Italian court dismisses appeal against lawyer liability ruling due to improper challenge to fact-finding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the clients' claim for damages against their lawyer. The clients argued the lawyer failed to act in their best interest, but the court found they could not prove a significant probability of winning the underlying lawsuit. The court ruled that challenging the judge's evaluation of evidence as a legal error violates procedural rules, as such assessments fall within the trial court's discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: An appeal alleging violation of law by mischaracterizing a factually relevant finding is inadmissible if it merely contests the merit court's evaluation of evidence rather than demonstrating a clear error in legal application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 461/2021 proposto da: CATALDO CALABRESE e ROSALBA MARUGGI CALABRESE, rappresentatie difesi dall’avvocato MICHELE PIAZZOLLA; -ricorrenti - contro NICOLACERVELLERA, rappresentato e difeso dall’avvocato CATALDO PICARDI; -controricorrente - avversola sentenza n. 230/2020 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONEDISTACCATA DI TATANTO, depositata il 3/08/2020; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2024dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI; ritenutoche, Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 461/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri consentenza resa in data 3/08/2020, la Corte d’appello di Lecce, sezionedistaccata di Taranto, ha confermato la decisione con la quale ilgiudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da Cataldo Calabresi e Rosalba Maruggi Calabrese per la condanna di Nicola Cervelleraal risarcimento dei danni asseritamente subiti dagli attori in conseguenza degli inadempimenti di cui il Cervellera si era reso responsabile nell’esecuzione del proprio mandato professionale di avvocatosvolto nell’interesse degli attori; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo averevidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella partein cui aveva escluso il ricorso di alcuna sottrazione del Cervellera ai propri obblighi professionali, ha in ogni caso sottolineato come gli originari attori non avessero comprovato la concreta sussistenza di alcunasignificativa probabilità dell’eventuale esito favorevole della lite perla quale il Cervellera aveva assunto la relativa difesa; avversola sentenza d’appello, Cataldo Calabresi e Rosalba Maruggi Calabresepropongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
NicolaCervellera resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 2054, 2697 e 2700 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato, sulla base degli elementi istruttori complessivamente acquisiti il giudizio, che il Cervellera non avesse eseguito in modo infedele i propri impegni professionalidi difesa degli attori, tanto essendo palesemente emerso dall’inopportunoriferimento, negli atti introduttivi del giudizio a quo , ai Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 461/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri contenutidel rapporto dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro dedotto in giudizio, dai quali, senza alcuna certezza probatoria e, dunque, senza alcuna necessità, erano emersi profili di prospettabile responsabilitànel condotta di guida del Calabrese, con la conseguente erroneitàdella decisione impugnata nella parte in cui ha escluso che l’eventuale dimostrazione degli inadempimenti professionale del Cervelleranon avrebbe comunque comprovato il ricorso di significative probabilitàdi esito favorevole della lite per gli originari attori; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 2232, 2236 e 2697 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la sistematicasostituzione del Cervellera in occasione delle udienze alle qualilo stesso avrebbe dovuto presenziare personalmente non avesse concretato alcun inadempimento degli obblighi professionali dallo stesso assunti nei confronti degli attori, e che tale eventuale inadempimentonon avrebbe in ogni caso determinato alcun pregiudizio ai danni degli stessi, nonché per avere erroneamente escluso la responsabilità del Cervellera nel non aver proposto la domanda di risarcimento dei danni anche nell’interesse dei figli degli odierni ricorrenti; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili ; osserva il Collegio come entrambi i giudici del merito abbiano evidenziato – al di là della rilevata insussistenza di alcun profilo di rimproverabilità nella condotta professionale del Cervellera – il caratterecomunque decisivo della circostanza costituita dalla mancata dimostrazione, da parte degli originari attori , di aver subito alcun dannoa seguito degli eventuali inadempimenti della controparte, non Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 461/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri avendofornito la prova che, nel caso in cui il proprio difensore avesse correttamenteadempiuto alle proprie obbligazioni , gli stessi avrebbero avutouna qualche significativa probabilità di vittoria della causa degli stessiintrodotta; daquesta prospettiva, ogni questione riferita al punto concernente lavalutazione della diligenza professionale del convenuto deve ritenersi destituitadi alcuna rilevanza, siccome condizionata , in ogni caso, alla verifica dell’effettiva sussistenza di conseguenze pregiudizievoli concretamenteed effettivamente sofferte dai ricorrenti per effetto del comportamentodel Cervellera ; ciòposto, con riguardo a tale decisivo aspetto, le censure in questa sedeavanzate dai ricorrenti (espressamente prospettate sotto il profilo dellaviolazione di legge) , lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, daparte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norm e di legge richiamate, risultano limitate all’allegazione di un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concretaa mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sededi legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica de i ricorrent i , l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendopropriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzionedei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedei motiv i d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 461/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri dagli odiern i ricorrent i deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisitie dei fatti di causa ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, i moti vi d’impugnazione così formulat i dev ono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ; quanto,infine, alla prospettata violazione dell’art. 115 c.p.c., varrà richiamarein questa sede il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa C orte di legittimità, ai sensi del quale per dedurre la violazionedel paradigma dell'art. 115 c.p.c.
è necessario denunciare cheil giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, ossia abbia giudicato in contraddizione con la prescrizionedella norma, il che significa che per realizzare la violazione deveavere giudicato , o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendolaimplicitamente, cioè giudicando sulla base di prove Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 461/2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri nonintrodotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori deicasi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella meracircostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle partiattribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" ((cfr.Sez.
U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01) ; sullabase di tali premesse, dev’essere dato atto dell’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Dichiarainammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidatein complessivi euro 9.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori comeper legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di Adunanz