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Ordinanza — n. 3965/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific claim for recourse and improper defendant for costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3965/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to meet procedural requirements. The appellant argued the insurance company should be condemned to guarantee him and that legal fees were wrongly allocated, but the court found the first claim lacked a specific request for recourse under appeal law. Additionally, the second claim regarding fee allocation was rejected because the proper defendant for such an issue is the lawyer, not the opposing party. Consequently, the entire appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the legal costs to both respondents.

Regesto Legislator

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Art. 366, n. 6 c.p.c.; Art. 346 c.p.c.; Art. 93 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the applicant fails to specify whether a claim for recourse was timely re-proposed in the appeal judgment, or if the appeal is directed against a party when the legal issue concerns the allocation of costs to a lawyer rather than the opposing party.

Parole chiave

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inadmissibility appeal claim for recourse legal costs allocation proper defendant procedural defect prestazioni d'invalidità dell'assicurato rimborso di prestazioni assicurative decisione giustificata dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

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Art. 366, n. 6 c.p.c.
In patente violazione dell’art. 366, n.
Art. 346 c.p.c.
il ricorrente non indica specificamente se vi sia stata tempestiva riproposizione della domanda di rivalsa nel giudizio di appello, ai sensi e per gli effetti dell’art. 346 cod.
Art. 93 c.p.c.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge (art. 93 c.p.c.).
art. 93 c.p
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge (art. 93 c.p.c.).
art. 346 cod. proc. civ
il ricorrente non indica specificamente se vi sia stata tempestiva riproposizione della domanda di rivalsa nel giudizio di appello, ai sensi e per gli effetti dell’art. 346 cod. proc. civ..
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6515/2020 R.G. proposto da: AZZARRI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato AIELLO GAETANO (gaetanoaiello@ordineavvocatiroma.org) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso. -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE XXI APRILE 26, presso lo studio dell’avvocato MALATESTA FRANCESCO (francescomalatesta@ordineavvocatiroma.org) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- nonché contro STANISCIA NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI GINA (ginatralicci@ordineavvocatiroma.org) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14429/2019 depositata il 09/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. FATTI DI CAUSA 1. Azzarri Roberto propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 14429 del 2019 con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di rinvio a seguito di sentenza di questa Suprema Corte n. 13717/2017, ha accolto l’appello proposto da Staniscia Nicola avverso la sentenza n. 11313/2002, con cui il Giudice di Pace di Roma si era dichiarato incompetente per valore, e, ritenuta nulla la suddetta sentenza per errata declinatoria della competenza, decideva la causa nel merito e dichiarava l’invalidità dell’offerta reale depositata dall’Azzarri nella procedura esecutiva intrapresa dal creditore e la conseguente inesistenza del suo diritto al risarcimento dei danni per l’attivata procedura esecutiva.

Resiste con controricorso Staniscia Nicola. Resiste con controricorso Unipolsai Assicurazioni s.p.a., già Liguria Assicurazioni s.p.a.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il resistente Staniscia ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge. Mancata condanna della Liguria Assicurazioni S.p.a., oggi Unipolsai Assicurazioni S.p.a. (chiamata in causa) a manlevare e garantire il sig. Roberto Azzarri dalle conseguenze pregiudizievoli della domanda attorea”. Lamenta che il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di rinvio ex art. 392 cod. p roc . c iv ., pur avendo disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Liguria Assicurazioni S.p.a. (ora Unipolsai Assicurazioni S.p.a.), ha omesso ogni pronuncia nei confronti della compagnia, in particolare non condannandola, come pure richiesto dall’Azzarri soggetto assicurato, a manlevarlo e garantirlo dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’azione dello Staniscia.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “Violazione di legge (art. 93 c.p.c.). Erronea distrazione delle somme dei vari gradi di giudizio in favore dell’avv. Gina Tralicci”. Lamenta che erroneamente è stata pronunciata distrazione delle spese di lite, anche per i giudizi precedenti a quello di rinvio, in favore dell’avv. Tralicci, invece difensore dello Staniscia soltanto nel giudizio di rinvio.

3. Il primo motivo è inammissibile. In patente violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. il ricorrente non indica specificamente se vi sia stata tempestiva riproposizione della domanda di rivalsa nel giudizio di appello, ai sensi e per gli effetti dell’art. 346 cod. proc. civ..

4. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di legittimazione passiva. L’impugnazione è stata proposta nei confronti della parte, ma il ricorso doveva essere proposto nei confronti del difensore in quanto il motivo di censura non inerisce al quantum della liquidazione delle spese ma alla non spettanza della distrazione in favore del difensore.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Cortedichiara inammissibile il ricorso . Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Unipolsai Assicurazioni s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Nicola Staniscia, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in e uro 200,00, ed accessori di legge , con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così decis