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Ordinanza — n. 4363/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on costs, ruling lower court omitted pronouncement on C.R.G. reimbursement to Tirolia.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4363/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation rejected the appeal regarding the allocation of litigation costs between the parties. The lower appellate court had ordered the bankrupt entity Dupol to pay costs to Tirolia but failed to explicitly address the separate claim by C.R.G. Italia for reimbursement of those costs. The court held that this omission constituted a violation of procedural rules requiring a decision on all contested claims, necessitating a remand for a full examination of the cost allocation issue.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 91 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: When a lower court fails to explicitly rule on a specific claim regarding the allocation of litigation costs, even if it addresses the general principle, the decision is flawed and must be remanded for a complete pronouncement on that specific demand.

Parole chiave

Generato dall'IA
litigation costs allocation omitted pronouncement remand for retrial causality principle bankruptcy proceedings freight contract liability procedural defect responsabilità del vettore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 c.p.c.
Italia riguardo al rimborso delle spese del primo grado»; con l’unico motivo del ricorso incidentale, la Tirolia Spedition denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione alla «declaratoria di condanna del Fallimento Dupol, e non della C.R.G.
Art. 366 c.p.c.
art 112 c.p
Consideratoche conl’ unico motivo , la ricorrent e principale ha denuncia to « nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art 112 c.p.c.
art. 91 c.p
Italia riguardo al rimborso delle spese del primo grado»; con l’unico motivo del ricorso incidentale, la Tirolia Spedition denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.
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Testo completo

CARLO ROSSELLO Consigliere ORDINANZA sul ricorso 9184/2021 proposto da: C.R.G. Italia Srl in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell'avvocato Pagani Marco e Pagliuca Costantino; -ricorrente - contro Autotrasporti De Filippo Carmine, Fallimento Dupol Srl; -intimati - nonché contro Tirolia Spedition Gmbh in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tarsitano Fausto, Mariani Paola e Pesce Alessandro Marco -controricorrente e ricorrente incidentale - contro C.R.G.

Italia Srl, De Filippo Carmine, Fallimento Dupol Srl; -intimati - avverso la sentenza n. 1203/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal cons. DANILOSESTINI;Rilevato che con sentenza n. 756/2018, il Tribunale di Bergamo condannò la C.R.G. Italia s.r.l. a pagare alla Dupol s.r.l. in concordato preventivo la somma di oltre 34.000,00 euro, pari al valore della merce spedita dalla medesima Dupol a una cliente francese e andata smarrita (perché sottratta da ignoti che avevano clonato le targhe dei mezzi dell’autotrasportatore incaricato), ritenendo che la predetta C.R.G. avesse assunto la veste di vettore esclusivo, con assunzione dell’intera responsabilità del trasporto, o, comunque, che dovesse rispondere quale spedizioniere per la cattiva scelta del vettore/trasportatore Tirolia Spedition GmbH ; inoltre, ritenuta prescritta ogni pretesa nei confronti della predetta Tirolia, rigettò la domanda di manleva proposta dalla C.R.G.; infine, condannò la medesima C.R.G. al pagamento delle spese di lite in favore sia della Dupol che della Tirolia; la Corte di Appello di Brescia ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che la C.R.G. avesse assunto l’incarico di mero intermediario per l’organizzazione del trasporto della merce, individuando all’uopo lo spedizioniere Tirolia, che, a sua volta, aveva reperito l’impresa di Autotrasporti De Filippo Carmine, con cui la Dupol aveva stipulato il contratto di trasporto; la Corte ha pertanto rigettato la domanda risarcitoria della Dupol, nel frattempo fallita, nei confronti della C.R.G. ed ha dichiarato conseguentemente assorbita la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della Tirolia; provvedendo sulle spese di lite, ha statuito che «l’appellato Fallimento Dupol srl in concordato preventivo deve essere condannato alla rifusione in favore dell’appellante CRG Italia, secondo regola di soccombenza, nonché dell’altra appellata Tirolia Spedition gmbh, terza chiamata in primo grado su istanza dell’appellante, secondo regola di causalità, delle spese di entrambi i gradi di giudizio»; ha conseguentemente liquidato le spese dovute dal Fa l limento Dupol s.r.l. in concordato preventivo , per entrambi i gradi , in favore sia della C.R.G.

