Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding written oral discussion and discretionary litigation cost allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by OMTR S.R.L. against a second-instance judgment regarding litigation costs. The appellant argued that the appellate court improperly conducted a written oral discussion and failed to consider specific claim amounts when allocating costs. The court ruled that the appellant failed to prove the alleged procedural irregularity and that the allocation of costs falls within the discretionary power of the trial judge, which is not subject to cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3; Art. 366, comma 1, n. 6; Art. 92, comma 2, cod. proc. civ.: A party appealing on a new ground must demonstrate its prior deduction in the record; the allocation of litigation costs based on the proportion of admitted claims is a discretionary matter for the trial judge, not subject to cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16155-2022proposto da: OMTR S.R.L., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata “ex lege” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria di questa Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli Avvocati DavidePALMIERI, Guido PALMIERI ; -ricorrente - contro AMABILE PAOLO, CONNECTING ITALIA S.R.L.; -intimati - Avversola sentenza n. 135/ 22 del Tribunale di Como , depositata il 03/02/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/09/2023dal Consigliere Dott.
Stefano G iaime GUIZZI . Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Opposizione a precetto –Spese di lite R.G.N.16155/2021 Cron. Rep. Ud.13/09/2023 Adunanza camerale FATTI DI CAUSA 1.La società OMTR S.r.l. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 135/22, del 3 febbraio 2022, del Tribunale di Como, che –accogliendone parzialmente il gravame avverso la sentenza n. 690/19 del Giudice di pace di Como, dichiarando, invece, inammissibili gli appelli incidentali esperiti dalla società Connecting Italia S.r.l. e dall’Avv. Paolo Amabile – ha dichiarato la parziale inefficacia, nella misura di € 93,15, del precetto notificatole dalla Connecting Italia e dall’Avv.
Amabile, compensando le spese processuali tra le parti, nella misura di tre quarti, ponendole, invece, per il restante quarto, a carico degli appellati/appellanti incidentali.
2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver proposto opposizione a precetto, lamentando la non debenza dell’IVA sulla somma dallo stesso risultante,oltre all’erroneità del compenso preteso per il medesimo atto di precetto. Parzialmente accolta l’opposizione dal primo giudice, che rideterminava nella minor somma di € 354,72 l’entità del credito azionato “in executivis”, il gravame esperito in via di principalità dalla debitrice esecutata veniva parzialmente accolto, con ulteriore riduzione dell’importo dalla stessa dovuto, disponendo il giudice di appello la compensazione parziale delle spese di lite, nella già indicata misura ditre quarti.
3. Avverso la sentenza del Tribunale lariano ha proposto ricorso per cassazione la società OMTR, sulla base – come già detto –di tre motivi.3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione degli artt. 190 e 281-sexies cod. proc. civ. Si duole la ricorrente del fatto che il procedimento di appello sia “stato «discusso» ex art. 281-sexies cod. proc. civ. mediante udienza a trattazione scritta”, vale a dire attraverso “una improbabile scelta processuale non consentita dall’ordinamento”, consistita nella “trattazione scritta di una discussione orale”.
Il giudice di seconde cure, infatti, “respinta la richiesta di concessione dei termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ., avanzata da parte appellante” (principale), assegnava “termine fino a dieci giorni prima dell’udienza, per il deposito di note a precisazione delle conclusioni, e successivo termine per repliche fino a cinque giorni prima”, per poi pronunciare sentenza a norma dell’art. 281- sexiescod. proc. civ. Assume, per contro, l’odierna ricorrente esservi “una sola alternativa alla concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.: una vera ed effettiva discussione della causa, al termine della quale il giudice pronuncia la sentenza”. 3.2.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. “in relazione all’effettiva soccombenza”. Assume la ricorrente che il “rigetto delle tre eccezioni preliminari della parte convenuta appellata ora intimata” (relative all’inammissibilità del gravame principale ex artt. 342 e 348-bis cod. proc. civ., ovvero per difetto di valida procura), così “come dell’appello incidentale della stessa parte”, ha costituito circostanza non “considerata nella condanna alle spese legali”, soprattutto tenendo conto del fatto che il l’appello principale di essa OMTR risulta essere stato, invece, parzialmente accolto.
