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Ordinanza — n. 3890/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for defamation damages against newspaper, citing lack of factual findings on malicious intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3890/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower courts failed to establish the specific elements required for the statutory fine under Article 12 of Law No. 47 of 1948. The appellant argued that the fine should be independent of civil damages, but the court noted that such a penalty presupposes a finding of malicious intent in the responsible editor, which was never proven. Consequently, the appeal was rejected as it demanded a substantive review of facts precluded in this stage of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 12 l. n. 47 del 1948; Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: The statutory fine for defamation in print presupposes a judicial finding of malicious intent by the responsible editor; without such factual ascertainment, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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defamation fine malicious intent responsible editor inadmissible appeal substantive review risarcimento del danno risarcimento per errore giudiziario risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 12 l. n. 47 del 1948
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12 l. n. 47 del 1948, ai sensi dell’art.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
e Concita De Gregorio, nelle rispettive qualità di editore e direttore responsabile del quotidiano “L’Unità”, chiedendo il risarcimento del danno, nonché l’applicazione della riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 l.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 2043 c.c
Non solo manca l’accertamento della lesione del bene-interesse protetto dalla norma penale, non essendovi l’accertamento del danno evento della fattispecie di cui all’art. 2043 c.c., ma è assente, a maggior ragione, anche l’accertamento di unconcorso doloso nel reato della direttrice responsabile.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16054 del 2015
Cass. n. 29640 del 2017
Non vi è un accertamento di fatto del giudice del merito che corrisponda ai presupposti applicativi della norma (è comunque consentito al giudice civile accertare la ricorrenza degli elementi costitutivi del reato di diffamazione, come ricorda Cass. n. 29640 del 2017).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6190/2021 R.G. proposto da: LO GIUDICE SALVATORE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MANGIAFICO CLAUDIO (MNGCLD76T07C351T) -ricorrente- contro DE GREGORIO CONCITA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLA FALCONIERI, 100, presso lo studio dell’avvocato FIECCHIPAOLA (FCCPLA69D63H501Z) rappresentato e difeso dagli avvocati PILI FABIO (PLIFBA70S11B354M), MACCIOTTA GIUSEPPE (MCCGPP58P30B354V) -controricorrente- nonchè contro NUOVA INIZIATIVA EDITORIALE SPA IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO, -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4018/2020 depositata il 27/08/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2024 dal consigliere ENRICO SCODITTI Rilevato che: Salvatore Lo Giudice convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Nuova Iniziativa Editoriale s.p.a. e Concita De Gregorio, nelle rispettive qualità di editore e direttore responsabile del quotidiano “L’Unità”, chiedendo il risarcimento del danno, nonché l’applicazione della riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 l. n. 47 del 1948, per il carattere diffamatorio dell’articolo, privo di firma, intitolato “Da Palazzo Chigi ai vertici Rai.

L’ascesa del legale amico di Masi”. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello l’attore. Con sentenza di data 27 agosto 2020 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che l’ignoto redattore aveva dato adeguatamente conto di ciò che appariva espressione del proprio libero convincimento quanto al concorso dell’incarico presso l’Ufficio legale della Rai con la partecipazione al Consiglio di amministrazione dell’Inpgi, mentre, quanto alla connotazione decettiva che emergerebbedai richiami al rapporto qualificato con il d irettore Masi , già il carattere pienamente fiduciario dell’incarico in parola lasciava intendere come i rapporti di stima e considerazione con i vertici dell’Azienda ne costituissero l'imprescindibile presupposto .

Aggiunse che del tutto ingiustificato appar iva l’assunto che l’articolo avesse interpretato tale nomina alla stregua d i un mero favoritismo, dilungandosi invece l’articolo sulla condizione di stimato penalista e cultore del diritto della comunicazione, attribuita allo stesso appellante. Osservò ancora che invece non condivisibile era l'interpretazione datadal Tribunale alla notizia che il Lo Giudice, all’atto della nomina a responsabile dell’Ufficio Legale, avesse continuato ad esercitare il proprio patrocinio infavore dei giornalisti del quotidiano “ II Giornale ”, stante la valenza lesiva dell'addebito per non averne i convenuti dimostrato la veridicità e stante, del resto, la contrarietà di una tale condotta agli obblighi imposti da ll’o rdinamento f orense .

