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Ordinanza — n. 4269/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming loan contract nullity due to missing cost indicator and usury clauses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4269/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a guarantor and a leasing company against a lower court ruling upholding a loan contract. The appellants argued the contract was void because it lacked the required Synthetic Cost Indicator and contained usurious interest rates, while the bank contended the rates were legally compliant and the missing indicator was merely informational. The court affirmed that the indicator is not a condition for validity and confirmed that a 'safety clause' limiting future interest rates transforms the legal usury prohibition into a contractual obligation enforceable against the bank.

Regesto Legislator

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Art. 117 d.lgs. n. 385/1993; Art. 2, comma 4, l. n. 108/1996: The Synthetic Cost Indicator is not a condition for contract validity, and a safety clause limiting interest rates creates a contractual obligation for the lender to remain within legal usury limits.

Parole chiave

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Synthetic Cost Indicator usury safety clause loan contract validity interest rate cap banking law nullity concedente di leasing omesso versamento della cauzione nullità del contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 117 d.lgs. n. 385/1993
Art. 2, comma 4, l. n. 108/1996
(Cass. 26286/ 2019; 13144/ 2023).
Art. 132 c.p.
6.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano vizio di motivazione, e dunque violazione dell’art. 132 c.p.c.
Art. 1815 c.c.
Art. 644 c.p.
art. 132 c.p
6.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano vizio di motivazione, e dunque violazione dell’art. 132 c.p.c.
articolo 1815 c.c
7.-Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’articolo 1815 c.c.
articoli 1815 c.c
8.-Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoli 1815 c.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

RGONI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 24720/2020 proposto da: Paglietti Remigio in proprio e quale legale rappresentante della Ifim Iniziative Finanziari Immobiliari Srl, rappresentata e difesa dall’avvocato Coratella Claudio, presso il cui studio in Roma, via Lago di Lesina, 35 è elettivamente domiciliato; -ricorrente - contro Unicredit Leasing Spa Unipersonale Società in personale del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dell’avvocato Beretta Maria Donatella, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Marianna Dionigi, n. 57, presso lo studio dell’avv.

Anna Bavilacqua; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4953/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 da CRICENTI GIUSEPPE;Ritenuto che 1.-La società IfIMha stipulato con Unicredit un leasing su immobile da costruire, il cui adempimento è stato garantito da Remigio Paglietti. Unicredit, atteso l’omesso versamento di alcuni canoni del leasing, ha ottenuto decreto ingiuntivo dal Tribunale di Milano, cui hanno proposto opposizione i due ingiunti,l’IFIM ed il Paglietti, i quali hanno eccepito la nullità del contratto per la mancanza dell’Indicatore Sintetico di Costoed il superamento del tasso soglia, sia del TEGche degli interessi di mora. 2.-Il Tribunale ha rigettato l’opposizione negando rilevanza di elemento essenziale all’Indicatore, ed escludendo nullità per usura: ha osservato precisamente che il, sia pur minimo , superamento del tasso di mora era neutralizzato dalla clausola di salvaguardia. 3.-La decisione ha trovato conferma in Corte di Appello 4.-Propongono ricorso per cassazione la società IFIM IniziativeImmobiliari srl e il garante Remigio Paglietti con cinque motivi, di cui chiede il rigetto Unicredit Leasing spa, costituitasi con controricorso.

Considerato che 5.-Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’articolo 117 TU bancario. La questione attiene alla necessaria indicazione nel contratto dell’Indicatore sintetico di costo: i ricorrenti hanno sostenuto sin dall’inizio la tesi secondo cui la sua omessa menzione nel contratto era ragione di nullità. Ma questo argomento è stato rigettato dai giudici di merito. I ricorrenti contestano ai giudici di appello una sbrigativa ed apodittica motivazione sul punto, e ribadiscono l’essenzialità della menzione dell’indicatore.

Il motivo è infondato. E’ principio di diritto che l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo unindicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Cass. 4597/ 2023; Cass.39169/ 2021). 6.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano vizio di motivazione, e dunque violazione dell’art. 132 c.p.c. quanto alla questione del conteggio dei canoni di prelocazione.

Sostengono di avere posto la questione dell’illegittimo conteggio dei canoni di prelocazionenel calcolo degli interessi, e di avere avuto laconica ed insufficiente risposta da partedei giudici di merito. Ribadiscono l’illegittimità di quel modo di calcolo. Il motivo è inammissibile. Intanto, la questione del conteggio dei canoni di prelocazione è affrontata dai giudici di merito nel momento in cui valutano il complessivo superamento del tasso soglia, e, sullascorta della CTU esperita in primo grado, lo escludono. In secondo luogo,quanto alla circostanza che la Corte di Appello ha ritenuto non sufficientemente censurata la decisione di primo grado proprio su questo aspetto, i ricorrenti non adducono a loro volta una contestazionespecifica: dal passo riportatoin ricorso (p.9) emerge in realtà che la censura mossa al primo grado è genericae risolvibile nella seguente affermazione: nella realtà è però difficile ritenere che postergare al limite massimo di due anni il collaudo di un immobile strumentale per un’attività commerciale risulti un’opportunità più conveniente della società utilizzatricedello stesso.

Ed in ogni caso, il canone di prelocazione non rappresenta una rata di rimborso in quanto non contiene una quota capitale , ciò a fronte di una argomentazione del giudice di primo grado di critica della consulenza tecnica. Ad ogni modo, l’influenzadi tale calcolo sull’ammontare degli interessi è tenuto in conto nella sentenza impugnatanella complessiva valutazionedel tasso soglia che la medesima sentenza effettuaalle pagine 7-12. 7.-Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’articolo 1815 c.c. e 644 c.p. Lamentano che i giudici di merito hanno svolto richiami inconferenti alla questione dell’arrotondamento, come esposta dal CTU, e dunque alla tesi secondo cui il superamento del tasso soglia sarebbe escluso da una sorta di arrotondamento al numero decimale anzichéal terzo.

Il motivo è inammissibile. Lo è per espressa ammissione degli stessi ricorrenti, che osservano come le affermazionidei giudici di appello, qui censurate, “ non possono assurgere a rango di statuizioni suscettibili di impugnazione”. Ed in effetti si tratta di meri argomenti, con cui, aderendo a talune valutazioni del CTU, si supporta la ratio decidendidel non superamento del tasso soglia. Resta ovviamenteaperta, e non è affrontata dal motivo di censura, la questione di come questo sistema di arrotondamento ha avuto influenza sulla ratio, ossia sulla conclusione di escludereil superamento del tasso soglia, nel sen s o cioè che manca l’indicazione di come, se diversamente effettuato il calcolo , anche il risultatosarebbe cambiato. 8.-Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoli 1815 c.c. e 644 c.p. Censurano la decisioneimpugnata nella parte in cui ha ritenuto che la clausola di salvaguardia vale a fissare un tetto agli interessi moratori, e dunque a scongiurare l’usura.

Lamentano che, in realtà, tenuto conto del tasso a cui inizialmente sono stati fissati gli interessi di mora, la clausola di salvaguardia non può essere ritenuta legittima. Il motivo è infondato. E’ principio di diritto che l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. "tasso soglia”antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge.

Conseguentemente, in caso di contestazione, graverà sulla banca, secondo le regole della responsabilità "ex contractu", l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto. (Cass. 26286/ 2019; 13144/ 2023). Va comunque osservato che i ricorrenti non riportano il contenuto di tale clausola, e dunque, a voler aggiungere altro, non è neanche provato che si tratti di una clausola di salvaguardia, anziché di una pattuizione dal diverso contenuto. 9.-Il quinto motivo è solo apparentemente tale : in realtà i ricorrenti si limitano ad auspicare che, in caso di accoglimento dei motivi precedenti, vi sia riforma della sentenza impugnata.

Il ricorso va dunque rigettato e le spesedel giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Unicredit Leasing Spa., seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessoridi legge, in favore della controricorrente società Unicredit Leasing Spa. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ult