In particolare, l’accoglimento del mezzo risulta aver riguardato il motivo con cui era stato lamentato che il giudice di prime cure, lungi dal limitarsi – come necessario – a vagliare la legittimità del precetto, aveva rideterminato la somma dovuta, così rendendo una nuova pronuncia di condanna e realizzando una duplicazione di titoli esecutivi. Pertanto, secondo l’odierna ricorrente, “le spese legali in primo grado dovevano essere liquidate” in proprio favore, “e non compensate”, visto che il risultato della statuizione in appello si è sostanziato nel venir meno del “fondamento della compensazione delle spese legali in primo grado”, ragion per cui il secondo giudice avrebbe dovuto accogliere anche il motivo di gravame che censurava la scelta di compensare le spese del giudizio svolto in prime cure. 3.3.
Il terzo motivo denuncia erronea individuazione dello scaglione di valore, ed in particolare della liquidazione a valori minimi, nonché violazione art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., in relazione al tariffario e all’art. 10 e segg. cod. proc. civ. Rammenta la ricorrente che in materia di opposizione a precetto “il valore della causa è determinato dall’importo precettato, e non dalle somme contestate, né tantomeno da quelle riconosciute dovute (e correlativamente, non dovute)”, sicché la sentenza impugnata ha erroneamente liquidato le spese “tenuto conto del valore della causa (di molto inferiore rispetto ad € 1.100,00)”.
Inoltre, secondo la ricorrente, non si comprende “per quale ragione il precetto meritasse la liquidazione a valori medi (anche perché contiene molti errori e non è certo attività professionalmente qualificata, soprattutto quando malfatta)”, mentre il giudizio di appello avrebbe dovuto “essere liquidato ai parametri minimi, tenuto conto che il giudice ha errato clamorosamente nell’individuarne i presupposti”. Infine, “inspiegabile” viene ritenuto il criterio per la parziale compensazione delle spese, atteso che a fronte del rigetto delle tre eccezioni preliminari sollevate dagli appellati e della reiezione del loro gravame incidentale, nonché dell’accoglimento di due dei tre motivi dell’appello principale esperito da essa OMTR, il giudice di appello avrebbe dovuto, semmai, procedere ad una compensazione nella misura di cinque settimi.
4. Sono rimasti solo intimati la società Connecting Italia e l’Amabile.
5. La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
6. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Il ricorso varigettato. 7.1. Il primo motivo non è fondato. 7.1.1. Va dato, qui, seguito al principio – dal quale non vi è (né è prospettata) ragione di discostarsi –secondo cui è “legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281- sexies cod. proc. civ. in forma scritta”, e ciò persino “mediante l’assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell’udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall’art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento –in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste – è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i ca si in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull’oggetto, sulla rilevanza e sull’eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull’applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili” (Cass.
Sez. 3, sent. 19 dicembre 2022, n. 37137, Rv. 666275-01). 7.2. Il secondo motivo è, invece, inammissibile. 7.2.1. Difatti, sebbene il primo giudice abbia errato nel procedere al “ricalcolo” dell’importo del credito oggetto di precetto, trattandosi di decisione eccentrica rispetto all’oggetto del giudizio di opposizione, non era sotto questo specifico profilo che risultava contestata – in appello – la decisione, assunta dal Giudice di pace, di compensare le spese del primo grado di giudizio. La censura, infatti, si appuntava (come emerge a pag. 7 della sentenza) sul fatto che la compensazione fosse stata disposta “in quanto la domanda attorea è stata accolta in misura non eccedente alle indicazioni fornite dalle parti convenute, a fronte, peraltro, del rifiuto della proposta conciliativa formulata dal giudice”.
Deve, pertanto, trovare applicazione il principio secondo cui, “ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare «ex actis» la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass.
Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038, Rv. 652251-02):onere, nella specie, non soddisfatto. 7.3. Anche il terzo motivo è inammissibile. 7.3.1. Tale esito discende dalla constatazione che l’importo precettato – che il giudice d’appello avrebbe omesso di considerare, nel liquidare le spese di lite – non risulta indicato , tanto meno analiticamente, in ricorso : ciò che rende la censura non conforme alla previsione di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. Nella sua restante parte il motivo è parimenti inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., non risultando sindacabile, da parte di questa Corte, la scelta di compensare le spese di lite secondo una determinata proporzione.
Infatti, la “valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 2, sent. 20 dicembre 2017, n. 30592, Rv. 646611-01; in senso conforme, più di recente, Cass.
Sez. 6-3, ord. 26 maggio 2021, n. 14459 Rv. 661569-01).8. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasti solo intimati la società Connecting Italia e l’Amabile.
9. A carico della ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q. M . La Corterigetta il ricorso . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello