Cassation court dismisses appeal for lack of interest due to prior inadmissibility ruling on procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant lacked legal interest to challenge the appellate court's substantive reasoning. Although the appellant argued violations of civil code articles regarding abusive credit and contract nullity, the lower court had already dismissed the appeal on procedural grounds under Article 342 of the Code of Civil Procedure. The Supreme Court held that once a judge rules inadmissibility, they lose the power to judge the merits, meaning the losing party cannot appeal the substantive arguments made in the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 342 c.p.c.; Art. 103 c.p.c.: If a judge declares an appeal inadmissible, thereby depriving themselves of the power to judge the merits, the losing party has no interest in challenging the substantive reasoning included in that judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4730/2020 R.G. proposto da: FINBUYLEASE SPA, in persona del legale rappresentante, MASSIMO BEDUSCHI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE FRACASSINI, 4, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA D'ORSI (DRSFNC69L54L682O), rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA AZZANO (ZZNNDR73C29G888X) e PAOLA VOGRICH (VGRPLA62C43E098F); -ricorrente- Contro UNICREDIT LEASING SPA, già LOCAT SPA, in persona dell’amministratore delegato, ENRICO VERDOSCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI, 43, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO CATAVELLO (CTVGCR66M16C351B) che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro ZKB ZADRUZNA KRASKA BANKA TRST GORICA ZADRUGA - ZKB CREDITO COOPERATIVO DI TRIESTE E GORIZIA, già BANCA DI CREDITO COOP.
DEL CARSO, in persona del Presidente e legale rappresentante in carica, ADRIANO KOVAČIČ, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO, 2 INT. 3, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LUCONI (LCNMSM64P09I921G) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO DEVESCOVI (DVSFRZ53P19L424U); -controricorrente- nonché contro UNICREDIT SPA, in persona del procuratore speciale, PAOLA MARAGNO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI, 72, presso lo studio dell’avvocato ACHILLE BUONAFEDE (BNFCLL58T16F839M) che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro HED SRL, DANEU EDOARDO, LARIS S.r.L.; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 750/2019 depositata il 19/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Finbuylease S.p.A., titolare del credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 651/2012, dell’importo di euro 457.856,96, conveniva, dinanzi al Tribunale di Trieste, la Banca di Credito Cooperativo del Carso, la Unicredit S.p.A. e la Unicredit Leasing S.p.A. nonché Edoardo Daneu e le S.r.L. HED e Laris, chiedendo:
i) in via principale, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, pari all’ammontare del credito vantato nei confronti dell’ingiunto, Edoardo Daneu, per concessione abusiva di credito; ii) in via subordinata, la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 cod.civ, e di nullità - per difetto di legittimazione alla vendita e per illiceità dell’oggetto – del contratto con cui il 15 gennaio 2008 il debitore aveva trasferito, per il prezzo di euro 3.300.000,00, l’unico bene della Daneu S.r.L., costituito da un immobile costruito per uso alberghiero che contestualmente era stato concesso in locazione finanziaria alla Laris S.r.L.; il Tribunale di Trieste, con la sentenza n. 807/2015, rigettava tutte le domande:
a) quella di concessione abusiva di credito per difetto di allegazione e prova, al momento dell’erogazione del finanziamento, della condizione di insolvenza dell’impresa, del carattere abusivo del finanziamento e del nesso causale tra la concessione di finanziamento e il danno lamentato;
b) quanto alla domanda ex art. 2901 cod.civ., perché non era stata chiamata in giudizio la Daneu S.r.L. , il cui patrimonio era distinto da quello del suo socio ed amministratore;
