Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific grounds under Art. 360 c.p.c. n. 3.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Centrone Ilda and Laiolo Luigi s.n.c. against the Second Instance Court's eviction ruling inadmissible. The tenants argued that the lower courts violated civil code provisions regarding contract novation and failed to properly apply statutory requirements for written form. The court rejected these claims because the appeal merely asserted factual disagreements without identifying specific grounds of law violation or false application required by Article 360 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c. n. 3; Art. 366 n. 6 c.p.c.: A cassation appeal must specifically identify the grounds of law violation and false application of law, rather than merely asserting a disagreement with the factual appreciation of the lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11823/2021 R.G. proposto da: CENTRONE ILDA LAIOLO LUIGI S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Clodio, n. 32, presso lo studio dell’avvocato SGOTTO CIABATTINI LIDIA (lidiasgottociabattini@ordineavvocatiroma.org) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MONTOSI PIER PAOLO (pierpaolo.montosi@ordineavvocatibopec.it), ONESTI CARLO (carlo.onesti@avvocatiudine.it), giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain R oma, via inArcione, n. 71, presso lo studio dell’avvocato D'ERCOLE STEFANO(stefanodercole@ordineavvocatiroma.org), che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 395/2020 depositata il 03/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consiglieredr.ssa STEFANIA TASSONE. Rilevato che 1. Centostazioni s.p.a., società subentrata a Ferrovie dello Stato, notificava a Centrone Ilda e Laiolo Luigi s.n.c. intimazione di sfratto per finita locazione in relazione a dei locali affittati nella stazione di Udine. La società conduttrice si costituiva, opponendosi alla convalida e deducendo che il contratto di locazione era stato oggetto di novazione e che era pendente in Cassazione un giudizio relativo alla validità del contratto sottoscritto tra le parti nel 1993.
La causa veniva sospesa in attesa dell'esito del giudizio di legittimità e poi riassunta e decisa con la sentenza del Tribunale di Udine, che accertava la scadenza del contratto di locazione al 30 giugno 2006 e condannava la conduttrice a lasciare i locali nel termine di 6 mesi. Avverso tale sentenza proponeva appello la società Centrone Ilda e Laiolo Luigi s.n.c., che con sentenza n. 395/2020 depositata il 3 novembre 2020 la Corte d'Appello di Trieste rigettava, confermando integralmente la sentenzaimpugnata.
2. La Centrone Ilda e Laiolo Luigi s.n.c. p ropone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a. subentrata a Centostazioni s.p.a.
3. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Le partihanno depositato memori e illustrativ e . Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia Violazione e falsa applicazione dell’artt. 1230, 1231, 1597 c.c. e artt. 27 e 28 L. 392/1978 in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 . Lamenta che la corte di merito avrebbe violato l'art. 1230 cod. civ., poiché in presenza della rilevante modifica dell’oggetto del contratto riconosciuta, la stessa avrebbe dovuto ricercare e/o valutare gli elementi presuntivi, attribuendo di contro valenza all’assenza di un documento esplicito, ai fini del riconoscimento della novazione.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia Violazione e falsa applicazione dell’artt. 1230, 1231, 1597 c.c. e artt. 27 e 28 L. 392/1978 in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 . Lamenta che la corte territoriale sarebbe giunta ad escludere l'esistenza dell'animus novandi sulla scorta di affermazioni tautologiche, che non avrebbero il riscontro del compendio probatorio.
3. Il primo motivo è inammissibile. Si assume come oggetto di critica di una pretesa motivazione della sentenza impugnata, negatoria della novazione, quella che nel paragrafo 5.2. la corte ha enunciato ad altri fini. Invece, la corte triestina ha enunciato la motivazione escludente la novazione nel paragrafo 4.3., scrutinando il primo motivo di appello. La motivazione di cui al paragrafo 5.2. è stata enunciata per scrutinare il secondo motivo di appello, il quale sosteneva sì l’ipotesi di una novazione, ma per ragioni diverse, indicate dalla qui ricorrente in una sorta di accordo che avrebbe avuto valore transattivo, in quanto coinvolgente una rinuncia ad una pretesa risarcitoria.
Il motivo dunque non si correla alla motivazione negatoria della novazione ed è inammissibile, alla stregua del principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017(v. anche Cass., 22/04/2020, n. 8036, secondo cui “il motivo di impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto di impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, poiché per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto di impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere”).
Se poi lo si considerasse in relazione alla motivazione che assume ad oggetto di critica, in disparte il non marginale rilievo per cui nell’illustrazione si omette qualsiasi riferimento alla prospettiva transattiva evocata dalla motivazione stessa, che avrebbe dovuto esigere una forma scritta, in ogni caso il motivo si risolve in una mera prospettazione assertoria (cfr. l’ultima proposizione della pag. 8, che continua alla pag.
9) circa l’apprezzamento della vicenda in fatto effettuata dalla corte di merito, essendo assente sia la prospettazione di una violazione delle norme evocate sia quella della c.d. falsa applicazione. Sotto quest’ultimo profilo, nello scrutinare la questione della novazione, la corte, quanto al c.d. elemento oggettivo, ha spiegato all’inizio del paragrafo 4.3., come s’è detto ignorato dalla ricorrente, che consistenza avesse la variazione oggettiva e tra l’altro l’ha fatto richiamando la motivazione del primo giudice, il che avrebbe richiesto che la censura identificasse il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame (vedi il principio di diritto questa volta espresso da Cass., Sez.
Un., n. 7074/2017 sul modo di dedurre la censura contro la motivazione per relationem: In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata per relationem, alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l'onere ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ. occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali ).
4. Il secondo motivo è inammissibile. Si risolve, nuovamente occupandosi della motivazione enunciata quanto al secondo motivo di appello, in una critica all’apprezzamento delle risultanze fattuali, e solo all’esito della violazione e falsa applicazione delle norme apparentemente evocate. In tal modo si pone al di fuori di quanto il n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. consente di controllare sulla vicenda in fatto, come stabilito dalle note sentenze delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014.
5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiarainammissibile il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.700,00 per compensi,oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi,liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo