione di parte.
4. Con sentenza n. 19169/2015 il Tribunale di Roma rigettò la domanda della Solaroli, condannandola alla refusione delle spese di lite.
5. Il Tribunale, in motivazione, aveva affermato quanto segue: “L’eccezione di prescrizione del diritto della Solaroli al risarcimento dei danni, quantificati in euro 11.498,77 (poi ridotti ad euro 9500,00 a seguito di un intervenuto accordo transattivo), per il mancato inserimento nella casella postale numero 17090 ubicata presso l’ufficio Postale di Roma Grottarossa, oggetto del contratto di locazione c.d. “SEGUIMI”, sollevata da Poste Italiane S.p.A. con riferimento all’art. 20 del D.P.R. n. 1256 del 1973, appare fondata. Ed invero, posto che il fatto ritenuto lesivo dalla ricorrente si è verificato nel 2004 ed è stato dalla medesima conosciuto con l’acquisizione di copia dell’atto di citazione di AR.FOR S.r.l. nel 2005, deve considerarsi tardiva la presentazione e la relativa domanda risarcitoria promossa con l’atto introduttivo del settembre 2012.
La possibilità di agire tempestivamente nel rispetto al termine triennale di prescrizione risulta evidente, ove si consideri che l’avv.to Marchetti, procuratore costituito di AR.FOR S.r.l. nella causa decisa Giudice di Pace con la ricordata sentenza n. 778/2004, confermata in appello dal Tribunale di Monza e passata in giudicato a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione (v. sentenza in atti della Corte di Cassazione del 10 gennaio 2012) ha chiesto la liquidazione delle proprie competenze professionali sin dal 2005 (circostanza evidenziata dalla convenuta nella memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. e non espressamente contestata dalla ricorrente –attrice)”.
6. Avverso tale sentenza Graziella Solaroli propose appello.
7. Si costituì Poste Italiane chiedendo il rigetto dell’appello.
8. Con sentenza n. 5241/2022, depositata in data 30/07/2022, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello, con condanna della Solaroli alle spese del giudizio di secondo grado.
9. Avverso la predetta sentenza Graziella Solaroli propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui Poste italiane s.p.a. resiste con controricorso.
10. In data 7 aprile 2023 veniva emessa dal Presidente di Sezione delegato dal Presidente Titolare proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 e di essa veniva data comunicazione alle parti costituite.
11. Con atto del 15 /05/ 2023 la parte ricorrente chiedeva, con il ministero del suo difensore, sulla base di nuova procura, la decisione ai sensi del primo inciso del secondo comma di detta norma.
12. Veniva conseguentemente fissata la trattazione ai sensi dell’art. 380 - bis 1c.p.c. C ONSIDERATO CHE :
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Errata applicazione di norme di diritto negli arresti giurisprudenziali sotto il profilo della legittimità costituzionale”.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., “Omesso esame sul fatto decisivo esplicitato nelle eccezioni pregiudiziali sia in primo che in secondo grado”.
3. Nella proposta di definizione ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c. si è osservato quanto segue: «considerato che i due motivi sui quali si fonda il ricorso – in ragione della tecnica espositiva che espone prima, sotto l’intestazione “diritto”, in una sola pagina considerazioni del tutto generiche che rendono incomprensibile la correlazione alla vicenda di cui è processo e, quindi, si limita ad indicarne l’intestazione alla pagina successiva - sono inammissibili, sia in quanto dedotti senza rispettare l’art. 366 n. 6 c.p.c., giacché non forniscono l’indicazione specifica degli atti e documenti su cui si fondano (secondo i criteri indicati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte: ex multis, Cass., Sez.
Un., n. 28547 del 2008 e 7161 del 2010, nonché Cass., Sez. Un., n. 8950 del 2022), sia per l’assoluta genericità e mancanza di specificità della loro illustrazione (Cass. n. 4741 del 2005, il cui consolidato principio di diritto è stato ribadito, ex multis, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017, in motivazione espressa, sebbene non massimata), sia ancora per l’assoluta e consequenziale mancanza di individuazione della motivazione della sentenza che dovrebbero criticare (Cass., n. 359 del 2005, il cui consolidato principio di diritto è stato ribadito, ex multis, sempre da Cass., Sez.
Un., n. 7074 del 2017, in motivazione espressa, sebbene non massimata); considerato, altresì, che il primo motivo non enuncia nemmeno nell’intestazione le norme di diritto violate ed il secondo il fatto omesso ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.Visto l’art. 380- bis c.p.c. nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile al ricorso ai sensi dell’art. 34, comma 7, di esso; P.Q.M.propone che il giudizio sul ricorso sia definito con pronuncia di inammissibilità » .
4. La parte personalmente ha inviato a mezzo PEC richiesta di rinvio, adducendo che il suo difensore ha rinunciato al mandato e che non avrebbe potuto nominarne un altro. Non ha però depositato la pretesa rinuncia al mandato ed il suo legale aveva fatto l’istanza di decisione corredata da nuova procura rilasciata dalla parte stessa . In tale situazione, il Collegio rileva che la richiesta di rinvio non appare giustificata e che, dunque, debbadarsi corso alla decisione.
5. Il Collegio ritiene che le ragioni, indicate analiticamente per ciascuno dei due motivi, siano pienamente condivisibili e, dunque, la decisione sul ricorso può avvenire sulla base della loro condivisione, tanto più che l’assenza di memoria non esige valutazioni ulteriori siccome necessarie in forza di argomentazioni di dissenso della parte ricorrente.
6. Il ricorso è pertanto in ammissibile, per le ragioni sopra esposte.
7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. Va fatta applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, giusta il terzo comma dell’art. 380-bisc.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.300,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente, Poste Italiane s.p.a. Condanna la ricorrente al pagamento alla controricorrentedell’ulteriore somma di euro 2.300,00 ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c., e della somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende, ai sensi del quarto comma di tale norma. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q