Cassation court dismisses appeal on procedural grounds, ordering remand for public hearing due to potential nomofilactic issue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Rome Court of Appeal's judgment regarding Consob's liability for the De Asmundis financial crisis. While the lower court found Consob extracontractually liable, the Cassation court noted the presence of a legal question of general importance. Consequently, the case was not decided on merits but remanded for a public hearing to address this significant legal issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 377 c.p.c.; Art. 378 c.p.c.: When an appeal raises a question of law of general importance, the Court of Cassation may order a remand for public hearing instead of immediate judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3190/2023 proposto da: Commissione Nazionale per le Società e l a Borsa - Consob in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocatiManto Giuliana, Amico Francesco e Anzalone Giovanni ; -ricorrente – -controricorrente al ricorso incidentale- contro Auriemma Giancarlo e Auriemma Giuseppe, in quanto eredi legittimi di Petrini Luciana, e, anche in tale qualità, tutti eredi legittimi di Auriemma Luigi; nonché Boniello Maria Antonietta, Azzariti Fumaroli Franz; -controricorrenti in via principale - -intimati in via incidentale- Chirico Stefana e Maffei Giovanni Francesco, entrambi in qualità di eredi di Mariano Maffei, Azzariti Fumaroli Giovanni.-controricorrenti- -ricorrenti in via incidentale - nonché sul successivo ricorso proposto Auriemma Giancarlo e Auriemma Giuseppe , in quanto eredi legittimi di Petrini Luciana, e, anche in tale qualità, tutti eredi legittimi di Auriemma Luigi. -ricorrenti – contro Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Manto Giuliana, Amico Francesco e Anzalone Giovanni; -controricorrente- nonché Boniello Maria Antonietta, Azzariti Fumaroli Franz;
Chirico Stefana e Maffei Giovanni Francesco, entrambi in qualità di eredi di Mariano Maffei, Azzariti Fumaroli Giovanni. -intimati- avverso la sentenza n. 4337/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti; FATTO E DIRITTO 1. Nel 2010, Maffei Mariano, Azzariti Fumaroli Giovanni, Azzariti Fumaroli Franz, Boniello Maria Antonietta, Petrini Luciana, Auriemma Giancarlo, Auriemma Giuseppe, gli ultimi tre quali eredi di Auriemma Luigi, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (per brevità, di seguito, Consob), chiedendone la condanna, a titolo di responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale, al risarcimento dei danni subiti per aver omesso la convenuta le necessarie attività di controllo e di vigilanza nei confronti della società finanziaria facente capo al De Asmundis, balzato all’attenzione della cronaca negli anni 90 per il rilevante crack finanziario, che aveva visto coinvolti numerosi risparmiatori (tra cui per l’appunto gli attori) che avevano investito per il suo tramite anche ingenti somme di denaro.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 16215/2015 rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori nei confronti della Consob per maturata prescrizione quinquennale del credito azionato, con conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali.
2. La Corte territoriale con sentenza n. 4337/2022, in parziale accoglimento dell’appello degli originari attori ed in riforma della sentenza appellata, accertava e dichiarava la responsabilità extracontrattuale della Consob e la condannava al pagamento in favore degli appellanti delle somme in essa indicate (pari: quanto a Maffei Mariano, ad € 325.426,77; quanto a Giovanni Azzariti Fumaroli in proprio, ad € 52.256,84; quanto a Giovanni Azzariti Fumaroli, Franz Azzariti Fumaroli e Boniello Maria Antonietta, alla complessiva somma di € 84.441,52; quanto ad Auriemma Giancarlo, Auriemma Giuseppe e Petrini Luciana, nella loro qualità di eredi di Auriemma Luigi,pari alla complessiva somma di € .112.343,58), oltre per tutti la rivalutazione monetaria ed interessi compensativi sulla somma via via rivalutata dall’aprile del 1996 fino alla data della sentenza, compensando tra le parti la metà delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio e ponendo l’altra metà a carico della Consob.
3. Avverso la sentenza della corte territoriale è stato proposto ricorso dalla Consob (articolando tredici motivi).Al ricorso della Consob hanno resistito con un unico controricorso a) Auriemma Giancarlo e Auriemma Giuseppe, in quanto eredi legittimi di Petrini Luciana, e, anche in tale qualità, tutti eredi legittimi di Auriemma Luigi; nonché Boniello Maria Antonietta, Azzariti Fumaroli Franz;
b) Chirico Stefana e Maffei Giovanni Francesco, entrambi in qualità di eredi di Mariano Maffei, Azzariti Fumaroli Giovanni. In sede di detto controricorso hanno articolato ricorso incidentale (con un unico motivo) i soli resistenti Chirico Stefana e Maffei Giovanni Francesco, entrambi in qualità di eredi di Mariano Maffei, nonché Azzariti Fumaroli Giovanni. A detto ricorso incidentale ha resistito con controricorso la Consob.
4. Avverso la sentenza della corte territoriale è stato proposto successivo ricorso (con due motivi, di cui il primo è di tenone analogo all’unico motivo del citato ricorso incidentale) da AuriemmaGiancarlo e Auriemma Giuseppe, in quanto eredi legittimi di Petrini Luciana, e, anche in tale qualità, tutti eredi legittimi di Auriemma Luigi. A detto ricorso ha resistito con controricorso la Consob, che ha preliminarmente chiesto la riunione del ricorso proposto dagli Auriemma al ricorso n. 3190/2023 da essa proposto.
5. Come rappresentato da Auriemma Giancarlo e Auriemma Giuseppe, quali eredi legittimi di Petrini Luciana e di Auriemma Luigi (v. memorie datate 1° dicembre 2023), nelle more dell’odierna udienza, la corte territoriale con ordinanza n. 1353/2023 del 7 marzo 2023 ha accolto l’istanza, proposta dai medesimi, di correzione di errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, nel senso che alla fine del dispositivo, dove è scritto quanto ad Auriemma Giancarlo, Auriemma Giuseppe e Petrini Luciana, nella loro qualità di eredi di Auriemma Luigi, la complessiva somma di € .112.343,58 è da leggersi ed intendersi quanto ad Auriemma Giancarlo, Auriemma Giuseppe e Petrini Luciana, nella loro qualità di eredi di Auriemma Luigi, la complessiva somma di € 1.112.343,58 (detratto quanto percepito in sede di riparto fallimentare) .
6. Per l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte mentre, a sostegno delle rispettive conclusioni, sono state depositate memorie:
a) dal Difensore della Consob, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso (rinunciando tuttavia all’undicesimo motivo di ricorso, limitatamente agli intimati Giancarlo Auriemma e Giuseppe Auriemma, in quanto la corte territoriale con ordinanza di correzione n. 1353/2023 ha espressamente previsto la necessità di detrarre in sede di liquidazione del danno quanto ai predetti corrisposto dal Curatore del Fallimento De Asmundis);
b) dal Difensore di Auriemma Giancarlo e di Auriemma Giuseppe, quali eredi legittimi di Petrini Luciana; i quali, in particolare, hanno rinunciato al secondo motivo di ricorso, avendo la corte territoriale con la citata ordinanza n. 1353/2023 accolto la loro istanza di correzione di errore materiale;
c) dal Difensore di Boniello Maria Antonietta, Azzariti Fumaroli Franz, Auriemma Giancarlo e Auriemma Giuseppe (questi ultimi due in qualità di eredi legittimi di Luciana Petrini e di Luigi Auriemma); nonché di Azzariti Fumaroli Giovanni, Chirico Stefana e Maffei Giovanni Francesco (questi ultimi due in qualità di eredi di Mariano Maffei).
7. Il Co ll e gio ri tiene che il ricorso richieda la tr a ttazione in pubblica udienza, poiché il primo motivo dello stesso prospetta questione di diritto suscettibile di rilievo nomofilattico.
P.Q.M.
La Corte dispone il ri nvio della causa a nuovo ruolo per