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Ordinanza Interlocutoria — n. 4284/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 4284/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4284/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 3309/2023R.G. proposto da: BERNARDI ADELMO, domiciliatoin Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Domenicantonio Angeloni,come da procura in calce al ricorso - ricorrent e - e contro RANALLETTA ADELMO - intimat o – e contro POSTE VITAs.p.a., in persona del procuratore speciale Valentina De Santis , elettivamente domiciliata in Roma, Via Guido d’Arezzo n. 3 2, presso lo studio dell’avv. Matteo Mungari, che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso N. 3309/23R.G. - controricorrente – avverso la sentenza n. 1210/2022 del la Corte d’appello dell’Aquila , depositata il 14.9.2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 14.12.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija ; rilevato che - Adelmo Bernardi ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza del la Corte d’appello dell’Aquila indicata in epigrafe, che – accogliendo l’appello di Poste Vita s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano del 10.12.2018 – condannò il contumace Adelmo Ranelletti al pagamento di € 105.003,00 oltre accessori al Bernardi, e condannò quest’ultimo a restituire a Poste Vita quanto ottenuto in forza della sentenza di primo grado, ossia € 117.063,80 oltre accessori; - ha svolto difese, con controricorso, soltanto Poste Vita s.p.a., che ha pure depositato memoria; -ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale: considerato che -non vi è prova che la notifica del ricorso nei confronti di Adelmo Ranelletti si sia perfezionata, non essendo stata depositata la cartolina postale di ricevimento; -dunque, la notifica del ricorso, nei confronti del predetto, è da considerare non perfezionata, sicché occorre ordinare la rinnovazione dell’incombente, in alternativa alla produzione, nel medesimo termine assegnando di cui in N. 3309/23R.G. dispositivo,della cartolina, se esistente, a comprova del perfezionamento della precedente od originaria notifica; p. q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando a parte ricorrente di procedere alla rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di Adelmo Ranellettientro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, in alternativa alla produzione, nello stesso termine, della cartolina postale di ricevimento della prima notifica al medesimo.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 4284/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 3309/2023R.G. proposto da: BERNARDI ADELMO, domiciliatoin Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Domenicantonio Angeloni,come da procura in calce al ricorso - ricorrent e - e contro RANALLETTA ADELMO - intimat o – e contro POSTE VITAs.p.a., in persona del procuratore speciale Valentina De Santis , elettivamente domiciliata in Roma, Via Guido d’Arezzo n. 3 2, presso lo studio dell’avv. Matteo Mungari, che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso N. 3309/23R.G. - controricorrente – avverso la sentenza n. 1210/2022 del la Corte d’appello dell’Aquila , depositata il 14.9.2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 14.12.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija ; rilevato che - Adelmo Bernardi ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza del la Corte d’appello dell’Aquila indicata in epigrafe, che – accogliendo l’appello di Poste Vita s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano del 10.12.2018 – condannò il contumace Adelmo Ranelletti al pagamento di € 105.003,00 oltre accessori al Bernardi, e condannò quest’ultimo a restituire a Poste Vita quanto ottenuto in forza della sentenza di primo grado, ossia € 117.063,80 oltre accessori; - ha svolto difese, con controricorso, soltanto Poste Vita s.p.a., che ha pure depositato memoria; -ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale: considerato che -non vi è prova che la notifica del ricorso nei confronti di Adelmo Ranelletti si sia perfezionata, non essendo stata depositata la cartolina postale di ricevimento; -dunque, la notifica del ricorso, nei confronti del predetto, è da considerare non perfezionata, sicché occorre ordinare la rinnovazione dell’incombente, in alternativa alla produzione, nel medesimo termine assegnando di cui in N. 3309/23R.G. dispositivo,della cartolina, se esistente, a comprova del perfezionamento della precedente od originaria notifica; p. q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando a parte ricorrente di procedere alla rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di Adelmo Ranellettientro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, in alternativa alla produzione, nello stesso termine, della cartolina postale di ricevimento della prima notifica al medesimo.

Parole chiave

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restituzione e risarcimento impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale pagamento dell'ammenda recidiva nell'infrazione rettificazione della decisione
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 3309/2023R.G. proposto da: BERNARDI ADELMO, domiciliatoin Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Domenicantonio Angeloni,come da procura in calce al ricorso - ricorrent e - e contro RANALLETTA ADELMO - intimat o – e contro POSTE VITAs.p.a., in persona del procuratore speciale Valentina De Santis , elettivamente domiciliata in Roma, Via Guido d’Arezzo n. 3 2, presso lo studio dell’avv. Matteo Mungari, che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso N. 3309/23R.G. - controricorrente – avverso la sentenza n. 1210/2022 del la Corte d’appello dell’Aquila , depositata il 14.9.2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 14.12.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija ; rilevato che - Adelmo Bernardi ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza del la Corte d’appello dell’Aquila indicata in epigrafe, che – accogliendo l’appello di Poste Vita s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano del 10.12.2018 – condannò il contumace Adelmo Ranelletti al pagamento di € 105.003,00 oltre accessori al Bernardi, e condannò quest’ultimo a restituire a Poste Vita quanto ottenuto in forza della sentenza di primo grado, ossia € 117.063,80 oltre accessori; - ha svolto difese, con controricorso, soltanto Poste Vita s.p.a., che ha pure depositato memoria; -ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale: considerato che -non vi è prova che la notifica del ricorso nei confronti di Adelmo Ranelletti si sia perfezionata, non essendo stata depositata la cartolina postale di ricevimento; -dunque, la notifica del ricorso, nei confronti del predetto, è da considerare non perfezionata, sicché occorre ordinare la rinnovazione dell’incombente, in alternativa alla produzione, nel medesimo termine assegnando di cui in N. 3309/23R.G. dispositivo,della cartolina, se esistente, a comprova del perfezionamento della precedente od originaria notifica; p. q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando a parte ricorrente di procedere alla rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di Adelmo Ranellettientro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, in alternativa alla produzione, nello stesso termine, della cartolina postale di ricevimento della prima notifica al medesimo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio