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Ordinanza — n. 3894/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy court ruling on fraudulent asset transfer and preferential payments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3894/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the heirs of Serena Motolese against the bankruptcy court's judgment regarding the fraudulent transfer of assets. The lower court found that a transaction involving the transfer of social shares and real estate was fictitious, designed to deplete the company's assets without proper compensation, and that subsequent payments constituted preferential treatment of specific creditors. The court upheld the finding that the appellants failed to prove the transaction was genuine or that the payments were made for the purchase price of the properties.

Regesto Legislator

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Art. 132 cod. proc. civ.; Art. 111 Cost.; Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.; Art. 216 l. fall.: The court rejects arguments that a transaction was genuine based on unpaid rent or the existence of guarantees, affirming that payments made to a bankrupt entity before the declaration of bankruptcy may constitute preferential payments if not proven to be for the purchase price of the transferred assets.

Parole chiave

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fraudulent asset transfer preferential payments fictitious transaction bankruptcy proceedings creditor rights liquidazione di fondi contestazione della realizzazione dissipazione dei beni

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. proc. civ.
Art. 111 Cost.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 216 l. fall.
Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 216 l. fall., ai sensi dell’art.
artt. 132 cod. proc. civ
Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 132 cod. proc. civ.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4022/2021 R.G. proposto da: RIPA CRISTIANO, RIPA PIERLUCA, RIPA ELIGIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIO GIOVANNA (SBSGNN68L50H501N) rappresentati e difesi dagli avvocati SEBASTIO ATTILIO (c.f. SBSTTL58A26L049P, pec sebastio.attilio@oravta.legalmail.it ), TAGARIELLO CARLO (c.f. TGRCRL35H23L049U , pec avvcarlotagariello@pec.it) -ricorrenti- contro FALLIMENTO ASA SRL- ARTICOLI SANITARI E AFFINI, in persona del curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIA DI COLLOREDO, 46/48, presso lo studio dell’avvocato BEVACQUA STEFANO (BVCSFN74T27C352N) rappresentato e difeso dall'avvocato MAGGIO MARCELLO (c.f.

MGGMCL57S12L049M , pec maggio.marcello@oravta.legalmail.it) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI LECCE - SEZ.DIST. DI TARANTO n. 420/2020 depositata il 7/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal consigliere ENRICO SCODITTI Rilevato che: il Fallimento A.S.A. s.r.l. - Articoli Sanitari e Affini convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto Cristiano Ripa, Pierluca Ripa e Eligio Ripa, in qualità di eredi di Serena Motolese, chiedendo la condanna al risarcimento del danno cagionato dalla distrazione dal patrimonio sociale di due immobili.

Il Tribunale adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello i convenuti. Con sentenza di data 7 dicembre 2020 la Corte d’appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che sussisteva il dolo da bancarotta per distrazione in relazione alla fittizia transazione con cui Massimo Motolese si era accollato il debito della sorella Serena nei confronti di A.S.A. quale prezzo del trasferimento immobiliare, in funzione compensativa delle quote sociali cedute dalla stessa Serena Motolese al fratello, posto che scopo dell’operazione era lo svuotamento del patrimonio sociale mediante l’appropriazione immobiliare senza pagamento del corrispettivo (non rilevava che Serena Motolese avesse mantenuto le garanzie presso le banche, non potendo la stessa certo ottenere la liberazione in mancanza del consenso delle banche medesime).

Aggiunse che il danno per la società non era venuto meno per il versamento effettuato da Massimo Motolese in favore della medesima società, non risultando che tale importo, ricavato da una vendita immobiliare, fosse stato utilizzato per pagare il prezzo dei beni venduti a Serena Motolese o piuttosto per pagare le banche verso le quali la Motolese era obbligata quale fideiussore o alcuni dei creditori, in violazione della par condicio creditorum.Osservò ancora che i canoni di locazione, posti a base del CTU per la stima degli immobili, erano corrispondenti a quelli di mercato in quanto il valore complessivo dei detti canoni coincideva proprio con il valore complessivo di quelli pattuiti dai Motolese nella transazione e convenuti da Serena Motolese nella cessione in locazione degli immobili alla società dopo il trasferimento e che nell’appello non solo quest’ultima circostanza non era stata considerata, ma anche gli appellanti avevano continuato ad astenersi dall’indicare quello che, al loro dire, sarebbe stato il valore degli immobili.

Hanno proposto ricorso per cassazione Cristiano Ripa, Pierluca Ripa e Eligio Ripa sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la stima del valore degli immobili basata sulla redditività locativa è rimasta solo cartacea perché la gran parte dei canoni di locazione è rimasta insoluta e che la circostanza che dagli appellanti non sia stato indicato il valore degli immobili non assevera il metodo di stima contestato.

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che è privo di logica ritenere dimostrato che la transazione sarebbe stata fittizia per avere dovuto la Motolese rinunciare ad una parte di prezzo della cessione di immobili personali ed al conseguimento dei canoni di locazione insoluti e relativi agli immobili acquistati in cambio della cessione delle quote sociali. Aggiunge che, quanto alle garanzie rilasciate in favore delle banche, nella garanzia per obbligazione futura il recesso del fideiussore è valido.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 216 l. fall., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, a fronte del versamento da parte di Massimo Motolese nelle casse sociali della somma di Euro 1.050.000,00, in funzione risarcitoria della perdita inerente alla cessione immobiliare, la corte territoriale ha escluso che il versamento costituisse risarcimento, tale da escludere la bancarotta per distrazione in quanto antecedente il fallimento, perché la società era insolvente, non risultava che il versamento fosse avvenuto in pagamento del prezzo della compravendita ed i debiti sociali pagati con quelle somme avrebbero costituito pagamenti preferenziali.

Aggiungono i ricorrenti che, di contro, l’insolvenza della società non muta la natura dei diritti risarcitori, il versamento ha compensato il debito per il pagamento del trasferimento immobiliare e gli eventuali pagamenti preferenziali costituivano un addebito nei confronti di Massimo Motolese e non nei confronti della sorella Serena. La parte ricorrente ha rinunciato al ricorso. Vi è accettazione della rinuncia, per cui non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Non ricorrono i presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiar