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Ordinanza — n. 4065/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal renewal against non-notification when joint liability claims are legally separable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4065/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appellant's request to renew notification against a third party previously missed. The lower court had declared the appeal inadmissible because the appellant failed to renew notification against the association's president, relying on a theory of necessary joinder. The court rejected this, ruling that joint liability under Article 38 of the Civil Code does not create necessary joinder unless there is substantive dependency, which was absent here. Consequently, the appeal was reinstated with a remand for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; Art. 38 c.c.: Joint liability does not establish necessary joinder for appeals unless substantive dependency exists between the claims.

Parole chiave

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necessary joinder joint liability appeal renewal non-notification Civil Code procedural admissibility remand for retrial contratto di sponsoring

Disposizioni normative citate

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Art. 291 c.p.c.
Art. 2909 c.c.
Art. 331 c.p.c.
Art. 38 c.c.
Art. 1306 c.c.
ai sensi dell'art. 1306 c.c., la solidarietà passiva non determina una situazione di litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale” (Cass.
Art. 292 c.p.c.
articolo 291 c.p
E poiché non vi ha provveduto, la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione ai sensi dell’articolo 291 c.p.c.
articolo 38 c.p
articolo 2909 c.c
8.- Con il primo motivo di ricorso si prospetta violazione dell’articolo 2909 c.c.
articolo 331 c.p
Si ribadisce l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di appello nel ritenere inscindibili le cause, che invece non lo sono e si sostiene che, anziché l’articolo 331 c.p.c., avrebbe dovuto applicarsi l’articolo 332 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14027/2022 R.G. proposto da : MAG SRL IN LIQUIDAZIONE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MALANDRINO GIANLUIGI (MLNGLG57L03H769R) -ricorrente- contro ASCOB ASSOCIAZIONE CONCESSIONARI BINGO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GANDOLFI, 6, presso lo studio dell’avvocato PISANI MARIA TERESA (PSNMTR72P56D976Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1317/2022 depositata il28/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Ritenuto che 1.- La società Mag srl in liquidazione ha avuto incarico da Ascob, ossia dalla associazione dei concessionari Bingo, di un’attività di consulenza volta a rilanciare l’attività del gioco del Bingo. In ragione di tale incarico la Mag srl ha emesso 4 fatture per il pagamento della sua prestazione per un importo di 115 mila euro ed ha successivamente agito verso Ascob per ottenere il pagamento di quella somma. 2.- Davanti al Tribunale di Roma si è costituita Ascob ed ha eccepito la prescrizione presuntiva, ma ha proposto domanda riconvenzionale nei confronti di Vincenzo La Ventura, all’epoca Presidente dell’Associazione, onde costui venisse dichiarato considerato come unico responsabile dell’incarico conferito a Mag. 3.- Il Tribunale ha escluso la legittimazione passiva di La Ventura, quale responsabile in proprio ed esclusivo, nel senso che ha appurato che costui ha agito in qualità di presidente della associazione e dunque per conto di quest’ultima, ma ha ritenuto prescritto il diritto. 4.- Ha proposto appello la società Mag, chiedendo, per due volte, durante il corso del giudizio di secondo grado di poter rinnovare la notifica nei confronti di La Ventura.

E poiché non vi ha provveduto, la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione ai sensi dell’articolo 291 c.p.c.

5. Conseguentemente avverso tale decisione ricorrere la società Mag srl con tre motivi illustrati da memoria. Ascob si è costituita a sua volta con controricorso e memoria. Considerato che 6.-La ratio della decisione impugnata. La tesi della Corte di Appello è che le due domande, quella nei confronti del La Ventura e quella nei confronti di Ascob, devono ritenersi due domande l’una dipendente dall’altra, ossia che vi è subordinazione tra la domanda verso l’associazione e quella verso il suo presidente, chiamato a rispondere ex articolo 38 c.p.c.

Con la conseguenza che l’appello proposto verso l’una è a sua volta dipendente da quello proposto verso l’altro, e con la conseguenza che la mancata rinnovazione dell’appello verso l’uno ha reso inammissibile l’impugnazione anche verso l’altro. 7.-I motivi di ricorso. Con tre motivi di ricorso la società Mag srl contesta questa ratio. 8.- Con il primo motivo di ricorso si prospetta violazione dell’articolo 2909 c.c. e degli articoli 331 e ss. c.p.c. La tesi è la seguente. Le due domande, quella verso Ascob e quella verso La Ventura, non sono inscindibili, e ciò in quanto la domanda verso La Ventura è stata rigettata in primo grado, dove il giudice ha ritenuto estraneo il predetto al rapporto con Mag, ossia ha escluso che costui possa rispondere in proprio dell’obbligazione assunta.

