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Decreto — n. 4232/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4232/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4232/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14552/2022 R.G. proposto da : MAZZOLENI MAURO BATTISTA, MAZZOLENI SABRINA, MAZZOLENI NICOLA, elettivamente domiciliati in BERGAMO VIA EZIO ZAMBIANCHI N. 8, presso lo studio dell’avvocato SONZOGNI RAFFAELLA (SNZRFL57M47I079D) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCIONE 71, presso lo studio dell’avvocato D'ERCOLE STEFANO (DRCSFN47A15E506G) rappresentato e difeso dagli avvocati CAVALLI GINO (CVLGNI41L27L219F), BIANCHI MASSIMILIANO (BNCMSM74B25L219Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.67/2022 depositata il 13/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4232/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MAZZOLENI MAURO BATTISTA, MAZZOLENI SABRINA, MAZZOLENI NICOLA, elettivamente domiciliati in BERGAMO VIA EZIO ZAMBIANCHI N. 8, presso lo studio dell’avvocato SONZOGNI RAFFAELLA (SNZRFL57M47I079D) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCIONE 71, presso lo studio dell’avvocato D'ERCOLE STEFANO (DRCSFN47A15E506G) rappresentato e difeso dagli avvocati CAVALLI GINO (CVLGNI41L27L219F), BIANCHI MASSIMILIANO (BNCMSM74B25L219Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.67/2022 depositata il 13/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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mancato versamento dell'anticipo spese rimborso delle spese condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale restituzione del termine scaduto correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14552/2022 R.G. proposto da : MAZZOLENI MAURO BATTISTA, MAZZOLENI SABRINA, MAZZOLENI NICOLA, elettivamente domiciliati in BERGAMO VIA EZIO ZAMBIANCHI N. 8, presso lo studio dell’avvocato SONZOGNI RAFFAELLA (SNZRFL57M47I079D) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCIONE 71, presso lo studio dell’avvocato D'ERCOLE STEFANO (DRCSFN47A15E506G) rappresentato e difeso dagli avvocati CAVALLI GINO (CVLGNI41L27L219F), BIANCHI MASSIMILIANO (BNCMSM74B25L219Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.67/2022 depositata il 13/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di c assazione. C ondanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Rom