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Ordinanza — n. 3741/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to late filing and failure to prove error of fact.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3741/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory semester deadline and lacked a valid legal ground. The appellant argued the lower court erred in applying contract law regarding negligence, but the court found the appeal merely offered an alternative factual reconstruction. Consequently, the appeal was rejected as it did not challenge the legal basis of the judgment but rather the facts themselves.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 327 c.p.c.: An appeal is inadmissible if filed after the semester deadline without suspension, and it must challenge the legal basis of the judgment, not merely propose a different factual assessment.

Parole chiave

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inadmissible appeal semester deadline suspension of holidays error of fact contractual liability risoluzione delle banche documenti bancari revisione bancaria

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 1176 c.c.
Art. 1218 c.c.
Art. 2230 c.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 327 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012
articolo 327 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 3, 23 giugno 2021 n. 17949
Cass. sez. 6-1, ord. 25 agosto 2020 n. 17640
es., in Cass. sez. 6-1, ord. 25 agosto 2020 n. 17640, Cass.
Cass. sez. 5, ord. 15 luglio 2020 n. 15029
17640, Cass. sez. 5, ord. 15 luglio 2020 n. 15029, Cass.
Cass. sez. 6-3, ord. 8 luglio 2020 n. 14147
Cass. sez. 6-5, ord. 15 febbraio 2018 n. 3787
14147 e Cass. sez. 6-5, ord. 15 febbraio 2018 n. 3787, per cui la sospensione feriale incide comunque sull’arco del termine e lo protrae: orientamento evidentemente meritevole di prosieguo, dovendo si adottare una impostazione interpretativa che garantisce maggiormente l’esercizio del diritto di impugnazione.
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
Cass. sez. 3, 14 ottobre 2005 n. 19974
Cass. sez. 3, 13 aprile 1989 n. 1774
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 716/2022 R.G. proposto da: Banco BPM S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Di Cagno Fabio , pec fabio.dicagno@pec.polisavvocati.com; -ricorrente - contro Di Paola Domenico, rappresentato e difeso dall'avvocato D'Alessandro Francesco, pec dalessandro.francesco@avvocatibari.legalmail.it, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Merulana n. 247, presso lo studio dell’avv. Recchia Andrea; -controricorrente - nonchè contro Zurich Insurance Public Limited Company - Rappresentanza Generale per l’Italia, rappresentata e difesa dall’avvocato Russi Vittorio, pec vittoriorussi@pec.giuffre.it; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1181/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 23/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:

Rilevatoquanto segue. Banca Popolare di Novara S.p.A. conveniva davanti al Tribunale di Bari l’ing. Domenico Di Paola perché fosse condannato a risarcirle danni nella misura di euro 287.709,39 derivati dauna sua condotta che sarebbe stata inadempiente. Il convenuto si costituiva, resistendo, e otteneva di chiamare in causa la sua compagnia assicuratrice, Zurich Insurance plc, la quale a sua volta si costituiva resistendo. Con sentenza n. 4029/2017 il Tribunale rigettava la domanda principale e dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia, ritenendoche la condotta del convenuto non fosse stata censurabile, avendo egli proceduto su incarico della banca a stimare due immobili sulla base di documenti fornitigli dalla banca stessa e non essendo quindi responsabile della successiva scoperta, in un procedimento di esecuzione forzata, che gli immobili erano stati scambiati.

La banca, nelle more divenuta Banco BPM S.p.A., proponeva appello, cui resistevano il Di Paola e la sua compagnia assicuratrice. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1181/2021, rigettava il gravame. Banco BPM ha presentato ricorso, da cui si sono difese le controparti, ciascuna con proprio controricorso.Ogni parte ha depositato memoria. Considerato quanto segue.1. Il ricorso propone un unico motivo, denunciante, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1176, secondo comma, 1218, 2230 c.c. e 116 c.p.c.

Sostiene la ricorrente che il giudice d’appello avrebbe deciso la questione della responsabilità risarcitoria in base al combinato disposto degli articoli 1218 e 1176 c.c., incorrendone però in violazione e falsa applicazione. In sintesi, richiamando la -non discussa - ripartizione dell’onere probatorio nel caso di inadempimento contrattuale e conseguente azione risarcitoria, si asserisce che la sentenza impugnata avrebbe escluso la responsabilità di controparte “con censurabile inversione logica … ritenendo ricorrere l’esimente del caso fortuito, consistente nell’azione truffaldina posta in essere dagli aspiranti mutuatari”.

La corte territoriale si sarebbe sottratta alla necessaria verifica sulla condotta dell’ingegnere, “omettendo cioè di accertare se un’attività professionalmente più appropriata al caso (cioè più diligente) avrebbe potuto comunque neutralizzare il comportamento truffaldino dei terzi (il caso fortuito)”: in tal modo avrebbe violato il combinato disposto degli articoli 1218, 1176, secondo comma e 2230 c.c., essendo evidente che “la diligenza richiesta ad un professionista debba essere massima e concreta”. L’argomentazione viene sviluppata ampiamente, tra l’altro rimarcando, alla luce di giurisprudenza di legittimità, che “l’impegno imposto dall’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza va … correlato alle condizioni del caso concreto, alla natura del rapporto, alla qualità dei soggetti coinvolti”.

2. In primis va esaminata l’eccezione sollevata da Zurich Insurance nel controricorso, per cui il ricorso sarebbe tardivo e pertanto inammissibile, giacché la sentenza impugnata è stata pubblicata il 23 giugno 2021 e non notificata, mentre il ricorso è stato notificato a mezzo pec il 29 dicembre 2021, e quindi oltre il termine semestrale di cui all’articolo 327 c.p.c., che sarebbe scaduto il 23 dicembre 2021. Ciòderiverebbe dall’insegnamento di Cass. sez. 3, 23 giugno 2021 n. 17949, per cui il termine semestrale per impugnare non sarebbe soggetto alla sospensione feriale a prescindere dal fatto che il dies ad quem avvenga durante questo.A parte che siffatta interpretazione dell’arresto è discutibile, quel che rileva è piuttosto la limpida interpretazione ravvisabile, p. es., in Cass. sez. 6-1, ord. 25 agosto 2020 n. 17640, Cass. sez. 5, ord. 15 luglio 2020 n. 15029, Cass. sez. 6- 3, ord. 8 luglio 2020 n. 14147 e Cass. sez. 6-5, ord. 15 febbraio 2018 n. 3787, per cui la sospensione feriale incide comunque sull’arco del termine e lo protrae: orientamento evidentemente meritevole di prosieguo, dovendo si adottare una impostazione interpretativa che garantisce maggiormente l’esercizio del diritto di impugnazione.

3. Passando allora al contenuto dell’unico motivo del ricorso, si osserva che, pur tentando di schermare la sua effettiva natura perseguente un terzo grado di merito, esso è diretto ad offrire una vera e propria ricostruzione alternativa dei fatti accertati dal giudice di merito. La corte territoriale, invero, ha valutato l’esito probatorio nel senso che nessuna negligenza è attribuibile al tecnico che si avvale della documentazione fornitagli dallo stesso committente, qui proprio la banca, deducendone che quel che è accaduto è qualificabile quindi caso fortuito, e così confermando - si nota incidenter- l’accertamento raggiunto anche dal primo giudice di merito (e al giudice di merito infatti spetta comunque l’accertamento del caso fortuito : ex multissi vedano Cass. sez. 3, 14 ottobre 2005 n. 19974 ;

Cass. sez. 3 , 13 a prile 1989n. 1774; Cass. sez. 2, 28 maggio 1975 n. 218 ; Cass. sez. 1, 13 novembre 1974n. 3602; Cass. sez. 3 , 26 luglio 1974 n. 225 8; Cass. sez. 3, 30 marzo 1971 n. 925 ) ; e all’accertamento cui il giudice d’appello è pervenuto la ricorrente oppone, come in un gravame, una differente valutazione degli elementi fattuali emersi nella controversia.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente a rifondere a ciascuno dei controricorrenti le spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a i controricorrenti le spese processuali, liquidate per ciascuno in un totale di € 12.000, oltre a € 200 per gli esborsie oltre gli accessori di legge . Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il r