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Ordinanza — n. 4165/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against default judgment due to correct calculation of six-month appeal period including summer suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4165/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's dismissal of the appeal, ruling it inadmissible due to a procedural error in calculating the appeal deadline. The appellant argued that the six-month period for filing an appeal should include the statutory summer suspension of thirty-one days, whereas the appellate court had incorrectly calculated the deadline as expiring on October 24, 2017. The court held that the appeal was timely filed on October 25, 2017, after adding the suspension period to the six-month term, and thus ordered the lower judgment to be quashed and remanded.

Regesto Legislator

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Art. 327, 1° comma cod. proc. civ.; Art. 155, 2° comma cod. proc. civ.; Art. 2963, 4° comma cod. civ.; Art. 1 L. 742/1969: The six-month appeal period expires on the corresponding day of the sixth month, with the summer suspension period added in days to determine the final deadline.

Parole chiave

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appeal period calculation summer suspension days civil procedure code deadline expiration quashing of judgment remand for new trial procedural timeliness termine di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 327, 1° comma cod. proc. civ.
623/2022 del 28 ottobre 2022, la Corte di Appello di Potenza dichiarava inammissibile l’appello per tardività del gravame, essendo spirato il termine di cui all’art. 327 cod.
Art. 155, 2° comma cod. proc. civ.
espressamente prevede che indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione (…) non possono proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza ; l’art. 155 cod.
Art. 2963, 4° comma cod. civ.
Art. 1 L. 742/1969
Ad esso, tuttavia, deve essere aggiunto il periodo di sospensione previsto dall’art. 1 L. 742/1969, nella formulazione novellata dalla L.
L. 162/2014
742/1969, nella formulazione novellata dalla L. 162/2014 sopra richiamata, che deve invece essere calcolato a giorni, dato che la citata disposizione espressamente prevede che il periodo di sospensione feriale decorre dal 1° agosto al 31 agosto, dunque conteggiandolo in trentuno giorni.
artt. 327 cod. proc. civ
Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente denuncia Violazione e falsa applicazione degli artt. 327 cod. proc. civ., 155, comma 2, cod.
art. 155 cod. proc. civ
espressamente prevede che indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione (…) non possono proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza ; l’art. 155 cod. proc. civ.
art. 327 cod. proc. civ
Tanto premesso, questa Corte ha già avuto modo di affermare che per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 7/2/2019, n. 6592
vanno dunque considerati i trentuno giorni del periodo di sospensione feriale (Cass., 7/2/2019, n. 6592; Cass., 25/8/2020, n.
Cass., 25/8/2020, n. 17640
6592; Cass., 25/8/2020, n. 17640; ancora di recente in materia tributaria, Cass., 26/7/2023, n.
Cass., 26/7/2023, n. 22518
17640; ancora di recente in materia tributaria, Cass., 26/7/2023, n. 22518).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1256/2023 R.G. proposto da: PANIFICIO PERRONE s.n.c. di PERRONE GIUSEPPE C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. NOSCHESE ALDO ( noschese0040@cert.avvmatera.it ), giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, alla via E. Tazzoli, n. 2, presso lo studio del l’avv. NARDI MANLIO. -ricorrente- contro ENEL ENERGIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso dell’avv .

RIZZI VITO ( rizzi.vito@oravta.legalmail.it ). -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di P otenza n. 623/2022 depositata il 28/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza del 24 marzo 2017 il Tribunale di Matera rigettava l’opposizione proposta da Panificio Perrone C. s.n.c. avverso il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto nei suoi confronti da Enel Energia s.p.a. per il pagamento del corrispettivo di somministrazione di gas, portato da fatture relativa al periodo 2008-2010 e rimaste insolute.

