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Ordinanza Interlocutoria — n. 4285/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for remittal due to missing notification to the Procurator General at the Court of Cassation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4285/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory order regarding a false statement claim, ruling that the case must be remitted for a new hearing. The appellant argued the lower court erred in verifying the date and location of the alleged traffic violation, while the respondents maintained the official record was accurate. The Court decided to remit the case because the Procurator General at the Cassation level had not been notified of the new hearing date, a procedural requirement for appeals where the Public Prosecutor lacks independent appeal rights.

Regesto Legislator

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Art. 221, ultimo comma, in relazione all'art. 70, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.; Art. 71 cod. proc. civ.; 137 disp. att. cod. proc. civ.: In false statement proceedings where the Public Prosecutor lacks independent appeal rights, notification to the Procurator General at the Court of Cassation is mandatory for the new hearing to be valid.

Parole chiave

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querela di falso rinvio a nuovo ruolo Procuratore Generale notifica atti codice di procedura civile guida nonostante revoca della patente legittimazione a contestare licenza ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 221, ultimo comma, in relazione all'art. 70, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
Rileva, preliminarmente, il Collegio: -che secondo l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, premesso che nei giudizi introdotti con querela di falso (come quello in esame), è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero (ai sensi dell’art. 221, ultimo comma, in relazione all'art.
Art. 71 cod. proc. civ.
137 disp. att. cod. proc. civ.
civ., e, per il giudizio di cassazione, 137 disp. att. cod. proc. civ. (da ultimo, v.
art. 2700 cod. civ
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2700 cod. civ., in relazione all’art.
art. 72 cod. proc. civ
artt. 71 cod. proc. civ
art. 380-bis c.p
della facoltà di depositare memoria ex art. 380-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 02/02/2022, n. 3252
Cass., 02/02/2022, n. 3252; Cass.
Cass. n. 3256 del 2019
3252; Cass. n. 3256 del 2019; Cass., SU, n.
Cass., SU, n. 3556 del 2017
3256 del 2019; Cass., SU, n. 3556 del 2017; Cass., SU, n.
Cass., SU, n. 9743 del 2008
3556 del 2017; Cass., SU, n. 9743 del 2008; Cass., SU, n.
Cass., SU, n. 184 del 1987
9743 del 2008; Cass., SU, n. 184 del 1987; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 08/05/1986, n. 3078
184 del 1987; Cass., Sez. Un., 08/05/1986, n. 3078; con specifico riguardo all'ipotesi della querela di falso, Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 14/01/1987, n. 184
3078; con specifico riguardo all'ipotesi della querela di falso, Cass., Sez. Un., 14/01/1987, n. 184); rilevato che manca la comunicazione al procuratore generale presso questo Corte.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2214/2020 R.G. proposto da: FERINO RICCARDO, elettivamente domiciliato in Roma, via Giambattista Vico, n. 22, presso lo studio dell’avvocato CANEVACCI RICCARDO (riccardocanevacci@ordineavvocatiroma.org) rappresentato e difeso dagli avvocati SECHI GIAN MARIO (gianmario.sechi@legalmail.it), MOI CINZIA (cinziamoi@legalmail.it), giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro BALIA NICOLA, MILIA GIANFRANCO, elettivamente domiciliati in Roma, via Portuense, n. 104, presso il dott.

TRINCA FABIO (fabio.trinca@legalmail.it), presso lo studio dell’avvocato CHESSA MIGLIOR GUIDO (chessamiglior@legalmail.it) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato prof. CHESSA CORRADO (corradochessa@legalmail.it). -controricorrenti- nonché contro PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI, MINISTERO DELL'INTERNO. -intimati- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 482/2019 depositata il 31/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE.

FATTI DI CAUSA 1. Ferino Riccardo propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 482/2019 del 31 maggio 2019, con cui la Corte d’Appello di Cagliari rigettava la querela di falso dal lui proposta in via principale, in integrale riforma della sentenza n. 3673 del 16 dicembre 2015, con cui invece il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato la falsità del verbale di accertamento e contestazione di essersi messo alla guida durante il periodo di sospensione della patente, redatto dagli agenti della Polizia Stradale di Carbonia.

Resistono con controricorso Balia Nicola e Milia Gianfranco. Resta intimato il Ministero dell’Interno.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il ricorrente ed i resistenti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2700 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Lamenta che, integralmente riformando la sentenza di primo grado e dunque rigettando la querela di falso, la Corte d’Appello di Cagliari ha affermato la veridicità del verbale di accertamento, senza tuttavia considerare le circostanze di tempo e di luogo ivi indicate, mentre nel caso in esame l’indicazione della data, dell’orario e del luogo in cui si sarebbe verificata la contestata condotta di violazione al codice della strada rappresentava un dato imprescindibile, la cui verifica di corrispondenza al vero non poteva essere pretermessa dal giudice di merito.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere la corte d’appello, nel rigettare la domanda di querela di falso, ritenuto che il medesimo verbale potesse riferirsi ad un momento precedente a quello indicato nell’atto pubblico, omettendo di valutare gli esiti dell’istruttoria espletata.

3. Rileva, preliminarmente, il Collegio: -che secondo l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, premesso che nei giudizi introdotti con querela di falso (come quello in esame), è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero (ai sensi dell’art. 221, ultimo comma, in relazione all'art. 70, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.) l'integrazione del contraddittorio in sede d'impugnazione, nei confronti del pubblico ministero presso il giudice a quo, non si rende necessaria in tutte le controversie in cui ne sia contemplato l'intervento, bensì soltanto in quelle nelle quali detto pubblico ministero sia titolare del potere di proporre impugnazione (trattandosi di cause che lui stesso avrebbe potuto promuovere o per le quali comunque sia previsto tale potere ai sensi dell'art. 72 cod. proc. civ.), mentre nelle altre ipotesi (come nel caso di specie), le funzioni di pubblico ministero, in quanto non includono l'autonoma facoltà di impugnazione, vengono a identificarsi con quelle che svolge il procuratore generale presso il giudice ad quem, e restano quindi assicurate dalla comunicazione o trasmissione degli atti a quest'ultimo, a norma degli artt. 71 cod. proc. civ., e, per il giudizio di cassazione, 137 disp. att. cod. proc. civ. (da ultimo, v.

Cass., 02/02/2022, n. 3252; Cass. n. 3256 del 2019; Cass., SU, n. 3556 del 2017; Cass., SU, n. 9743 del 2008; Cass., SU, n. 184 del 1987; Cass., Sez. Un., 08/05/1986, n. 3078; con specifico riguardo all'ipotesi della querela di falso, Cass., Sez. Un., 14/01/1987, n. 184); rilevato che manca la comunicazione al procuratore generale presso questo Corte.

4. Va pertanto disposto il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo, affinché la Cancelleria provveda alla trasmissione al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione del nuovo decreto di fissazione della nuova adunanza camerale e degli atti conseguenti, con avviso al P.M. della facoltà di depositare memoria ex art. 380-bis c.p.c. nel relativo termine (Ca . ss., n. 3256/2019).

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione di nuova adunanza camerale e per la comunicazione al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione della data della adunanza e del ricorso, sentenza impugnata e controricorso. Così deci