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Ordinanza — n. 3818/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to identify specific procedural acts supporting the grounds of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3818/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically identify the procedural acts and documents forming the basis of their arguments. While the appellant alleged violations of the principle of self-sufficiency of the appeal, they did not point to the exact documents or phases of the first-instance proceedings where these acts occurred. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary elements for the supreme court to exercise its direct control over the contested points.

Regesto Legislator

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Art. 360, 1 co., nn. 3 and 5 c.p.c.; The principle of self-sufficiency of the appeal is satisfied only if the appellant reproduces the content of the supporting documents and specifically indicates their presence in the first-instance records, failing which the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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principle of self-sufficiency of appeal inadmissibility of cassation appeal identification of procedural acts direct control of supreme court specific indication of documents elenco delle analisi analisi economica analisi quantitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, 1 co., nn. 3 and 5 c.p.c.
779 del 15.03.2010, in relazione all’art. 360, 1 co., nn.
Art. 112 c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e / o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
Art. 9 D.A. 779/2010
extra budget 048, in applicazione dell’art. 9 del D.A.
Art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ.
8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 112 c.p
Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e / o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950
Cass. 19/04/2022, n. 12481
Cass. civ., Sez. III, Ord., 8/08/2023, n. 24179
Cass. civ., Sez. III, Ord., 8/08/2023, n. 24179; Cass.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2023, n. 20139
24179; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2023, n. 20139; Cass.
Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/07/2023, n. 19524
20139; Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/07/2023, n. 19524; Cass.
Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/06/2023, n. 17983
19524; Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/06/2023, n. 17983; Cass.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/05/2023, n. 14595
17983; Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/05/2023, n. 14595; Cass.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/02/2023, n. 4571
14595; Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/02/2023, n. 4571;
Cass. civ., Sez. V, 20/07/2022, n. 22680
Cass. civ., Sez. V, 20/07/2022, n. 22680; Cass.
Cass. civ., Sez. I, 19/04/2022, n. 12481
Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/01/2021, n. 342
12481; Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/01/2021, n. 342; Cass.
Cass. civ., Sez. I, 10/12/2020, n. 28184
Cass. civ., SS. UU., 27/12/2019, n. 34469
28184; Cass. civ., SS. UU., 27/12/2019, n. 34469).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8899/2022 R.G. proposto da : ZETANALISI DI IOCULANO GIUSEPPA CO SAS, in persona del Legale Rappresentante, domiciliat a ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato STARVAGGI NUNZIATINA -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE, in persona del Legale Rappresentante, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato MARCHESE GIOVANNI ; -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 21/2022 depositata il12/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc la società Zetanalisi di Ioculano Giuseppa Co s.a.s. , deducendo il mancato integrale pagamento delle prestazioni ex codice 048 per l’attività di analisi svolta nell’anno 2010 come previsto dal D.A. n. 779/2010, chiedeva al Tribunale di Messina la condanna dell’Asp di Messina al pagamento di euro 6.104,19, oltre adinteressi ex d.lgs. n. 231/2002. In accoglimento della domanda, con sentenza n. 1534/2017 i l Tribunale di Messina condannava l’Asp di Messina al pagamento di detta somma per le prestazioni 048 erogate nell’anno 2010.

2. Il gravame interposto dall ’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, è stato accolto dalla Corte d’Appello di Messina con sentenza n. 21/2022, del 12.1.2022, di rigetto della domanda originariamente dalla società Zetanalisi di Ioculano Giuseppa Co s.a.s..

3. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la società Zetanalisi di Ioculano Giuseppa Cos.a.s. propone ora ricorso per cassazione, affidato acinque motivi, illustrarti da memoria. 3.1. Resiste con controricorso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, che ha depositato anche memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e / o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. Si duole che il giudice del merito abbia fondato la propria decisione su questione estranea all’oggetto del presente giudizio, introdotta tardivamente e dedotta nell’atto di appello da controparte ‘come l’oggetto del controvertire’, facendo passare in secondo piano l’oggetto del giudizio, ossia la spettanza o meno del quantum delle prestazioni 048 erogate in eccedenza rispetto a quelle erogate nell’anno precedente, c.d. extra budget 048, in applicazione dell’art. 9 del D.A. 779 del 2010. 4.2.

Con il secondo motivo denunzia violazione e / o falsa applicazione delle disposizioni del D.A. 779 del 15.03.2010, in relazione all’art. 360, 1 co., nn. 3 e 5, c.p.c. Si duole dell’erronea interpretazione dell’art. 9 del D.A. 779/2010, disciplinante leprestazioni “erogate in misura eccedente rispetto al numero complessivo delle prestazioni con tale codice riferite all’anno precedente” extra budget prestazioni 048, disponendo che deve essere riconosciuto il 5% del valore complessivo di quelle prodotte sempre nel precedente anno, dando per assunto che tutte le altre prestazioni 048 erogate all’interno del numero complessivo riferito all’anno 2009 saranno comunque remunerate poiché ritenute “indispensabili ed indifferibili”. 4.3.

Con il terzo motivo denun z ia l’insufficiente o omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 cpc, in relazione all’opponibilità nel presente giudizio della sentenza irrevocabile civile formatosi sulle pronunce del Tribunale di Messina n. 5707 del 2016 e n. 1534 del 2017. Lamenta essersi la corte di merito erroneamente non uniformata alla ordinanza n. 5707/2016 ed alla sentenza n. 1534/17 del Tribunale di Messina, asseritamente passata in giudicato ed espressamente richiamata dalla società Zetanalisi nei propri scritti difensivi, ritenendo che il giudicato, “come affermazione oggettiva di verità”, può, ai sensi dell’articolo 2909 cc, oltre che avere efficacia diretta nei confronti delle parti, anche produrre conseguenze giuridiche anche nei confronti dei soggetti terzi. 4.4.

Con il quarto motivo denunzia insufficiente e/o omessa motivazione , ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, in relazione ai decreti assessoriali n. 825 dell’anno 2012 e n. 1180 dell’anno 2011. Si duole che la corte di merito abbia omesso di pronunciare in ordine predetti decreti, espressamente richiamati dalla ricorrente nella comparsa di costituzione in appello e nelle note conclusive. 4.5. Con il quinto motivo di ricorso denunzia violazione e/o errata interpretazione delle norme di legge in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 per violazione dei principi sull’onere probatorio .

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto non esservi nella specie prova del mancato pagamento delle prestazioni da parte dell’ASP. 5.Il ricorso è inammissibile. Esso risulta formulat o in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366, 1° comma nn. 4 e 6, c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità, anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez.

Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022, n. 12481); Pertanto, qualunque sia il tipo di errore denunciato (in procedendo o in iudicando), il ricorrente ha l’onere di indicare specificatamente, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto e individuando, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione.

E ciò perché il ricorso deve “contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata” (v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 8/08/2023, n. 24179; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2023, n. 20139; Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/07/2023, n. 19524; Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/06/2023, n. 17983; Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/05/2023, n. 14595; Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/02/2023, n. 4571;

Cass. civ., Sez. V, 20/07/2022, n. 22680; Cass. civ., Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481; Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/01/2021, n. 342; Cass. civ., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass. civ., SS. UU., 27/12/2019, n. 34469). Nel caso di specie tali requisiti non sono stati rispettati. 6.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente,seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.600,00, di cui euro 2.400,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favo re della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdel citato art.

13. Così deciso in