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Decreto — n. 3863/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 3863/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Cammarota Caterina, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the respondents, including Totta Costruzioni and UnipolSai Assicurazioni, did not contest the procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the termination of the proceedings without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a deemed withdrawal of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal cassation appeal statutory period extinction of proceedings Code of Civil Procedure sequestro di conti bancari averi non rivendicati pignoramento di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo gli intimat i svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo gli intimat i svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25489/2021 R.G. proposto da : CAMMAROTA CATERINA, CAPPUCCIO PAOLO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RUSSO FILIPPO EMANUELE (RSSFPP69T30F839V) -ricorrente- contro TROTTA COSTRUZIONI DI TROTTA ORESTE C SNC, TROTTA SONIA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA DI APPELLO DI ROMA, TROTTA ORESTE, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.5030/2021 depositata il 07/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo gli intimat i svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così dec