c) quanto alla domanda di nullità dei contratti, per la mancata citazione in giudizio della Daneu S.r.L., l’irrilevanza dei vizi delle delibere del 15 gennaio 2008 e del 14 marzo 2008 in quanto non impugnate e perché non vi erano i presupposti per ritenere che fosse stato stipulato un contratto di sale and lease back in contrasto con il divieto del patto commissorio, osservando che il contratto di sale and lease backpresuppone l’identità tra venditore ed utilizzatore e comunque la sussistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti della compravendita; la Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza n. 750/2019, pubblicata in data 19 novembre 2019, ha accolto l’eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla Banca di credito cooperativo del Carso, da Unicredit Leasing S.p.A. e da Unicredit S.p.A., per omessa indicazione dei motivi di impugnazione ex art. 342 cod.proc.civ. e per non aver svolto l’appellante specifiche censure né replicato alle puntuali argomentazioni del Tribunale addotte a giustificazione del rigetto delle domande attoree e, quindi, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta; la società Finbuylease S.p.A. ricorre, formulando un unico motivo, articolato in più submotivi, per la cassazione di detta sentenza; resistono con separati controricorsi Unicredit Leasing S.p.A. ( già Locat S.p.A. ) , Unicredit S.p.A., Zkb Zadružuna Kraška Banka Trst Gorica Zadruga – Zkb Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Soc. coop., già Banca di credito cooperativo del Carso; non hanno svolto attività difensiva in questa sede Hed S.r.L., Edoardo Daneu, Laris S.r.L., rimasti intimati; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.;
Unicredit S.p.A. ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con l’unico motivo viene dedotta la violazione dell’art. 342 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto non indicate, da parte della società Finbuylease, le ragioni di impugnazione in modo da consentire l’identificazione delle censure di fatto e di diritto sulla scorta delle quali chiedeva la riforma della sentenza di primo grado; ex adverso, la società ricorrente sostiene di avere criticato in maniera specifica la pronuncia del Tribunale, lamentando: - che il giudice di prime cure non avesse attribuito adeguata rilevanza alla mancata convocazione di tutti i soci e al fatto che l’alienazione dell’immobile avesse determinato un mutamento dell’oggetto sociale, con ciò criticando la sentenza del Tribunale per aver ritenuto irrilevante la nullità del verbale dell’assemblea ai fini della configurabilità della nullità dell’atto di compravendita, in quanto l’amministratore aveva il potere di compiere in autonomia l’atto dispositivo; - l’omesso esame dell’identità di fatto della società Daneu S.r.L. e di Edoardo Daneu, ex art, 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., perché il Tribunale si sarebbe concentrato esclusivamente sull’aspetto formale della vicenda, cioè sul fatto che le “banche e leasing non hanno concesso alcun credito al signor Daneu, ma al limite alla Daneu S.r.L. alla Hed S.r.L. e alla Laris S.r.L.”, omettendo di considerare che il debitore cercava di ripagare i debiti con la Banca del Carso e che aveva utilizzato lo schermo delle società per trovare il modo di reperire i fondi necessari, che Unicredit e la Banca del Carso si erano interfacciate consapevolmente con società prive di struttura e potenzialità utilizzate come schermi fittizi da Edoardo Daneu; - l’errata interpretazione dell’art. 2901 cod.civ. quanto alla domanda di revocatoria, perché non era stata accertata la sostanziale identità tra i soggetti debitori, omettendo di considerare che la Daneu S.r.L. era stata utilizzata come mero strumento da Edoardo Daneu e che erano sussistenti tanto l’eventus damni quanto la scientia damni; - l’errata interpretazione dell’art. 2480 e dell’art. 2744 cod.civ., in relazione alla nullità della vendita impugnata, perché la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare l’inesistenza della delibera assembleare, in quanto la convocazione era irregolare, l’assemblea ordinaria non poteva deliberare la vendita dell’immobile in cui si svolgeva l’attività sociale, l’aggiramento del divieto del patto commissorio, stante l’impossibilità di adempiere da parte della neocostituita Laris S.r.L., che avrebbe dovuto indurre a ritenere che l’accordo delle parti era volto ad assicurarsi la proprietà dell’immobile, “consentendo così al leasing di entrare in possesso di un bene che aveva già pagato un 30% in meno del valore a bilancio”; - l’omessa valutazione di elementi di prova, perché i documenti prodotti in appello, con nota del 16 ottobre 2018, avrebbero dovuto considerarsi ammissibili, in quanto solo il 14 agosto 2018 aveva avuto accesso al fascicolo riguardante il processo penale a carico di Edoardo Daneu per reati connessi alla gestione della Daneu S.r.L., da cui era emerso che nel 2007 Edoardo Daneu era stato condannato come gestore effettivo della società per l’omesso pagamento di contributi ai dipendenti, che la contabilità della Daneu S.r.L. era ferma al 2006, pertanto, sia per il lessor che per le banche era stato impossibile effettuare verifiche, che Unicredit aveva nascosto alla Guardia di finanza il deposito di euro 1.035.000,00 intestato a Edoardo Daneu posto a garanzia del debito di Laris verso Locat.
2) Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.
3) Va anzitutto osservato che il ricorso risulta basarsi sostanzialmente su un solo motivo introdotto al punto 3.2.1. (p. 11), seguito, ai punti 3.2.3-3.2.5, dall’illustrazione delle doglianze formulate in appello, volte a dimostrare (ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.) la violazione dell’art. 342 cod.proc.civ. da parte della Corte territoriale. Le doglianze vengono espressamente riproposte “in forma di motivi di impugnazione” (così a p. 14), ricondotti alla categoria giuridica dei vizi ex art. 360 cod.proc.civ.; le censure sono peraltro rivolte in parte avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale (punto 3.2.2.: violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.; punto 3.3.3 : violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.) e in parte avverso la sentenza della Corte d’Appello (punto 3.2.4 : violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; 3.2.5: violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.);
4) il vizio denunziato dall’odierna ricorrente implica che questa Corte prenda cognizione del fatto processuale, sempre però che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità "alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della corte" (Cass., Sez. un., 22/05/2012, n. 8077) e, quindi, anche nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, consacrato dall’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ.; 4.1) nel caso di specie non può farsi a meno di rilevare che il ricorso non risulta formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co., c.p.c.., il quale può considerarsi rispettato ove il ricorrente dimostr i che le censure alla pronuncia di prime cure erano state articolate in modo da contrapporsi, in virtù di compiute argomentazioni, alla motivazione della sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, secondo un principio di simmetria nel raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di gravame.
Il motivo di ricorso, invece, in tutte le sue articolazioni, non consente di verificare e valutare la rispondenza al modello paradigmatico prefigurato dall’ art. 342 cod.proc.civ. dell'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale. La ricorrente richiama le pp. 8-10 dell’atto di appello sostenendo di aver ivi a p. 8 indicato “le motivazioni per il rigetto da parte del Tribunale”, e di avere quindianalizzato le omissioni del Tribunale in relazione alle difese; sostiene di avere a p. 11 contestato la decisione sui mezzi istruttori, e a p. 13 denunciato il carente esame dei fatti, deducendone la conseguenza che “l’atto di appello si pone in relazione critica con la sentenza che va a impugnare, evidenziandone le lacune e – soprattutto – le omissioni, specificamente indicando quali siano le problematiche sottese al ragionamento del giudice di prime cure” (punto 3.2.1.); alloquando passa ad esaminare ai punti successivi le critiche alla sentenza del Tribunale (punti 3.2.2 e punto 3.2.3) formula il motivo di ricorso come se a dover essere cassata debba essere la decisione del Tribunale, senza indicare come ha nell’atto di appello censurato la sentenza del giudice di prime cure; anche considerando solo il punto 3.2.1 non può ritenersi che la violazione dell’art. 342 cod.proc.civ. ivi argomentata sia idonea, in quanto con detta doglianza la ricorrente si limita ad affermare, mediante una soggettiva valutazione, che l'appello era specifico, contrariamente a quanto sostenuto dalla c orte territoriale, senza individuare e indicare l’errore alla medesima ascrivibile (Cass. 07/06/2023, n.16028); 4.2) anche ad ammettere che i punti 3.2.4 e 3.2.5 siano autonomi motivi di ricorso avverso la sentenza d’appello (piuttosto che sottoarticolazioni di un unico motivo) il ricorrente non ha interesse a dedurre la violazione dell’art. 2480 e dell’art. 2744 cod.civ. (3.2.4) e l’omessa valutazione dei mezzi di prova (3.2.5); il giudice a quo, infatti, ha dichiarato inammissibile l’appello per violazione dell’art. 342 cod.proc.civ., e con tale statuizione si è spogliato della potestas iudicandi; trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui,se il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità con la quale si spogli della "potestasiudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha interesse né l’onere di impugnare le ragioni di merito, ragion per cui mentre rimane ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, cioè quella di inammissibilità, è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svoltaad abundantiamnella sentenza gravata (ex multis cfr.
Cass.10/02/2023, n. 4249);
5) le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore della controricorrente società Unicredit S.p.A. ; in complessivi e uro 8.200, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore della controricorrente società Unicredit Leasing S.p.A. ( già Locat S.p.A. ) ; in complessivi e uro 8 . 2 00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore della controricorrente Zkb Zadružuna Kraška Banka Trst Gorica Zadruga – Zkb Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Soc. coop.( già Banca di credito cooperativo del Carso ). Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, de