Ordinanza Interlocutoria — n. 4263/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13774/2020 R.G. proposto da : AGRIFLOR AGRICOLA SCARL IN LIQUIDAZIONE, DELL'ANNA MARCO, DELL'ANNA FRANCESCO, DELL'ANNA SILVIA, domiciliazione telematica , rappresentati e difes i dall'avvocato CAPRIOLI VINCENZO (CPRVCN69D30E506E) -ricorrente- contro BANCO BPM SPA, elettivamente domiciliata in ROMA V.DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell’avvocato DE CRESCENZO ENRICO (DCRNRC61E03H501O) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro REALE MUTUA ASSICURAZIONI, elettivamente domiciliatain ROMA VIA MONTE ASOLONE 8, presso lo studio dell’avvocato LIUZZI FABIOLA (LZZFBL67T68H501T) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LIUZZI MILENA (LZZMLN63D43H501H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 3691/2019 depositata il 10/09/2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 4263/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGRIFLOR AGRICOLA SCARL IN LIQUIDAZIONE, DELL'ANNA MARCO, DELL'ANNA FRANCESCO, DELL'ANNA SILVIA, domiciliazione telematica , rappresentati e difes i dall'avvocato CAPRIOLI VINCENZO (CPRVCN69D30E506E) -ricorrente- contro BANCO BPM SPA, elettivamente domiciliata in ROMA V.DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell’avvocato DE CRESCENZO ENRICO (DCRNRC61E03H501O) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro REALE MUTUA ASSICURAZIONI, elettivamente domiciliatain ROMA VIA MONTE ASOLONE 8, presso lo studio dell’avvocato LIUZZI FABIOLA (LZZFBL67T68H501T) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LIUZZI MILENA (LZZMLN63D43H501H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 3691/2019 depositata il 10/09/2019.
Parole chiave
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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13774/2020 R.G. proposto da : AGRIFLOR AGRICOLA SCARL IN LIQUIDAZIONE, DELL'ANNA MARCO, DELL'ANNA FRANCESCO, DELL'ANNA SILVIA, domiciliazione telematica , rappresentati e difes i dall'avvocato CAPRIOLI VINCENZO (CPRVCN69D30E506E) -ricorrente- contro BANCO BPM SPA, elettivamente domiciliata in ROMA V.DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell’avvocato DE CRESCENZO ENRICO (DCRNRC61E03H501O) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro REALE MUTUA ASSICURAZIONI, elettivamente domiciliatain ROMA VIA MONTE ASOLONE 8, presso lo studio dell’avvocato LIUZZI FABIOLA (LZZFBL67T68H501T) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LIUZZI MILENA (LZZMLN63D43H501H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 3691/2019 depositata il 10/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevatoche la Agriflor società cooperativa agricola a r.l. in liquidazione, Marco, Francesco, Silvia Dell’Anna, ricorrono, sulla base di otto motivi, per la cassazione della sentenza n. 3691 del 2019 della Corte di appello di Milano, esponendo, per quanto qui ancora importa, che: - la suddetta cooperativa aveva stipulato con Banca Italease s.p.a., due contratti di leasing aventi ad oggetto una serra, il primo, e un sistema elettronico di fertirrigazione, il secondo; - per entrambi i contratti avevano prestato garanzia fideiussoria i Dell’Anna, mentre i beni erano stati assicurati con Reale Mutua Assicurazioni; - nel 2009 vi era stato il danneggiamento della serra, e la distruzione del sistema di fertirrigazione, con atti vandalici; - la Banca Italease comunicava la risoluzione dei due contratti, ottenendo, nei confronti dell’utilizzatrice e dei garanti, un decreto ingiuntivo, per la riconsegna dei beni e il pagamento dei canoni; - i deducenti avevano proposto opposizione eccependo il perimento delle cose locate come causa risolutoria senza obbligazioni residue passive, in linea subordinata la risoluzione negoziale per impossibilità sopravvenuta, con domanda ulteriormente subordinata di condanna della Reale Mutua al pagamento dell’indennizzo assicurativo corrispondente al valore residuo dei beni, da corrispondere al concedente fino alla concorrenza spettante; - autorizzata