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Ordinanza — n. 4101/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against appeal court for omitting fact examination due to double conformity with first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4101/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's grievances were based on the same factual omissions present in the first-instance judgment. The appellant argued that the appellate court failed to examine specific facts regarding the extinction of a company and the renunciation of creditor claims, claiming this constituted a grave defect in reasoning. The court rejected this, ruling that when an appeal confirms the first-instance decision on identical factual grounds, the appeal must be limited to the specific statutory grounds listed in Article 360 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 348-ter co. 4 e 5 c.p.c.: When an appeal confirms the first-instance decision based on the same factual grounds, the appeal is inadmissible unless it relies exclusively on the specific grounds enumerated in Article 360.

Parole chiave

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double conformity omission of fact examination appeal inadmissibility Article 360 c.p.c. appellate confirmation procedura di liquidazione societaria scioglimento di una Sagl chiusura dell'azienda

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.c.
Marco Dell’Utri consideratoche, conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360n.
Art. 348-ter co. 4 e 5 c.p.c.
‘ doppia conforme ’ , ossia di unadecisione d’appello fondat a sulle medesime considerazioni in fatto evidenziatedal giudice di primo grado ; alriguardo, è appena il caso di rilevare come, sulla base dell’art. 348-ter, co.
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Testo completo

Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3341/2021 proposto da: SILVANA MIGLIOLI, già socia in successione di Villa Buraggi s.r.l., rappresentatae difesa dall’avvocato MAURO GUENZINO; -ricorrente - contro ELPIDIOVALENTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI MAGLIONE; -controricorrente - nonché AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante, rappresentatae difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 3341 /2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri avverso la sentenza n. 1118/2020 della CORTE D’APPELLO DI GENOVAdepositata il 19/11/2020; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2024dal Consigliere dott.

MARCO DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 19/11/2020, la Corte d’appello di Genova haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha dichiaratola carenza di legittimazione di Silvana Miglioli a proseguire il giudizio iniziato dalla società Villa Buraggi s.r.l. (di cui la Miglioli era stata socia e liquidatrice) a seguito dell’interruzione del processo pronunciata dal giudice di merito in conseguenza della dichiarazione, daparte del relativo difensore, della cancellazione di detta società dal registrodelle imprese e della relativa estinzione; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – premessala genericità e, in ogni caso, l’infondatezza dell’eccezione di incostituzionalità sollevata dalla Miglioli – ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva applicato l’insuperatoinsegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, a seguito della cancellazione di una società dal registro delle impresecon la conseguente estinzione della stessa, occorre procedere all’accertamento di merito in ordine all’effettiva volontà dell’avente diritto di rinunciare alla coltivazione delle pretese creditorie, anche azionatein giudizio; avverso la sentenza d’appello, Silvana Miglioli, già socia in successionedi Villa Buraggi s.r.l., propone ricorso per cassazione sulla basedi due motivi d’impugnazione;

ElpidioValentino e l’Agenzia delle Entrate resistono ciascuna con unproprio controricorso; ElpidioValentino ha depositato memoria;Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 3341 /2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri consideratoche, conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di analizzare le circostanze di fatto dedotte dall’odierna ricorrente in sede di appello, conparticolare riguardo all’indicata evoluzione della giurisprudenza di legittimità in relazione al punto concernente la pretesa rinuncia, da parte della società estinta, del credito dalla stessa originariamente rivendicato, con il conseguente tramutamento di tali omissioni in un grave vizio motivazionale e, segnatamente, nel vizio consistente nel caratteremeramente apparente della motivazione dettata dal giudice aquo a fondamento della decisione assunta; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale trascurato di esaminare ifatti decisivi posti a oggetto della propria decisione, incorrendo in tal modonel vizio di motivazione apparente; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili ; osservail Collegio come la ricorrente abbia proposto entrambe le censurein esame attraverso l’evocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5c.p.c.; e ciò, tuttavia, a fronte di una c.d.

‘ doppia conforme ’ , ossia di unadecisione d’appello fondat a sulle medesime considerazioni in fatto evidenziatedal giudice di primo grado ; alriguardo, è appena il caso di rilevare come, sulla base dell’art. 348-ter, co. 4 e 5 , c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis ) , “Quandol'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questionidi fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto Adunanzadel15 gennaio 2024 - R.G. n. 3341 /2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri esclusivamenteper i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo commadell'articolo 360 .

“Ladisposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cuiall'articolo 348 - bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazioneavverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primogrado”; nelcaso di specie, avendo la corte territoriale fondato la propria decisionesulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado , l’odierno ricorso per cassazione propostoavverso la sentenza d’appello deve ritenersi ina mmissibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso,in favore di ciascun a parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascun controricorrente, in complessivieuro 5.800 ,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2