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Ordinanza Interlocutoria — n. 4417/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on procedural grounds due to invalid service of notice and orders new scheduling.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4417/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the interlocutory appeal because the notice of hearing was sent to an invalid address and rejected by the system. The appellant argued for a new hearing date, while the opposing party contested the validity of the service. Consequently, the collegium ordered the case to be remitted to a new role with a new notice sent via judicial officer.

Regesto Legislator

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Art. 166 c.p.c.; Art. 167 c.p.c.: When a notice of hearing is sent to an invalid address and rejected by the system, the prerequisites for remitting the case to a new role are met, requiring a new communication to the party via judicial officer.

Parole chiave

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invalid service of process remission to new role judicial officer notification interlocutory appeal dismissal procedural defect estinzione del debito attestato di carenza beni ammortamento del prestito

Disposizioni normative citate

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Art. 166 c.p.c.
Art. 167 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 13317/2020 R.G. proposto da: Alfonso Antonio Michele, difensore di sé medesimo; -ricorrente - contro Meloni Benigno, rappresentato e difeso dall'avvocato Pintus Liliana; -controricorrente – avverso la sentenza n. 59/2020 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, depositata il 14/02/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI: Rilevatoche: Benigno Meloni nel 2009 conveniva davanti al Tribunale di Sassari l’avvocato Antonio Michele Alfonso affinché, accertato il suo inadempimento professionale, fosse condannato a risarcirgli danni; tale inadempimentosarebbe consistito nel difetto di assistenza in un procedimento esecutivo dal Meloni intrapreso nei confronti di due suoi debitori, così da non farne dichiarare l’estinzione e disporne la cancellazione quando il suo creditosarebbe stato estinto da un terzo - tale D’Aguì, che aveva acquistato l’immobile pignorato - , per cui sarebbero intervenutisuccessivamente altri creditori che quindi il D’Aguì avrebbe dovuto pagare per liberare l’immobile.

Conseguentemente il Meloni avrebbe dovuto versare al D’Aguì quanto pagato,in tal modo subendo il danno. L’Alfonso si costituiva, resistendo e opponendo che il Meloni aveva agito senza avvertirlo quanto alla scrittura del 6 maggio 1993 con cui egli si sarebbe impegnato nei confronti delD’Aguì alla cancellazione del pignoramento. Il Tribunale accoglieva la domanda,condannando il convenuto a risarcire l’attore nella misura di € 50.535, oltre interessi e spese di lite. L’Alfonso presentava appello e otteneva dalla Corted’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, la totale riforma della sentenza di primo grado, ritenendo il giudice di secondo grado che non era provato che il Meloni avesse informato l’Alfonsodell’obbligazione alla cancellazione del pignoramento assunta nel 1993 e che era irrilevante che l’Alfonso avesse ammesso di averlo saputo nel novembre 1994, quando il Meloni gli aveva saldato le sue spettanze, perché già nel gennaio 1994 la Banca Nazionale del Lavoro era intervenuta nel processo esecutivo;pertanto la corte territoriale rigettava la domanda risarcitoria.

Il Meloni proponeva ricorso per cassazione; questa Corte, con sentenza n. 20159/2017 lo accoglieva parzialmente. In sostanza, il giudice di legittimità escludeva che sussistesse responsabilità dell’Alfonso tra il maggio 1993 e quando erano state saldate lesue spettanze professionali nel novembre 1994, cassando con rinvio alla corte territoriale perché si verificasse in fatto se l’intervento dei creditori dopo il novembre del 1994 (in realtà 1993) aveva aumentato l’importo che il Meloni dovette versare al D’Aguì liberare l’immobile e se tale aumento poteva evitarsi con la condotta diligente dell’Alfonso per ottenere l’estinzione del processo esecutivo.

La Corte d’appello, con sentenza n. 59/2020, ha ritenuto responsabile l’Alfonso, non avendo egli provato di avere informato il cliente , quando “al momento dell’incontro con il Meloni per il saldo … era stato edotto dei fatti sopravvenuti” -cioè il pagamento del credito tramite un terzo - , “della necessità di estinguere la procedura esecutiva e cancellare il pignoramento” per i rischiderivabili d a l suo mantenimento; ha pertanto condannato l’Alfonso, “in accoglimento dell’appello proposto da Meloni Benigno in riassunzione”, a pagare al Meloni il danno nella misura di € 19.234,63 oltre accessori.

L’Alfonso, difendendosi da sé,ha presentato ricorso, articolato in tre motivi, da cui si è difesocon controricorso il Meloni. Considerato che: L’avviso a mezzo pec della presente adunanza camerale risulta essere stato diretto ad un indirizzo non valido, dal momento che nell’atto di ricevimento si rinviene la seguente attestazione: “il messaggio è stato rifiutato dal sistema”. Alla luce dell’esito, così conformato, della comunicazione suddetta,ritiene questo collegio che ricorrano i presupposti per rinviare a nuovo ruolo l’adunanza camerale, disponendo una nuova comunicazionead Antonio Michele Alfonso a mezzo di ufficiale giudiziario.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo disponendola comunicazione al ricorrente a mezzo di ufficiale giudiziariodella data dell’adunanza camerale in