la chiamata in causa della Reale Mutua, il Tribunale aveva rigettato l’opposizione , con pronuncia confermata, con condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata,dalla Corte di appello secondo cui, in particolare: - posta l’inammissibilità di alcune delle domande formulate in appello, perché nuove, e così pure della produzione di nuovi documenti formati prima delle preclusioni, il rischio di perimento della cosa era ricaduto sull’utilizzatrice come da pattuizione contrattuale, piuttosto che in forza di un’applicazione analogica della disciplina della vendita con riserva di proprietà non effettuata neppure dal Tribunale; - in ordine al rapporto assicurativo, invece: quanto al fertirrigatore, due dei garanti, Francesco e Silvia Dell’Anna, erano stati condannati in primo grado per danneggiamento dei beni aziendali di cui Sergio Dell’Anna aveva denunciato, nell’aprile 2009, la distruzione ad opera di ignoti, fatto per cui quest’ultimo era stato sottoposto a procedimento penale per simulazione di reato; quanto alla serra, Sergio Dell’Anna, nel maggio 2009, aveva denunciato il danneggiamento irreversibile di cinque serre indicando con precisione i nomi di cinque proprietari tra cui non c’era la cooperativa, e l’incongruenza non poteva essere superata con le prove orali richieste genericamente senza alcun riferimento ai beni oggetto dei contratti, laddove l’accertamento dell’effettivo accadimento del fatto storico del danneggiamento doveva essere particolarmente rigoroso in ragione dei risvolti penali che avevano coinvolto la famiglia Dell’Anna cui erano collegate sette aziende dedite ad attività agricola nel medesimo settore con plurimi contratti di locazione finanziaria, a maggior ragione dovendosi tener quindi conto anche della circostanza per cui la serra in uso ad Agriflor, unica non coperta da un secondo contratto di assicurazione con Fondiaria, non era stata distrutta nel corso dei ripetuti atti vandalici denunciati dalla famiglia Dell’Anna, secondo quanto accertato dal GIP del Tribunale di Lecce; resistono con controricorso la società Banco BPM, già Banca Italease, e la società Reale Mutua Assicurazioni; le parti ricorrenti, e la Reale Mutua hanno depositato memorie;
Rilevatoche con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 112, 161, 125, 163, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando l’inammissibile novità di alcune domande formulate in appello, atteso che era stata richiesta sempre la condanna della compagnia di assicurazione al pagamento dell’indennizzo da erogare direttamente al concedente nei limiti di quanto le fosse stato riconosciuto, corrispondendo il residuo alla cooperativa ricorrente, e, inoltre, la condanna della società assicurativa al pagamento del danno da interessi in ragione del colpevole ritardo nella gestione del sinistro, con accessori di spese legali; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato, omettendo sul punto anche la necessaria motivazione, dichiarando la tardività delle produzioni documentali in secondo grado, poiché: era stata prodotta l’ordinanza di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Lecce, del 2016, depositata, nel 2017, dopo la precisazione delle conclusioni in prime cure, emergendo così il fatto che non era stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per l’azione penale a carico di Sergio Dell’Anna, e, analogamente, che Marco Dell’Anna non era mai stato iscritto sul registro degli indagati per il reato di cui all’art. 642, cod. pen.; nella querela di Marco Dell’Anna, pure prodotta, vi era un ampia menzione della deposizione in altra sede processuale del testimone geometra Marino Cavallo il quale aveva riferito come da altra polizza, pure stipulata, risultavano esclusi i beni dati in leasing, e anche questa documentazione era stata prodotta nel primo momento utile dopo la raggiunta disponibilità; in ogni caso si trattava di documenti indispensabili all’accertamento dei fatti su cui decidere, sicché la produzione in seconde cure era sempre