Cassation court dismisses appeal on lease contract dispute regarding defective goods and damages under Italian Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected Francesco Mugnaini's appeal against the lower courts' decision ordering the return of leased dental equipment and payment of overdue installments. Mugnaini argued violations of procedural rules and substantive law regarding the validity of the lessor and the existence of defects in the goods. The court found the appeal inadmissible because the appellate judges had already examined the merits of the defect and damages claims, thereby rendering the procedural objections irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 176 c.p.c.; Art. 1375 c.c.; Art. 112 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellate court has examined the merits of the contested issues and ruled on them, making procedural objections regarding the lack of specific grounds or the failure to address a specific claim without merit futile.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RGONI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 1846/2020 proposto da: Mugnaini Francesco, rappresentato e difeso dall’avvocato Pardini Luca domiciliato presso lo studio di costui, in Roma, via Gioacchino Belli, 36; -ricorrente - contro Monte dei Paschi di Siena Leasing Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese Spa in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dagli avvocati Fantini Alessandro, Rosini Paolo, domiciliata presso lo studio dell’avv. Vittorio Largajolli, in Roma, via Nicolò Tartaglia, 3; -controricorrente - nonchè contro Fordent Forniture Dentali Srl in persona del Legale Rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Sansonetti Emanuele, presso il cui studio in Roma, via Vespasiano, 48 è domiciliata; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2563/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/10/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 da CRICENTI GIUSEPPE;
Ritenuto che 1.-Il dott. Francesco Mugnaini, che svolge la professione di medico dentista, ha acquistato in leasing beni strumentali per la sua professione (“Riunito odontoiatrico Fone F3 Plus”), in particolarepoltrone ed altri strumenti. I beni sono stati venduti dalla società Fordent Forniture Dentali srl, acquistati da Mps Commerciale Leasing spa, poi fusa per incorporazione in MPS leasing Factoring, e concessi, per l’appunto, in leasing al dentista. 2.-Durante il corso del rapporto, però MPS Leasing ha ottenuto decreto ingiuntivo dal Tribunale di Siena, sul presupposto che il concessionario si era reso inadempiente:decreto ingiuntivo volto dunque ad ottenere la restituzione dei beni ed il pagamento dei canoni omessi,per un ammontare, comprensivo di interessi, di 46.823,58 euro. 2.1.- Il dott.
Mugnaini ha proposto opposizione, con cui ha anche chiesto ed ottenuto la chiamata in causa del venditore (Fordent Fornuture Dentali srl) ed ha spiegato domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni. 3.-Il Tribunale di Siena, appurato che, nel frattempo, i beni inizialmente acquistati erano stati sostituiti dal venditore con altri, e che comunque l’inadempimento permaneva, ha rigettato l’opposizione ed ha ordinato la restituzione dei beni in leasing, oltre al pagamento dei canoni dovuti. 3.1.-Questa statuizione è stata confermata dalla Corte di Appello. 4.-Ricorre Francesco Mugnaini con quattro motivi, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso sia la MPS leasing Factoring che la Fordent Forniture Dentali srl, la quale ultima ha depositato anche memoria. Considerato che 5.-Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’articolo 176 c.p.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo. Lamenta di aver contestato la legittimazione attiva di MPS leasing factoring, essendo stato il contratto stipulato con MPS Commerciale Leasing spa, poi incorporata in MPS leasing factoring, e che la Corte di Appello erroneamente ha ritenuto non esplicita l’eccezione di difetto di legittimazione, affermando altresì che negli scritti difensivi ha ammesso che l’intervenuta fusione, laddove ha invero chiaramente ed esplicitamente eccepito il difetto di legittimazione, in particolare contestando di non avere sottoscritto alcunché con la MPS leasing factoring.
Il motivo è inammissibile, non cogliendo la censura la ratio della decisione impugnata. I giudici di appello osservanoche l’eccezione non risulta esplicitamente proposta , che sostanzialmente il ricorrente ha ammesso esservistata incorporazione tra le due società, e questa parte della ratio decidendi è peraltro fondata, poiché da quanto riportato dallo stesso ricorrente, egli si è limitato ad eccepire di non aver sottoscritto il contratto con MPS leasing factoring:l’ eccezione è irrilevant e in quanto MPS leasing factoring non ha agito qualecontroparte contrattuale, ma in quanto successore di quest’ultima.
Ma, ciò che più conta,è che, al di là della circostanza che il ricorrente abbia o meno eccepito adeguatamente, la Corte ritiene comunque la legittimazione attiva di MPS leasing factoring, proprio in base alla incorporazione dell’originario contraente (Mps Commerciale Leasing spa), dunque a prescindere dalla esistenza di una valida eccezione. E lo fa sulla base della produzione, da parte della MPS, dell’atto notarile di fusione. 6.1.-Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’articolo 2697 c.c., assumendo che , nel ritenere legittimata attivamente la MPS leasing factoring, la Corte di Appello ha invertito l’ordine della prova, o meglio, ha ammesso un fatto che chi aveva l’onere di farlo non ha provato, non essendo stato validamente depositatol’atto di fusione. 6.2.-Con il terzo motivo denunzia violazione dell’articolo 354 c.p.c.
Lamenta che l’atto notarile di fusione tra le due società, in base al quale l’incorporante è succeduta nei diritti contrattuali della originaria controparte del ricorrente, è stato tardivamente depositato in appello, non risultando essere giustificata dalla impossibilità di fare altrimenti. I motivi, che presentando connessione logica possono valutarsi congiuntamente, sono infondati.La prova della fusione, e dunque della legittimazione attiva della incorporante, è data dall’atto notarile relativo, depositato, si, in appello, ma validamente, in quanto la relativa necessità era sorta a seguito della presa di posizione fatta soltanto con la comparsa conclusionale in primo grado.
Inoltre, il ricorrente non dimostra di avere eccepito tempestivamente la tardività del documento, e di averlo fatto nel corso del giudizio di appello: si limita a censurare, in questa sede, l’erroneità della ammissione di quel documento, ma non dimostra diavere fatto altrettanto davanti al giudice di secondo grado, dove il documento era prodotto. 8.- Con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione degli articoli 342 e 343 c.p.c. Lamenta di avere eccepito in appello la nullità della decisione di primo grado per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, o meglio per contraddizione interna della decisione.
In particolare, pur avendo preso atto che nelle more i beni originari sono stati sostituiti con altri, nel rigettare l’opposizione a decreto ingiuntivoil Tribunale ha disposto la restituzione sia dei beni originari che di quelli forniti in sostituzione. Su questo punto la Corte di Appello ha deciso sbrigativamente, secondo il ricorrente, ritenendo il motivo di impugnazione insufficiente, o meglio , non chiaro e specifico. Invece, come dimostrato da quanto lo stesso ricorrente riporta, la questione era stata posta chiaramente. Così per quanto attiene ad altro capo di sentenza: quello relativo alla decurtazione dei canoni da pagare dal ricavato della vendita dei beni.
Il ricorrente sostiene di aver posto la questione al giudice di merito, che però non l’ha esaminata; di averla riproposta al giudice di appello, il quale ha nuovamente risposto che il motivo non era sufficientemente chiaro o adeguato, a dispetto invece di una precisa censura fatta con il relativo motivo di impugnazione. Il motivo è inammissibile. Su entrambi i punti la decisione della Corte di Appello contiene due rationes decidendi: oltre a quella sulla specificità del motivo di appello, v’è una ratiosul merito della questione.Quanto al primo aspetto, i giudici di merito osservano come il Tribunale chiaramente ha disposto la restituzionedei soli beni consegnati successivamente in sostituzione, e precisano come la decisione di primo grado,sebbene contenga infelicemente l’espressione “nonché” , non può intendersi come un ordine di restituzione anche dei beni sostituiti e non più in possesso del ricorrente.
E questa interpretazione della decisione d i primo grado, che peraltro toglie interesse alla censura, non è qui contestata. Quanto al secondo aspetto, i giudici di merito, oltre a ritenere insufficiente il motivo di appello, entrano nel merito della questione e dicono che la decurtazione, per contratto, presuppone la previa soddisfazione del creditore non solo del suo credito per i canoni, ma altresì di quello per accessori(p. 59). Questa ratio,quale che ne sia il fondamento, non è qui censurata. 9.-Con il quinto motivo il ricorrente denunzia violazione dell’articolo 1375 c.c. La questione attiene alla richiesta di accertare l’inadempimento della controparte, per vizi della cosa consegnata in leasing.
Il ricorrente assume di avere posto la questione in primo grado, dove è stata rigettata; di averla riproposta in appello dove invece è stata ritenuta inammissibile per genericità del motivo, o meglio perché non erano state contrapposte ragioni diverse a quelle fatte propriedal giudice di primo grado. 10.- Con il sesto motivo denunzia violazione dell’articolo 112 c.p.c., ed è conseguente al precedente. Ci si duole della mancata pronuncia sul risarcimentodel danno richiesto con la domanda riconvenzionale, che era stata ampiamente argomentata in secondo gradoe non considerata dai giudici.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi attenendo alla questione dei vizi della c o sa e del danno conseguente , s ono inammissibili. I giudici di appello hanno esaminato la questione: ancora una volta, oltre a rilevare la mancanza di specificità dell’appello, hanno tuttavia deciso nel merito, negando che vi sia stato inadempimento del concedente (p. 9 in cui riportano, aderendovi, la motivazione di primo grado), e di conseguenza implicitamente rigettano la domanda di risarcimentoper inadempimento (“emerge dagli atti che la concedenteha adempiuto esattamente alle proprie obbligazioni nei confronti del Dott.
Mugnaini per tutta la durata del rapporto contrattuale “p. 9). All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.300,00, di cui euro 4.100,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge in favore della società Monte dei Paschi di Siena Leasing Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese Spa; in complessivi euro 5.700,00, di cui euro 5.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge in favore della società Fordent Forniture Dentali Srl. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da p