2. Avverso la predetta sentenza il Panificio interponeva appello, in cui si costituiva resistendo Enel Energia, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del gravame, in quanto tardivamente proposto. 2.1. Con sentenza n. 623/2022 del 28 ottobre 2022, la Corte di Appello di Potenza dichiarava inammissibile l’appello per tardività del gravame, essendo spirato il termine di cui all’art. 327 cod. p roc . c iv . , e, per l’effetto, confermava la sentenza impugnata.

3. Avverso tale sentenza il Panificio propone ora ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso Enel Energia.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

5. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. MOTIVIDELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente denuncia Violazione e falsa applicazione degli artt. 327 cod. proc. civ., 155, comma 2, cod. proc. civ., 2963, comma 4, cod. civ., ed art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, come novellato della legge 10 novembre 2014 n. 162, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. . Deduce che l’art. 327, 1° comma, cod. proc. civ. espressamente prevede che indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione (…) non possono proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza ; l’art. 155 cod. proc. civ. definisce il computo dei termini precisando che nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l’ora iniziali e per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune ; infine, la legge 162/2014 ha disposto la modifica dell’art. 1 della legge 742/1969, imponendo il periodo di sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto.

Lamenta pertanto che la sentenza impugnata non ha tenuto conto del combinato disposto delle norme tutte suindicate e, per l’effetto, ha erroneamente rilevato la tardività dell’appello proposto, affermando, in violazione e/o falsa applicazione di legge, che non può essere condiviso il computo effettuato dal difensore dell’appellante, là dove sostiene che la presentazione dell’impugnazione sarebbe tempestiva, in quanto il termine per la notificazione del gravame andava a scadere il 25 ottobre 2017, laddove invece ad avviso del Collegio detto termine è scaduto inesorabilmente il 24 ottobre 2017 .

2. Il motivo è fondato. Ai sensi dell’art. 327, 1° comma, cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 69 del 2009, applicabile al caso di specie, trattandosi incontestabilmente di giudizio di primo grado instaurato dopo il 4 luglio 2009: «Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza». Tanto premesso, questa Corte ha già avuto modo di affermare che per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. (c.d. termine lungo di impugnazione, decorrente dalla pubblicazione, in difetto di notificazione della sentenza impugnata), si osserva, a norma degli artt. 155, 2° comma, cod. proc. civ., e 2963, 4° comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non ex numero , bensì ex nominatione díerum , nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale.

Analogamente si deve procedere allorquando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini. In tal caso, infatti, il computo dei termini deve sempre essere calcolato a mesi per quanto riguarda il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. Ad esso, tuttavia, deve essere aggiunto il periodo di sospensione previsto dall’art. 1 L. 742/1969, nella formulazione novellata dalla L. 162/2014 sopra richiamata, che deve invece essere calcolato a giorni, dato che la citata disposizione espressamente prevede che il periodo di sospensione feriale decorre dal 1° agosto al 31 agosto, dunque conteggiandolo in trentuno giorni. 2.1.

P er valutare la tempestiva proposizione dell’impugnazione, in aggiunta al c.d. termine lungo di sei mesi ex art. 327 cod. proc. civ. vanno dunque considerati i trentuno giorni del periodo di sospensione feriale (Cass., 7/2/2019, n. 6592; Cass., 25/8/2020, n. 17640; ancora di recente in materia tributaria, Cass., 26/7/2023, n. 22518). 2.2. Orbene, nel caso di specie risulta pacifico ed indiscusso che la sentenza di primo grado del Tribunale di Matera venne pubblicata in data 24 marzo 2017, e che al termine di sei mesi dalla pubblicazione bisogna aggiungere i 31 giorni di sospensione feriale, per cui il termine utile per la proposizione dell’appello è spirato il 25 ottobre 2017 e non già il 24 ottobre 2017, come erroneamente ritenuto dalla Corte di Appello di Potenza.

3. I n accoglimento dell’unico motivo di ricorso la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza, che in diversa composizione procederà a nuovo esame , facendo del suindicatodisatteso principio applicazione.

4. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità , alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di cons