possibile; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1523, 1588, 1341, 1362 e seguenti, cod. civ., 12, preleggi, poiché la Corte di appello avrebbe errato, omettendo anche la necessaria motivazione, nel mancare di rilevare che il perimento dei beni, come omologa da disciplina legale della locazione, e come da disciplina contrattuale, era rischio del concedente, dovendosene trarre conferma anche dalla stipulata assicurazione per conto altrui a mente dell’art. 1891, cod. civ.; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 230, 244, 356, cod. proc. civ., 1904 e seguenti, 2697, 2702 e seguenti, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato, omettendo altresì la necessaria motivazione, nel mancare di apprezzare compiutamente i documenti in atti, dalla querela di Marco Dell’Anna, alla nota del geometra Cavallo, perito liquidatore della Reale Mutua, alla raccomandata inviata dalla Agriflor per trasmettere alcuni documenti richiesti dal liquidatore, nei quali tutti si presupponeva il fatto storico del danneggiamento anche alla serra; con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 161, 132, n. 4, 61, 115, 116, 191, 230, 244, 356, cod. proc. civ., 1904 e seguenti, 2697, 2702 e seguenti, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nel rigettare le richieste di prove orali che si riferivano esplicitamente ai beni di cui ai due contratti e non contenevano richieste di valutazioni tecniche che avrebbero potuto effettuarsi in via peritale officiosa all’esito dell’istruttoria anche documentale; con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 654, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato dando per accertati fatti ancora “sub iudice”, come da prodotta impugnazione della sentenza del GIP press il Tribunale di Lecce, nonché ignorando ancora la denuncia querela di Marco Dell’Anna; con il settimo e ottavo motivo si prospetta la violazione dell’art. 96, cod. proc. civ., in uno a quella degli accessori al rigetto dell’appello, poiché quest’ultimo era stato erroneo per le ragioni esposte con le precedenti censure;
Consideratoche il processo, ad avviso del Collegio, dev’essere rinviato alla pubblica udienza; la società Reale Mutua ha eccepito, in controricorso, che i ricorrenti non hanno depositato i provvedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato quali dichiarati in ricorso, e che anzi le originarie ammissioni, riferibili a due ricorrenti, Silvia e Marco Dell’Anna, sono state revocate, nel 2019, prima della notifica del ricorso e del deposito dei relativi documenti, nel 2010; nel ricorso in parola risulta la dichiarazione di ammissione del patrocinio a spese dello Stato delle parti ricorrenti, e, all’esito, risultano essere stati depositati, nei termini, i decreti di ammissione di Silvia e Marco Dell’Anna (invio per il deposito il 30 maggio 2020 a fronte della notifica del 10 marzo 2020, tenuto conto della sospensione dei termini dettata dalla legislazione speciale approvata nel corso di emergenza pandemica, art. 83, decreto-legge n. 18 del 2020 , e art. 36, comma 1, decreto - legge n. 23del 2020, quali convertiti); in memoria, i medesimi ricorrenti affermano che l’eventuale dichiarazione d’improcedibilità, ex art. 369, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., potrebbe valere per coloro che avevano chiesto l’ammissione al patrocinio statale, la società Agriflor, Marco e Silvia Dell’Anna, ma non per Francesco Dell’Anna che non l’aveva domandata; in materia risulta l’arresto di Cass., 30/07/2021, n. 21905, secondo cui la constatata assenza, nel giudizio di cassazione, del provvedimento di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato comporta l'applicazione dall'art. 369, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., che prevede l'improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito dell'indicato provvedimento entro il termine fissato nel primo comma del medesimo art. 369, vieppiù quandoil provvedimento sia stato revocato; sul punto, connotato da profili nomofilattici e dalla novità della questione ne