Italia che della Tirolia Spedition; ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la C.R.G. Italia s.r.l.; ad esso ha resistito la Tirolia Spedition GmbH, con controricorso contenente ricorso incidentale basato su un motivo; i ricors i sono stat i avviat i alla trattazione in adu nanza camerale , ex art. 380-bis.1 c.p.c.; la ricorrente principale ha depositato memoria. Consideratoche conl’ unico motivo , la ricorrent e principale ha denuncia to « nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda articolata dalla C.R.G. di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado,in relazione all'art 360 n. 4, c.p.c.»; premesso che, in esecuzione spontanea della sentenza di prime cure, aveva corrisposto alla Tirolia le spese liquidate dal Tribunale, ha lamentato che la Corte di Appello, pur accogliendo la sua impugnazione, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione dell’importo versato (4.186,00 euro) alla predetta Tirolia (che si era rifiutata di restituire spontaneamente la somma incassata), pur a fronte delle espresse richieste formulate nell’atto di appello, ribadite in sede di precisazione delle conclusioni e illustrate con la comparsa conclusionale; la controricorrente ha contrastato la censura, assumendo che la Corte ha pronunciato sulla domanda avversaria in una nota in calce alla sentenza (a pag. 25), del seguente tenore:

«la liquidazione al valore minimo di scaglione si giustifica col fatto che in giudizio è risultato prevalente, nel rapporto di chiamata, il contrasto tra le tesi sostenute dalla terza chiamata e quelle della convenuta, chiamante, rispetto a quello fra le prime e le pretese dell'attrice, così che non può ritenere giustificata la pretesa di addossare a quest'ultima gli oneri correlati a contestazioni ulteriori rispetto a quelle fatte valere dalla convenuta»; ha assunto che « la Corte di merito ha, per l'effetto , respinto, anche se soltanto in maniera implicita, la domanda della C.R.G.

Italia riguardo al rimborso delle spese del primo grado»; con l’unico motivo del ricorso incidentale, la Tirolia Spedition denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione alla «declaratoria di condanna del Fallimento Dupol, e non della C.R.G. Italia, al rimborso delle spese di lite dei due gradi alla appellata Tirolia Spedition GmbH»: assume che, in applicazione del principio di causalità, «il secondo giudice del merito avrebbe dovuto porre le spese - ed anche quella d el secondo grado - a carico dell'appellante che aveva provocato del tutto inutilmente e in maniera palesemente arbitraria, il coinvolgimento del Tirolia S pedition GmbH nel processo, promuovendo nei confronti della società austriaca, un'azione di garanzia impropria che era(stra)prescritta»; il ricorso principale è fondato, in quanto: la nota richiamata dalla controricorrente e figurante in calce alla pag. 25 della sentenza è diretta a spiegare la ragione della liquidazione delle spese «ai valori minimi di scaglione» nel rapporto fra il Fallimento Dupol e la Tirolia, ma nulla dice, neppure implicitamente, sulla questione della restituzione del le spese pagate dalla C.R.G. alla Tiroliaall’esito della sentenza di primo grado; come chiaramente emerge dalla motivazione contenuta a pag. 24, la Corte di Appello ha affermato di applicare il principio di causalità per regolare (in relazione ad entrambi i gradi di merito) le spese di lite spettanti alla Tirolia , di cui ha onerato il Fallimento, e tale affermazione non è contraddetta dal contenuto della nota richiamata, volta a spiegare esclusivamente la ragione dell’applicazione dei minimi di scaglione; ne consegue che la domanda di restituzione degli importi pagati alla Tirolia, ritualmente formulata dall’appellante C.R.G., non è stata effettivamente esaminata dalla Corte territoriale, che è incorsa pertanto nell’omessa pronuncia denunciata dalla ricorrente principale;la sentenza va pertanto cassata sul punto con rinvio alla Corte territoriale; l’accoglimento del ricorso principale comporta l’assorbimento del motivo di ricorso incidentale (che mira a rimettere in discussione il criterio applicato dalla Corte e a sostenere che l’applicazione del principio di causalità dovrebbe condurre a individuare nella C.R.G. la parte tenuta alle spese per avere agito a tutela di una pretesa ampiamente prescritta) giacché l’esame del la questione dedotta col motivo di appello non esaminato comporta necessariamente la verifica del criterio che deve disciplinare il regolamento delle spese sostenute dalla Tirolia e, con essa,l’individuazione del soggetto su cui le stesse debbono gravare; la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa in relazion