Osservò tuttavia, in accordo con le considerazioni svolte sul punto dal Tribunale,che la domanda era sfornita di qualsivoglia allegazione atta ad apprezzare il danno lamentato, dovendo il danno risarcibile non essere individuato "in re ipsa”, ma piuttosto nelle conseguenze d ella lesionedel diritto, per cui la sussistenza di t ale danno d oveva essere oggetto di allegazione eprova. Infine, aggiunse che nemmeno spettava la somma riconosciuta ex art. 12 l egge n. 47/48 a titolo di ulteriore riparazione, posto che la sua liquidazione compete va “oltre al risarcimentodel danno”, e non già in alternativa allo stesso.

Ha proposto ricorso per cassazione Salvatore Lo Giudice sulla base di tre motivi e resiste con controricorso Concita De Gregorio. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria.Considerato che: con il primo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che nell’atto di citazione di primo grado, e poi nell’atto di appello, come da trascrizione nel motivo di ricorso, erano state puntualmente allegate le circostanze sulla base delle quali, facendo ricorso al notorio ed alle presunzioni, era possibile determinare il danno risarcibile.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, 2056, 1226 e 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che è stato ampiamente allegato e provato il danno lamentato mediante il ricorso alle presunzioni, fra cui anche (e non soltanto) la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima. I primi due motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. La corte territoriale ha reputato la sussistenza di una condotta lesiva esclusivamente in relazione alla questione del patrocinio legale in favore dei giornalisti del quotidiano “Il Giornale”.

La rilevanza, ai fini del fatto illecito, solo di questo aspetto della pubblicazione, circoscrive, quanto dal giudicante affermato in punto di danno risarcibile, a questo particolare profilo. E’ dunque in relazione solo a questo aspetto che diventa rilevante l’assenza di allegazione e prova di un danno risarcibile. Avuto riguardo a questo profilo della vicenda processuale, entrambi i motivi appaiono privi di specificità, perché il ricorrente si è limitato a richiamare e trascrivere quanto denunciato in termini di pregiudizio derivante dall’intero complesso dell’articolo, senza che possa scindersi da tale allegazione lo specifico pregiudizio che sarebbe derivato dalla notizia relativa al quotidiano “Il Giornale”.

In altri termini, non vi è una denuncia di pregiudizio che sia concretamente ascrivibile alla solo specifica informazione concernente il patrocinio in favore dei giornalisti del detto quotidiano. In tale guisa deve intendersi la portata della decisione, rispetto alla quale entrambi i motivi risultano privi di specificità. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12 l. n. 47 del 1948, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la somma a titolo di riparazione, che la persona offesa dalla diffamazione a mezzo stampa può chiedere, è del tutto indipendente dal risarcimento del danno.

Il motivo è inammissibile. La sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 12 della l. n. 47 del 1948 nell'ipotesi di diffamazione commessa col mezzo della stampa, si aggiunge senza sostituirsi al risarcimento del danno causato dall'illecito diffamatorio, e presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, sicché non può essere comminata alla società editrice e può esserlo, invece, al direttore responsabile, purché la sua responsabilità sia dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo colposo della pubblicazione (Cass. n. 16054 del 2015).

Non vi è un accertamento di fatto del giudice del merito che corrisponda ai presupposti applicativi della norma (è comunque consentito al giudice civile accertare la ricorrenza degli elementi costitutivi del reato di diffamazione, come ricorda Cass. n. 29640 del 2017). Non solo manca l’accertamento della lesione del bene-interesse protetto dalla norma penale, non essendovi l’accertamento del danno evento della fattispecie di cui all’art. 2043 c.c., ma è assente, a maggior ragione, anche l’accertamento di unconcorso doloso nel reato della direttrice responsabile.

La censura comporta quindi un’indagine di merito che è preclusa nella presente sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore anticipatario e che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica