Decreto — n. 4581/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21485/2022 R.G. proposto da : RANIERI CIRO, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIERRO RITA (PRRRTI65B52F839P),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CONDOMINIO MANDES VIA G MARCONI 261 , in persona del rappresentante come in atti indicato, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PALISI ROBERTO (PLSRRT73T24F839H) , in uno all’avvocato FEMINIANO MARCO (FMNMRC66L12L049F) -controricorrente- nonchécontro CAPOLUPO LAURA, DI FIORE AUGUSTO -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di NAPOLI n. 1688/2022,depositata il 22/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4581/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 (milleduecento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21485/2022 R.G. proposto da : RANIERI CIRO, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIERRO RITA (PRRRTI65B52F839P),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CONDOMINIO MANDES VIA G MARCONI 261 , in persona del rappresentante come in atti indicato, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PALISI ROBERTO (PLSRRT73T24F839H) , in uno all’avvocato FEMINIANO MARCO (FMNMRC66L12L049F) -controricorrente- nonchécontro CAPOLUPO LAURA, DI FIORE AUGUSTO -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di NAPOLI n. 1688/2022,depositata il 22/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 (milleduecento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma,il 19/