Cassation court dismisses appeal due to failure to notify ex-societal partner Michele Iacobone of the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Giampiero D'Agnelli against a second-instance judgment regarding insurance claims. The appellant argued for cassation but failed to prove that the notice of the appeal was properly served on Michele Iacobone, an ex-societal partner of the original plaintiff. Consequently, the court ordered the renewal of the appeal proceedings to ensure proper notification to all necessary parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; Art. 164, c.p.c.: The appeal is inadmissible if the notice of the appeal has not been properly served on all required parties, necessitating the renewal of the proceedings to correct this procedural defect.
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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 10503/2021R.G. proposto da: D’AGNELLI GIAMPIERO, domiciliato in Roma , Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli avv.tiAntonio Aprea ed Anna Serlenga,come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro COSTRUIRE OGGI DI DONATO SURIANO SALVATORE DI NUNNO s.n.c. -intimata - e contro IACOBONE MICHELE -intimato - e contro N. 10503/21R.G. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del procuratore speciale Filippo Manassero, elettivamente domiciliata in Roma, Via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’avv.
Francesco M. Spinazzola, che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza n. 272 /20 2 1 del la Corte d’appello di Bari , depositata il 18.2.2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 14.12.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija ; considerato che -Giampiero D’Agnelli h a proposto ricorso per cassazione, basato su due articolati motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari indicata in epigrafe, che –sui gravam i autonomamente propost i da Reale Mutua Assicurazioni e da Costruire Oggi s.n.c. avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 2732/2017 del 12.12.2017 (che aveva accolto la domanda risarcitoria avanzata dalla Perbacco s.n.c.), nel contraddittorio con la cancellata Perbacco s.n.c. e con gli ex soci Giampiero D’Agnelli e Michele Iacobone (quest’ultimo rimasto contumace) – dichiarò cessata la materia del contendere per rinuncia espressa alla domanda di garanzia nei confronti della Compagnia e per rinuncia implicita alla domanda risarcitoria, stante l’intervenuta cancellazione della predetta società; -ha svolto difese, con controricorso, soltanto la Compagnia assicurativa; -ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale;
N. 10503/21R.G. rilevato che -non vi è, però, prova che il ricorso sia stato notificato a Michele Iacobone , ex socio dell’originaria attrice; -dunque, la notifica del ricorso, nei confronti de l predett o , è da considerare non perfezionata, sicché occorre ordinare la rinnovazione dell’incombente; -il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; p. q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando a parte ricorrente di procedere alla rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di Michele Iacoboneentro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di c