Italian Civil Court dismisses appeal for non-examination of evidence when facts were already considered by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court failed to examine a specific clause in a contract, claiming this omission violated procedural rules. The court ruled that since the lower court had already considered the relevant facts and assigned responsibility based on other evidence, the failure to explicitly discuss every document did not constitute a fatal error. Consequently, the appeal was rejected because the substantive issue was not omitted but merely not detailed in the final reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, n. 6; Art. 369, n. 4 c.p.c.: The omission of examination of evidentiary elements does not constitute a violation of the duty to examine decisive facts whenever the historical facts relied upon by the parties were nonetheless considered by the court, even if not fully detailed in the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1477/2021 R.G. proposto da: E-DISTRIBUZIONE SPA, in persona del rappresentante indicato in atti, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA N 388, presso lo studio dell’avvocato PAPPALARDO SALVATORE MARIA (PPPSVT66L24C351O), rappresentato e difeso dall’avvocato LANDOLINA CARLO (LNCRL66M17 G273X) -ricorrente- contro SYSTRA SA SUCCURSALE ITALIANA, in persona del rappresentante indicato in atti, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato LIO SERGIO (LIOSRG66M29G273M), che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro CURATELA DEL FALLIMENTO SOIL.
GEO SRL, GENERALI ITALIA SPA, PRATINI PALMA -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PALERMO n. 1974/2019, depositata il 09/10/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI. FATTI DI CAUSA 1. Nel maggio 2009 Enel Distribuzione s.p.a. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Palermo la società Systra S.A. Succursale Italiana (nella qualità di mandataria della A.T.I. costituita da Ingegneria Y Economia del Trasporto S.A., Lombardi Italia Ingegneri Consulenti s.r.l., Dominique Penoult e Technical S.p.A.), appaltatrice dei servizi di progettazione per la realizzazione della Metropolitana Leggera della città di Palermo, e la società Soil.
Geo. s.r.l., sub appaltatrice della società Systra, chiedendo il risarcimento del danno derivante a cavo ad alta tensione, interrato nel tratto stradale (denominato SlB45) ubicato in Palermo nell’area di incrocio tra viale della Libertà e via Siracusa, a cagione di trivellazione effettuata dalla società Soil. Geo. s.r.l., in data 23.06.2006, in qualità di subappaltatrice della società Systra S.A. in ragione di contratto del 03.11.2005. A sostegno della domanda, la società attrice precisava che il danno era da ricollegare alla rottura di detto cavo a bagno d’olio interrato (a metri 2,50 dal piano stradale), facente parte dell’elettrodotto a 150 KV denominato C.P. Cusumano - C.P. Quattroventi, e che aveva dovuto sostenere ingenti costi per il ripristino.
Entrambe le società convenute si costituivano, contestando la domanda attorea. La società Systra svolgeva domanda di regresso nei confronti della società Soil. Geo e, in via subordinata, nei confronti della Associazione professionale Geo.I.Ter e della Dott.ssa Palma Pratini, quali professionisti incaricati di seguire le indagini tecniche. A sua volta la società Soil. Geo, nell’attribuire la responsabilità alla Systra, oltre a svolgere domanda di regresso nei confronti di quest’ultima, chiamava in causa la dott.ssa Palma Pratini, direttore dei lavori, e Generali Assicurazioni s.p.a., sua compagnia assicuratrice.
Successivamente si costituivano sia la compagnia assicurativa che la Pratini, sia in proprio quale direttore dei lavori che quale contitolare della Geo.I.Ter. La causa veniva istruita mediante acquisizione di prove documentali, nonché mediante assunzione di testimoni. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 767/2014: - condannava le due società convenute, in solido tra loro, al pagamento di € 427.444,92 in favore di Enel Distribuzione; - accoglieva altresì la domanda di regresso e la domanda di garanzia assicurativa formulate rispettivamente da Systra verso Soil.
Geo e da quest’ultima verso Assicurazioni Generali s.p.a.; - disattendeva le pretese avanzate dalla Soil. Geo verso Pratini Palma, in proprio e nella citata qualità.
2. La sentenza del giudice di primo grado veniva impugnata da entrambe le società convenute, che riproponevano essenzialmente le argomentazioni rispettivamente svolte nel giudizio di primo grado, sia in punto di responsabilità che di quantum risarcitorio accordato. Si costituivano nel giudizio di appello Enel Distribuzione s.p.a., nonché Pratini in proprio e nella qualità, che contestavano entrambi gli appelli. Si costituivano anche la Generali Italia s.p.a., che contestava soltanto le ragioni di gravame prospettate da Systra, mentre aderiva alle difese spiegate da Soil.
