Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Oliva Service Srl, did not request a decision on the settlement offer, while the respondent, BRT Spa, had submitted it. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16111/2022 R.G. proposto da : OLIVA SERVICE SRL, elettivamente domiciliato in lecce b. mazzarella n. 8, presso lo studio dell’avvocato VITALE FABIO (VTLFBA54A28E506F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BRT SPA, elettivamente domiciliato in ROMA LGT DEI MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato ADRAGNA NICOLA (DRGNCL60H27H501J) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PERRELLA CLAUDIO (PRRCLD64E17L259V), TOTARO ALESSIO (TTRLSC75R05G786Z) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.51/2022 depositata il 11/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,