Questa statuizione non è stata impugnata, con la conseguenza che l’esclusione di responsabilità del La Ventura è diventata giudicato e con l’ulteriore conseguenza che, dunque, in appello costui non poteva più essere parte e la sua posizione non poteva dunque dirsi inscindibile da quella della Ascob. Non c’era dunque in appello litisconsorzio necessario tra i due (Ascob e La Ventura) e di conseguenza non era necessario notificare l’impugnazione anche al La Ventura. 9.- Questi argomenti sono ribaditi con il secondo motivo di ricorso, che prospetta violazione degli articoli 291, 331 e 332 c.p.c.

Si ribadisce l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di appello nel ritenere inscindibili le cause, che invece non lo sono e si sostiene che, anziché l’articolo 331 c.p.c., avrebbe dovuto applicarsi l’articolo 332 c.p.c. con conseguente sospensione del processo in attesta della notifica. Si osserva infatti che tra Ascob e La Ventura vi era un legame di solidarietà passiva, essendo entrambi convenuti come obbligati in solido, e che le obbligazioni solidali non danno luogo a cause inscindibili. 10.- Questi due motivi sono logicamente connessi e possono valutarsi insieme.

Essi sono fondati. Serve chiarire brevemente lo svolgimento degli atti. La Mag ha citato in giudizio sia Ascob che il La Ventura, per far valere la loro responsabilità solidale-sussidiaria, in quanto il La Ventura aveva agito quale rappresentante della Ascob, associazione non riconosciuta, e dunque era tenuto insieme a quest’ultima a rispondere delle obbligazioni assunte ex articolo 38 c.c.. A fronte di tale domanda, la Ascob aveva eccepito che invece il La Ventura era responsabile esclusivo e non già solidale. Il Tribunale ha rigettato questa eccezione, e la relativa domanda riconvenzionale di Ascob, e dunque ha escluso una responsabilità esclusiva del La Ventura, mentre è rimasta in piedi invece la questione della responsabilità solidale-sussidiaria di costui con Ascob, questione che è stata riproposta in appello dalla stessa Mag. In secondo grado, dunque, le posizioni delle due parti, ossia Ascob e Mag erano quelle di due obbligati in solido, posto che l’articolo 38 c.c. prevede una responsabilità per l’appunto solidale-sussidiaria di coloro che hanno agito impegnando l’associazione (Cass. 18792 / 2021;

Cass. 36470 / 2022). Ciò detto, è altresì principio di diritto che “in tema di obbligazioni solidali…. ai sensi dell'art. 1306 c.c., la solidarietà passiva non determina una situazione di litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale” (Cass. 34899/ 2022; Cass.20860/ 2018). E’ vero che questo principio soffre una eccezione, nel senso che, invece, la solidarietà passiva può comportare litisconsorzio necessario, e dunque può produrre cause inscindibili, qualora tra le due vi sia dipendenza sul piano sostanziale, nel senso che la responsabilità dell’uno presuppone la responsabilità dell’altro (Cass.20860/ 2018).

E questa dipendenza tra le due posizioni può verificarsi anche tra debitori in solido qualora l’uno agisca in regresso verso l’altro (Cass. 34899/ 2022). Ma non è questo il caso che ci occupa. La Ascob, infatti, non ha fatto domanda di regresso verso La Ventura, ma ha fatto una domanda di esclusiva responsabilità di quest’ultimo, e dunque ha posto una questione di responsabilità alternativa: non lei, ma il La Ventura avrebbe dovuto pagare il debito. Questa domanda è stata tuttavia rigettata in primo grado e non è stata oggetto di impugnazione, con la conseguenza che se anche si volesse ritenere che essa poneva due posizioni dipendenti, ossia che essa introduceva una questione di due responsabilità (quella dell’associazione e quella del presidente) strettamente dipendenti l’una dall’altra, quando anche si ritenesse ciò, in appello quella dipendenza non c’era più, dato il giudicato formatosi sulla domanda stessa.

In appello, in altri termini, era rimasta solo la domanda di Mag srl che mirava far valere la mera solidarietà-sussidiarietà tra Ascob e La Ventura, ossia la situazione derivante dall’articolo 38 c.c. Con la conseguenza che le domande rimaste in appello erano verso due debitori in solido, e dunque davano luogo a posizioni scindibili, e non già ad un litisconsorzio necessario. Con ogni conseguenza in ordine alla mancata rinnovazione della notifica. 11.- Ciò detto, il terzo motivo , che prospetta una violazione dell’articolo 292 c.p.c. deve ritenersi assorbito, in quanto lamenta la circostanza che non sia stato concesso un ulteriore termine per la notifica, attesa l’irreperibilità del destinatario.

Il ricorso va dunque accolto e la decisione cassata con rinvio.

P.Q.M.

La Corte ac