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Ordinanza — n. 3920/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses late appeal and allows modification of cause of action when judge changes legal basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3920/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the late-filed counter-memorandum but allowed the appellant's appeal regarding the modification of the cause of action. The appellant argued that the appellate court erred by deciding on a different legal ground (contract resolution) than the one originally claimed (lack of succession). The court held that while judges can modify the cause of action, they cannot do so without the parties' consent if it alters the defensive potential of the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 183 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The judge's modification of the cause of action without party consent is inadmissible as it infringes upon the opposing party's defensive potential.

Parole chiave

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modification of cause of action defensive potential infringement judicial modification of claim late filing of counter-memorandum succession in leasing contracts concessionario di leasing sublocazione contratto successorio di attribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 183 c.p.c.
La Corte di Appello fa leva sul principio di diritto secondo cui “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod.
articolo 370 c.p
Prima di entrare nel merito dei motivi che contestano questa ratio, va rilevato che la ricorrente ha eccepito la tardività del controricorso, il quale è stato notificato ben oltre il termine di 20 giorni di cui all’articolo 370 c.p.c.
articolo 112 c.p
Con il primo motivo di ricorso si prospetta violazione dell’articolo 112 c.p.c.
art. 183 cod. proc. civ
La Corte di Appello fa leva sul principio di diritto secondo cui “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ.
articolo 183 c.p
La Corte di Appello fa leva sul principio di diritto secondo cui “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30221/2020 R.G. proposto da : DITTA ARIETE 2 DI PETRELLA PIETRO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CHIERICATI ROSA (CHRRSO58B68L826A) -ricorrente- contro RELAIS SPV SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato FILESI MARCO (FLSMRC59C16H501R) rappresentato e difeso dagli avvocati SAVASTA FIORE SIMONELLO (SVSSNL39T26L219X), SAVASTA FIORE MICHELE LIONELLO (SVSMHL71P29L219L) -controricorrente- nonchè contro UNICREDIT LEASING SPA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2374/2020 depositata il09/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Ritenuto che 1.- Unicredit Leasing ha acquistato un complesso alberghiero in Sasso Marconi (BO) e lo ha concesso in leasing alla società Ariete 2 srl. Il leasing è stato garantito da fideiussione di uno dei due soci, ossia Pietro Petrella. Nel corso del rapporto quest’ultima società, che era composta dai soci Angelo Mariani e Pietro Petrella, con atto notarile, si è trasformata in “Ariete 2 snc”, sempre con i medesimi soci. 2.- Dopo questa trasformazione, però, ed esattamente in data 22.2.2012, Unicredit ha notificato la risoluzione del contratto per inadempimento, in quanto la società concessionaria aveva omesso di pagare alcune rate del leasing. 3.- Dopo tale risoluzione è intervenuta un’altra vicenda societaria:

è morto il socio Angelo Mariani, e, non essendo stato sostituito, dunque non essendo stata ricostituita la compagnie sociale, il socio superstite, Pietro Petrella, ha dichiarato lo scioglimento della società (ex articolo 2272, IV comma cpc) ma, nello stesso tempo, ha dichiarato che l’azienda sociale sarebbe comunque servita per l’esercizio dell’impresa sotto forma individuale, denominata “Ariete 2 di Petrella Pietro”, la quale dichiarava di subentrare nei rapporti della precedente società. 4.-A quel punto Unicredit ha agito in giudizio per far accertare che l’impresa individuale di Pietro Petrella non poteva detenere legittimamente l’immobile, non essendo subentrata nel contratto che era della precedente società. 5.- Il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda in quanto ha ritenuto che invece vi era stata successione.

6. Avverso tale decisione ha proposto appello principale Unicredit, ed appello incidentale l’impresa individuale “Ariete 2 di Petrella Pietro”, che si era difesa eccependo altresì la nullità del contratto di leasing per usura. 7.- La Corte di Appello di Bologna ha accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale. 8.- Conseguentemente qui ricorre la società “Ariete 2 di Petrella Pietro” con tre motivi di ricorso, e con due atti distinti, ma identici nel contenuto. Invece, anziché Unicredit, si è costituita in giudizio Relais spv srl, che si assume successore di quella.

Considerato che Il ricorso ha dato origine a due procedimenti, anche se l’atto è unico: il n. 30211/ 2020 ed il n. 30832/ 2020. Si tratta di un evidente errore di numerazione, essendo il ricorso unico. I due procedimenti vanno pertanto riuniti: il 30832/ 2020 al 30221/ 2020. 8.-La ratio della sentenza impugnata. La tesi della Corte di Appello è la seguente. E’ vero che Unicredit basa l’occupazione senza titolo, da parte della impresa di Petrella, sul fatto che non c’è stato subentro da parte di quest’ultima nel contratto di leasing, ma ciò non impedisce di accertare l’occupazione senza titolo per una diversa ragione, vale a dire per la circostanza che il contratto era stato comunque risolto.

Ciò in quanto, pur essendo vero che così cambia la causa petendi, è altresì vero che si tratta di una modificazione consentita, in quanto la vicenda sostanziale è sempre la stessa. 9.-Il controricorso. Prima di entrare nel merito dei motivi che contestano questa ratio, va rilevato che la ricorrente ha eccepito la tardività del controricorso, il quale è stato notificato ben oltre il termine di 20 giorni di cui all’articolo 370 c.p.c. L’eccezione è fondata, in quanto il ricorso è stato notificato il 16.11.2020, e da quel momento sono decorsi i termini per il deposito, mentre il controricorso è stato notificato l’11.2.2021.

La controricorrente sembrerebbe chiedere che l’atto valga come memoria, o che comunque si affermi che la tardività del controricorso non impedisce che si depositi memoria. L’assunto è infondato in quanto il ricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie (Cass. 23921/ 2020; Cass. 4428/ 2022). 11.-I motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si prospetta violazione dell’articolo 112 c.p.c. La tesi è la seguente. Unicredit ha agito per far accertare che l’impresa “Ariete 2 di Petrella Pietro” deteneva illegittimamente l’immobile sulla base del fatto che tale impresa non poteva essere succeduta nel contratto di leasing nella posizione di concessionaria.

La Corte di Appello invece ha ritenuto illegittima la detenzione in base ad una diversa ragione, ossia al fatto che il contratto di leasing era stato risolto e dunque non c’era titolo contrattuale. La stessa Corte di Appello si era posta il problema del mutamento, che, in tal modo, si operava della causa petendi, ed ha ritenuto che si potesse decidere su una causa petendi diversa da quella fatta valere dall’attrice in ragione del fatto che la vicenda sostanziale era sempre la stessa, e che comunque l’attrice aveva allegato l’avvenuta risoluzione del contratto.

La ricorrente ritiene invece del tutto infondata questa ratio, che fa erronea applicazione dei principi di diritto di questa corte. Il motivo è fondato. La Corte di Appello fa leva sul principio di diritto secondo cui “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi ), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.

“ (Cass. Sez. Un.12310/ 2015) Ma questo principio di diritto porta alla conclusione contraria, in quanto, se, da un lato, la vicenda sostanziale dedotta in giudizio è la medesima, la modifica della causa petendi incide sulle potenzialità difensive della parte, posto che altro è doversi difendere dalla contestazione che è stato risolto il contratto e dunque che si detiene senza titolo per tale ragione, altro è doversi difendere dalla contestazione di non essere subentrata in un contratto ancora in essere, in quanto precedentemente risolto.

Unicredit ha agito in base alla prima ragione (causa petendi), mentre il giudice di appello ha deciso in base alla seconda. Inoltre, il mutamento della causa petendi è ammissibile se operato dalla parte nei termini di all’articolo 183 c.p.c., mentre il principio della modifica della domanda non si applica al caso in cui sia il giudice, con la decisione, e dunque senza che sulla questione si sia potuto contraddire, ad accogliere la domanda sulla base di una ragione diversa (causa petendi) da quella prospettata dall’attore. 12.-L’accoglimento di questo motivo rende assorbiti gli altri.

Il ricorso va dunque accolto in questione termini, e la decisione cassa con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo m