Court allows claim for lost chance damages in professional liability, rejecting confusion with lost result.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the first appeal ground inadmissible but allowed the second ground regarding lost chance damages. The appellant argued the lower court confused the compensation for a lost result with the compensation for a lost chance of achieving that result. The court held that the lower court erred by failing to correctly quantify the specific loss of chance rather than the lost outcome itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1333 c.c.; Art. 2043 c.c.: The court must distinguish between the loss of a specific result and the loss of the chance to obtain it, compensating only for the latter when the former cannot be proven.
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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Giacomo TRAVAGLINO Presidente RESPON SABILITÀ PROFESSIONALE AVVOCATO dott. Emilio IANNELLO Consigliere dott. Marco DELL’UTRI Consigliere dott.Augusto TATANGELO Consigliere relatore A d. 15 / 01/2024 C . C . dott. Antonella PELLECCHIA Consigliere R.G. n. 26766 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 26766del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da VERBAIS Fabio(C.F.: VRB FBA 64E16 L736S ) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocatoMichele Maturi (C.F.:
MTR MHL 48P21 L736X ) -ricorrente- nei confronti di ORRÙ Valeria (C.F.: RROVLR 71M44 B354T ) rappresentatae difese, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocatoRita Sanna (C.F.: SNN RTI 63C55 A359C) -controricorrente-ricorrente in via incidentale- LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A.(C.F.: non indicato), in persona delprocuratore s peciale del r appresentante per l’Italia, Nicoletta Andreotti rappresentato e difeso, giusta procura allegataal controricorso, dall’avvocatoPierluigi Vinci (C.F.: VNC PLG 59S10 E098S ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2180/2021, pubblicatain data 23 agosto 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 gennaio 2024dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa Ric. n. 26766/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 Fabio Verbaisha agito in giudizio nei confronti dell’avvocato Va- leriaOrrù per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conse- guenza del dedotto inadempimento di quest’ultima ad una ob- bligazione professionale avente ad oggetto la partecipazione – per conto dell’attore – agli incanti per l’aggiudicazione di un immobile, oggetto di procedura di espropriazione forzata . La Orrù ha chiamato in causa la propriaassicuratrice della respon- sabilità civile professionale, Compagnia di Assicurazioni Lloyd’s, Rappresentanza Generale per l’Italia, per essere tenuta in- denne in casodi accoglimento della domanda avanzata nei suoi confronti.
La domandadel Verbais è stata rigettata dal Tribunale di Vene- zia. La Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado, sulla base di diversa motivazione. Ricorre il Verbais, sulla base di quattromotivi. Resistono con distinti controricorsi:
a) la Orrù, che propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di un unico motivo;
b) Lloyd’s Insurance Company S.A., in persona del p rocuratore speciale del rappresentante per l’Italia, dott.ssa Nicoletta An- dreotti, quale successorenella titolarità del contratto e dei di- ritti controversi riferibili al rischio assunto con il certificato AEAW0001670, di cui erano titolari gli Assicuratori membri del mercato dei Lloyd’s. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso principale (proposto da Fabio Verbais)si denunzia «Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 4 del Ric. n. 26766/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 c.p.c. (error in procedendo). Nullità del procedimento per omessa osservanza dell’art. 307 del c.p.c.». Il ricorrente sostiene che il giudizio di appello avrebbe dovuto essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 307 c.p.c.. 1.1 Va precisato che l’appello è stato proposto dal Verbais, il quale non ha evocato in giudizio la Compagnia di Assicurazioni Lloyd’s, terza chiamata in garanzia dalla convenuta Orrù.
Disposta dalla corte d’appello l’integrazione del contraddittorio nei confronti della terza chiamata in garanzia, questa avrebbe in realtà avuto luogo tempestivamente (e la compagnia chia- mata si è certamente anche costituita in giudizio per difendersi nel merito), ma l’atto notificato alla terza chiamata in garanzia non sarebbe stato depositato entro i dieci giorni dalla notifica- zione, dall’appellata Orrù, che aveva provveduto all’integra- zione del contraddittorio. Secondo il Verbais, ciò avrebbe dovuto comportare che «il pro- cesso relativo alla chiamata in garanzia del terzo avrebbe do- vuto esser dichiarato estinto», ai sensi dell’art. 307 c.p.c.. 1.2Il motivo di ricorso in esame deve ritenersi inammissibile, sotto vari profili.
In primo luogo, non è richiamato in modo adeguato e completo il contenuto degli atti processuali posti a base delle censure, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. In ogni caso, il ricorrente risulta del tutto privo di interesse ad impugnare la decisione di secondo grado sotto il profilo in esame, in quanto «la chiamata in garanzia determina un liti- sconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l’attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello, oltre che il responsabile, anche il garante» (cfr.
Cass.,Sez. U, Sen- tenza n. 24707 del 04/12/2015, Rv. 638109 –01 ; Sez. 3, Or- dinanza n. 25822 del 31/10/2017, Rv. 646026 – 01 ; Sez. 3, Ric. n. 26766/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 Sentenza n. 9013 del 21/03/2022, Rv. 664555 – 01 ): di con- seguenza, l’eventuale irregolarità dell’evocazione del terzo chiamato nel giudizio di appello, determinerebbe l’estinzione in- tegrale di quest’ultimo, con il passaggio in giudicato della sen- tenza di primo grado di rigetto della domanda dello stesso ri- corrente.
D’altra parte, il Verbaisnon avrebbe in realtà interesse neanche ad impugnare la decisione di appello al fine di ottenere la di- chiarazione di estinzione del solo giudizio avente ad oggetto il rapporto di garanzia, al quale è estraneo.
2. Prima degli ulteriori motivi del ricorsoprincipale, deve essere esaminato l’unico motivo del ricorso incidentale (proposto da Valeria Orrù), con il quale si denunzia «Violazione e/o falsa ap- plicazione dell’ art. 2697 c.c. e dell’ art. 2232 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.». Tale motivo di ricorso, infatti,risulta logicamente pregiudiziale rispetto alle censure di meritoavanzate dal Verbais (che atten- gono alla valutazione della prova del danno), avendo ad og- getto l’andella responsabilità. La ricorrente contesta, in particolare, la decisione impugnata nella parte in cui la corte territoriale ha ritenutoche sussistesse un rapporto contrattuale professionale diretto tra lei ed il Ver- bais.
Ilricorso incidentale è infondato. La corte d’appello ha ritenuto sufficientemente dimostrata dall’attore Verbais la sussistenza del rapporto contrattuale pro- fessionale con l’avvocato Orrù, sulla base della prudente valu- tazione di tutti gli elementi di prova disponibili, escludendo in- vece – contrariamente a quanto statuito dal giudice di primo grado e sostenuto dalla stessa Orrù –che il rapporto intercor- ressecon un altro legale (precisamente l’avvocato Tonetto, che rappresentava la madre del Verbais nella procedura esecutiva Ric. n. 26766/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 da essa stessa promossa sul bene posto in vendita), con mera subdelega di una specifica attività alla Orrù.
Si tratta di un accertamento di fatto operato sulla base della valutazione delle prove, sostenuto da adeguata motivazione, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano lo- gico, come tale non sindacabile nella presente sede. Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione delle disposizioni normative richiamate dalla ricorrente. Le censure di cui al ricorso incidentale si risolvono, in definitiva, nella contestazione dell’indicato accertamento di fatto e nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 3.Con il secondo motivo del ricorso principale (proposto da Fa- bio Verbais) si denunzia « Violazione o falsa applicazione dell’art. 1218 del c.c., degli artt. 1223 e 1224 delc.c. e dell’ art.1453 del c.c.in relazione all’ art. 360 n. 3 del c.p.c. per aver erroneamente escluso l’esistenza di un danno da inadempi- mento contrattuale (patrimoniale e non patrimoniale) risarci- bile».
Il motivo è fondato. 3.1Va premesso che il tribunale, in primo grado, aveva riget- tato la domanda del Verbais, ritenendo che quest’ultimo non avesse dimostrato la sussistenza di un rapporto contrattuale diretto con la Orrù (la quale sarebbe stata una mera subdele- gata di altro legaleofficiato). La corte d’appello ha, però, ritenuto fondato il gravame propo- sto dal Verbais, sotto tale profilo . Ha, quindi, ritenuto,in primo luogo, che sussistesse il rapporto contrattuale diretto tra Verbais ed Orrù. Ha anche affermato che sussisteva l’inadempimento della Orrù alla sua obbligazione professionale, avendo essa omesso di in- dicare il prezzo offerto, nella domanda di partecipazione alla Ric. n. 26766/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 procedura di vendita, con conseguente dichiarazione di deca- denza dal diritto di parteciparvi.
Ha, peraltro, rigettato ugualmente la domanda, in quanto ha ritenuto non sufficientemente provato il danno. In proposito, ha, in primo luogo, rilevato che certamente non era fondata la pretesa dell’attore di un risarcimento corrispon- dente al valore dell’immobile, avendo egli ottenuto la restitu- zione integrale dell’importo offerto. Ha, poi, affermato che «se anche il Verbais, tramite l’avv. Orrù, avesse potuto partecipare all’asta non vi è alcuna prova che avrebbe potuto ottenere l’aggiudicazione del bene» (si precisa che l’aggiudicazione è avvenuta in favore di altro partecipante alla gara, per il prezzo di € 199.000,00, importo secondo l’at- tore inferiore al valore di mercato dell’immobile). 3.2Il ricorrente sostiene di avere chiesto , tra l’altro, il risarci- mento della perdita della chancedi aggiudicarsi l’immobile nella garae afferma che tale danno avrebbe potuto e dovuto essergli liquidato in via equitativa.
In effetti, è pacifico che il Verbais aveva chiesto il risarcimento del danno,quantificandolo nel prezzo di aggiudicazione dell’im- mobile. Nella prospettazione alla base della sua domanda , peraltro è altrettanto certo che egli abbia allegato, in concreto, quale evento dannoso riconducibile all’inadempimento della Orrù, il fatto di essere stato escluso dalla gara per l’aggiudicazione dell’immobile. Di conseguenza, la circostanza che egli, quale risarcimento di tale evento dannoso (correttamente individuato nella perdita della possibilità di partecipare all’incanto)abbia richiesto un im- porto manifestamente eccessivo, in quanto parametrato sull’in- tero prezzo di aggiudicazione dell’immobile , non escludeva il potere doveredei giudici del merito di liquidare il minore im- porto effettivamente dovuto, in relazione al suddetto evento Ric. n. 26766/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 dannoso allegato, in quanto provato sulla base degli atti, cioè la perdita della possibilità di partecipare all’incanto, in termini di perdita di chance, nei limiti di quanto dovuto a tale titolo. 3.3Sotto il profilo appena esposto, la decisione impugnata non può affatto ritenersi conforme, in diritto, ai principi affermati da questa Corte in materia di risarcimento del danno da perdita di chance.
Non vi è dubbio, infatti,che l’inadempimento della Orrù alla sua obbligazione professionale abbia impedito al Verbais di parteci- pare alla gara per l’aggiudicazione dell’immobile e, dunque, che tale inadempimento abbia determinato la perdita della sua pos- sibilità (chance) di aggiudicarselo. Questo era il pregiudizio – certamente dimostrato e ritenuto, correttamente, senz’altro sussistente dalla stessa corte territo- riale– che doveva essere risarcito, mediante liquidazione equi- tativa: tale risarcimento avrebbe potuto, al più, essere escluso solo laddove fosse stato dimostrato (ma, in tal caso, l’onere della prova sarebbe spettato al danneggiante) che il Verbais non avrebbe avuto alcuna seria e concreta possibilità di ren- dersi aggiudicatario dell’immobile, il che non risulta avvenuto.
La corte d’appello ha, invece, ritenuto che l’attore danneggiato avrebbe dovuto dimostrare non solo di aver perso la possibilità di aggiudicarsi l’immobile (per non aver potuto partecipare alla gara) ma anche che avrebbe certamente ottenuto l’aggiudica- zione. In tal modo, la decisione impugnatasi è discostata dai consoli- dati principi di diritto affermati da questa Corte in tema di danno da perdita di chance ( cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5641 del 09/03/2018, Rv. 648461 –02: «in caso di perdita di una “chance” a carattere non patrimoniale, il risarcimento non potrà essere proporzionale al “risultato perduto” –nella specie, maggiori “chance” di sopravvivenza di un paziente al quale non era stata diagnosticata tempestivamente una patologia Ric. n. 26766/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 tumorale con esiti certamente mortali – ma andrà commisu- rato, in via equitativa, alla “possibilità perduta” di realizzarlo, intesa quale evento di danno rappresentato in via diretta ed immediata dalla minore durata della vita e/o dalla peggiore qualità della stessa; tale “possibilità”, per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai para- metri della apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statistico-percentuale, ove in concreto accerta- bile, può costituire solo un criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto»; conf.:
Sez. 3, Ordinanza n. 12906 del 26/06/2020, Rv. 658177 –01; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 2261 del 26/01/2022, Rv. 663862 – 02; Sez. 3, Sentenza n. 25886 del 02/09/2022, Rv. 665403 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 24050 del 07/08/2023, Rv. 668589 – 01; è appena il caso di precisare che analoghi principi valgono, per quanto rileva nel presente giudizio, ai fini della liquidazione del risarcimento della perdita di chancedi carattere patrimoniale), in quanto è stata richiesta al danneggiato una prova in realtà impossibile o, almeno, diabolica e, in ogni caso, relativa a un danno diverso da quello nella specieallegato, dimostrato e da liquidare, cioè relativa alla perdita del risultato, ovvero del bene, desiderato, non alla mera perdita della possibilità di con- seguirlo.
La corte d’appello ha confuso, in definitiva, il risarcimento del danno consistente nel «risultato perduto» con il risarcimento del danno consistente nella «possibilità perduta di realizzare il risultato» (cioè, la perdita di chance), che era l’evento dannoso nella specie allegato e di cui era stata ampiamente fornita la dimostrazione e che doveva , quindi, essere liquida to (ovvia- mente in via equitativa), come da essa stessa corte affermato in premessa. La decisione impugnata va, pertanto, cassata sotto il profilo in contestazione, affinché la liquidazione del danno da perdita di Ric. n. 26766/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 chancesubito dell’attore sia correttamente effettuata, in sede di rinvio, in base ai principi di diritto appena esposti. 4.Con il terzo motivo del ricorso principale (proposto da Fabio Verbais)si denunzia «Violazione dell’art. 360 n. 5 del c.p.c. per omesso esameda parte della Corte d’appello del punto decisivo della condanna alle spese a favore del terzo chiamatoAssicu- ratori dei Lloyd’s».
Con il quarto motivo del medesimo ricorso si denunzia « Viola- zionedell’art. 360 n. 3 in relazione all’ art. 92 del c.p.c. in rela- zione alla condanna alle spese del Verbais a favore dell’avv. Orrù». I motivi di ricorso in esame, relativ i alle spese di lite , resta no assorbiti, in conseguenza dell’accoglimento del motivo prece- dente che,imponendo la cassazione con rinvio della decisione impugnata, determina la necessità di rinnovare integralmente anche la decisione sulle spese del giudizio. 5.Il primo motivo del ricorso principale è dichiarato inammis- sibile.È accolto il secondo motivo del ricorso principale, assor- biti il terzo ed il quarto.
È rigettato il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è cassata in relazioneal motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composi- zione,anche per le spese del giudizio di legittimità. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115(con riguardo al ricorso incidentale). Per questi motivi La Corte: - d ichiara inammissibile il primo motivo del ricorso princi- pale; accoglie il secondo, assorbiti il terzo ed il quarto; rigetta il ricorso incidentale;
Ric. n. 26766/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 - c assa , per l’effetto, la sentenza impugnata in relazione a l motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appellodi Venezia, in diversa composizione. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P