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Decreto — n. 4580/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4580/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4580/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20495/2022 R.G. proposto da : SPANO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ERCHIE VIA PRINCIPE DI NAPOLI 111 DOM DIGI, presso lo studio dell’avvocato DE PREZZO SANTO (DPRSNT58E29L280J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AMBRAMI GIANCARLA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n.152/2022 depositata il 07/02/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. senza alcuna statuizione sulle spese stante l’assenza di costituzione della controparte.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4580/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SPANO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ERCHIE VIA PRINCIPE DI NAPOLI 111 DOM DIGI, presso lo studio dell’avvocato DE PREZZO SANTO (DPRSNT58E29L280J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AMBRAMI GIANCARLA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n.152/2022 depositata il 07/02/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. senza alcuna statuizione sulle spese stante l’assenza di costituzione della controparte.

Parole chiave

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decisione incidentale impugnabile rinvio del dibattimento esame di cassazione diritto di ottenere una decisione impugnabilità della decisione di rinvio principio di celerità

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20495/2022 R.G. proposto da : SPANO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ERCHIE VIA PRINCIPE DI NAPOLI 111 DOM DIGI, presso lo studio dell’avvocato DE PREZZO SANTO (DPRSNT58E29L280J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AMBRAMI GIANCARLA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n.152/2022 depositata il 07/02/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. senza alcuna statuizione sulle spese stante l’assenza di costituzione della controparte.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 16/02/2024