La Corte d’appello di Palermo, espletata consulenza tecnica funzionale alla stima dei danni patiti da Enel s.p.a., con sentenza n. 1974/2019, in parziale riforma della sentenza di primo grado: - rigettava le domande avanzate da Enel distribuzione s.p.a. (divenuta nelle more E-distribuzione s.p.a.) nei confronti della società Systra, mentre - condannava la società Soil. Geo al pagamento, in favore di E-distribuzione s.p.a., della minor somma di euro 350.035,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo; - confermava le statuizioni contenute ai punti 3, 6, 7, 8 e 9 del dispositivo della sentenza di primo grado; - provvedeva sulla regolamentazione delle spese processuali e sulle spese di ctu.
3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione E-Distribuzione s.p.a. Ha resistito con controricorso la società Systra s.a. Succursale Italiana. Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre i Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni. Il Collegio si è riservato il deposito della motivazione della decisione entro il termine di sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La società E-Distribuzione - dopo aver premesso che il Tribunale di Palermo con sentenza n. 6/2020 ha dichiarato il fallimento della società Soil. Geo srl in liquidazione e dopo aver precisato che intende impugnare esclusivamente il capo della sentenza che ha rigettato la domanda che aveva formulato nei confronti della società Systra -articola in ricorso due motivi.
2. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 c.c., 2055 primo comma c.c. e 1227 c.c., in relazione al motivo di cui al n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, così incorrendo nel vizio denunciato, ha escluso la responsabilità solidale della società Systra nella causazione del danno, condannando esclusivamente la società Soil, nelle more fallita, sull’erroneo presupposto che non sussiste responsabilità del committente ove l’appaltatore sia dotato di autonomia tecnica e funzionale all’esecuzione dell’incarico; e precisamente nella parte in cui, esaminando il contenuto della lettera di conferimento dell’incarico da Systra a Soil, ha affermato che: da un lato Systra era onerata di fornire ogni elemento funzionale alla individuazione delle aree oggetto delle lavorazioni comprensive delle indicazioni sugli impianti sotterranei ivi ubicati; al contempo Soil.
Geo era onerata di arricchire tali dati autonomamente, al fine di evitare il rischio di eventi quale quello poi in concreto verificatosi. Da tale quadro convenzionale emerge quindi che, contrariamente all’assunto della Soil. Geo, quest’ultima non era semplice esecutore delle lavorazioni, ma compartecipe non tanto delle attività progettuali, quanto della individuazione di ogni elemento utile ad eseguire le operazioni di scavo in perfetta sicurezza ; nonché nella parte in cui ha affermato che: ... se è vero che non vi è prova che [Systra] avesse informato Soil.
Geo delle varie riunioni operative in esito alle quali si decise appunto di spostare le lavorazioni in altro sito, è anche vero che, in ragione del contratto tra le parti, Soil. Geo doveva comunque effettuare le perforazioni nelle aree indicate dalla Direzione dei lavori . Sostiene che la corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato là dove, dopo aver affermato l’insussistenza di responsabilità della società Systra S.A., ha ammesso che la Soil. Geo non era stata informata delle varie riunioni operative intercorse anche con Enel, in ordine alla opportunità di spostare gli scavi in altro sito, pur non ritenendo tale circostanza esimente di responsabilità, e parlando di "compartecipazione" della Soil.
Geo S.r.L., così confermando in modo contraddittorio una partecipazione di Systra S.A. . Aggiunge che, sul punto, assolutamente corretta era stata la statuizione del giudice di primo grado, che aveva affermato l’ingerenza della società Systra nella esecuzione dei lavori di scavo (realizzati dalla Soil. Geo), con conseguente responsabilità solidale delle due società. Si duole che la corte territoriale, tanto affermando, abbia disatteso i principi giurisprudenziali che governano il riparto della responsabilità tra committente, appaltatore e direttore dei lavori per danni cagionati a terzi (al riguardo evoca in particolare Cass. n. 11104/2019, n. 1257, 2477, 2480, 2481 e 2482/2018; n. 538/2012).
Sostiene ancora che Systra S.A., diversamente da quanto statuito dalla corte territoriale, non ha offerto, neppure nel primo grado di giudizio, alcuna prova liberatoria dell’assenza di una sua ingerenza sull’esecuzione dei lavori ad opera della Soil, stante che sulla scorta dell’accordo intervenuto tra le due società il 03.11.2005, la Systra S.A. era onerata di fornire ogni elemento funzionale alla individuazione delle aree oggetto delle lavorazioni, comprensive delle indicazioni sugli impianti sotterranei ivi ubicati . D’altronde, secondo la società ricorrente, la Systra era ben consapevole della necessità di spostare l’esecuzione dei lavori di scavo su altro sito, per la pericolosa presenza di impianti sotterranei di proprietà di terzi, ma aveva taciuto detta circostanza alla società Soil.
Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. In via preliminare, il Collegio rileva che i principi giurisprudenziali che governano il riparto di responsabilità tra committente, appaltatore e direttore dei lavori per danni cagionati a terzi sono stati correttamente riportati da parte ricorrente e vanno qui confermati. Poiché ininfluente ai fini della decisione, avendo comunque correttamente risolto la controversia la corte territoriale, può tralasciarsi la questione dell’esatta sussunzione della fattispecie, cioè se entro la previsione dell’art. 2051, in tema di danno cagionato da cose in custodia (evocato dalla società ricorrente), anziché dell’art. 2050 c.c., in tema di responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, applicato dalla corte territoriale.
Detta disposizione si riferisce esclusivamente a chi esercita l’attività pericolosa (e non già al soggetto che ha affidato tale attività ad un terzo in base ad un rapporto caratterizzato dall’autonoma organizzazione del lavoro da parte dell’appaltatore). In relazione alle attività di escavazione su di un fondo, questa Corte ha già avuto modo di precisare (cfr., di recente, Cass. n. 7027/2021, ma si cfr. altresì Cass. n. 6296/2013), applicando un principio che merita di essere confermato, che: La responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazione, ex art. 840 c.c., non opera in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, sicché, nell’ipotesi in cui i lavori di escavazione siano affidati in appalto, è l’appaltatore ad essere, di regola, l’esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell’esecuzione dell’opera, salvo che non risulti accertato che il proprietario committente, avendo - in forza del contratto di appalto – la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere il rispetto delle normative di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro, nel qual caso la responsabilità dell’appaltatore verso il terzo danneggiato può aggiungersi a quella del proprietario, ma non sostituirla o eliminarla».
Tanto precisato, il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità. In primo luogo, in quanto la domanda di accertamento di responsabilità di Systra ex art. 2051 c.c. costituisce domanda nuova, che non risulta essere stata formulata nei gradi precedenti, articolata su diversi presupposti di fatto e di diritto e, pertanto, non riconducibile neppure a quella in precedenza dispiegata previa una attività di mera riqualificazione. Tanto esime dal rilievo che la ricostruzione in punto di fatto dell’ascrivibilità del sinistro alla condotta di Soil.
Geo. eliderebbe pure ogni nesso con la cosa custodita, ove questa potesse identificarsi nel cantiere stesso o nell’ambiente nel quale andavano eseguiti i lavori. Infatti, il motivo, anche se riferito all’art. 2050 c.c., è inammissibile, siccome integra l’esito di un giudizio di fatto non affetto da evidenti vizi logici o giuridici, in quanto tale quindi insindacabile in questa sede, la conclusione della corte territoriale, la quale, dando applicazione al principio sopra richiamato – dopo aver correttamente affermato che il soggetto addetto allo scavo è tenuto al risarcimento del danno se non prova di aver adottato tutte le misure tecniche idonee ad evitare il danno e dopo aver precisato che il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per sua rilevanza sia idoneo ad escludere il nesso causale tra l’attività pericolosa e l’evento –ha ritenuto che la società Soil.
Geo., con riferimento allo specifico sinistro per cui è causa:
a) non aveva fornito la prova liberatoria;
b) non era un semplice esecutore delle lavorazioni ma, sulla base dell’art. 8 del capitolato allegato al contratto inter partes, era responsabile della individuazione di ogni elemento utile per l’esecuzione in perfetta sicurezza delle operazioni di scavo;
c) era responsabile esclusiva del sinistro, in quanto non aveva tenuto conto del fax 20 giugno 2006 con il quale la Direzione dei Lavori aveva comunicato la sospensione delle operazioni di scavo nel luogo dove poi si è verificato il sinistro a causa della presenza di impianti interrati. In definitiva, contrariamente a quanto dedotto dalla società ricorrente, con la sentenza impugnata la corte territoriale non è incorsa né nel vizio di violazione di norme di diritto (avendo correttamente individuato la norma applicabile alla fattispecie) e neppure in quello di falsa applicazione di norme di diritto (avendo correttamente interpretato la norma, individuata come regolatrice della fattispecie concreta).
3. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, avente ad oggetto l’ingerenza della società Systra S.A. nell’esecuzione dei lavori di appalto, in relazione al motivo di cui al n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. , nella parte in cui la corte territoriale, nel vagliare il contenuto del contratto di conferimento incarico del 03.11.2005 intercorso tra la Systra S.A. e la Soil. Geo s.r.l., si è limitata ad affermare che … deve innanzitutto considerarsi che l’accordo del 2005 tra Systra e Soil.
Geo prevedeva che "la ditta aggiudicatrice, inoltre, dovrà provvedere ad ottenere, a propria cura e spese, presso i privati e le competenti autorità, tutti i permessi … nonché ad assumere la responsabilità dei danni derivanti dall’esecuzione dei lavori stessi e al ripristino della situazione esistente"; e sui rapporti tra sub-committente e sub- appaltatrice, (cfr. art. 8 del capitolato prestazionale, allegato al contratto) prevedeva che " … se le indagini verranno effettuate in centri abitati o in vicinanza di essi, la ditta appaltatrice dovrà assumere le relative informazioni per l’individuazione dei cavi telefonici, elettrici, tubazioni di gas e acqua e quant’altro possa trovarsi sotto il piano di campagna", e ancora che "eventuali danni, in fase di preparazione ed esecuzione dei sondaggi, saranno a completo carico della ditta appaltatrice per il ripristino funzionale di quanto danneggiato" ; omettendo di considerare il punto C del predetto accordo (che prevedeva che le indagini dovevano essere svolte in più fasi, secondo il programma approvato dal Comune di Palermo e nei tempi e secondo le indicazioni e le prescrizioni fornite dalla Systra e dalla Direzione lavori).
In definitiva, secondo la ricorrente, la responsabilità del committente concorre con quella dell’appaltatore se emerge che il committente, tramite il direttore dei lavori, si è ingerito nell’esecuzione dell’appalto (Cass. n. 1488/2013) e nella specie la corte territoriale, omettendo di esaminare il contenuto della lettera C dell’accordo, ha omesso di considerare che nella specie vi è stata ingerenza della Systra nell’esecuzione delle attività oggetto di appalto da parte della Soil. Geo s.r.l. Anche detto motivo è inammissibile. Invero, ormai da un decennio le Sezioni Unite di questa Corte (cfr.
Cass. n. 8053/2014) hanno avuto modo di precisare che L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie .
Orbene, l’inammissibilità del motivo consegue per l’appunto al fatto che l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ogniqualvolta il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal Giudice anche se la sentenza non ha dato conto di tutte le risultanze istruttorie. Tanto si verifica per l’appunto nel caso di specie, nel quale parte ricorrente si duole del mancato esame della clausola di un documento (il punto “C” del conferimento di incarico), che la corte territoriale ha evidentemente ritenuto non rilevante, o comunque recessivo, alla luce degli altri elementi posti a base della motivazione (e, in particolare, dell’art. 8 del capitolato, che prevedeva l’obbligo per la aggiudicatrice di ottenere tutti i permessi e l’assunzione di responsabilità per la stessa in caso di danni nell’esecuzione dei lavori e che stabiliva a carico della ditta appaltatrice, in caso di indagini da eseguirsi in centri abitati, l’onere di assumere le informazioni per l’individuazione dei cavi presenti sotto il piano di campagna e la esclusiva responsabilità della stessa in caso di danni in fase di preparazione ed esecuzione): e tanto se non altro con riferimento alle circostanze della specifica vicenda in esame, connotata dal carattere dirimente dell’inottemperanza ad una specifica disposizione pure impartita.
In definitiva, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, l’autonomia organizzativa della società Soil e l’eventuale ingerenza della società Systra nell’operato della prima, quand’anche possa considerarsi fatto fenomenico ai fini del nuovo testo del n. 5 dell’art. 360 cit., sarebbe pur sempre un fatto decisivo che, ben lungi dall’essere stato omesso, è stato esaminato e risolo dalla corte territoriale, che, ad esito di un articolato percorso motivazionale, è giunta ad affermare la esclusiva responsabilità di Soil. Geo nella causazione del sinistro.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020, n. 4315). P. Q. M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 11.000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’a