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Ordinanza — n. 3737/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against ASL Salerno regarding interest rates, ruling that prior judgment does not bind future periodic payments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3737/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the appeal by Farmacia Angrisani against ASL Salerno, overturning the lower court's rejection of the res judicata defense. The farmacia argued that a prior judgment establishing interest rates should bind future monthly payments, while the ASL contended the specific temporal scope of the previous decision precluded its application here. The court held that the lower court failed to properly analyze whether the prior judgment constituted a necessary antecedent for the current claim and did not verify the formal requirements for res judicata, such as the lack of appealability.

Regesto Legislator

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Art. 2909 c.c.; Art. 360, 1° comma 1 n. 3 c.p.c.: A prior judgment establishing interest rates binds future periodic payments only if it constitutes a necessary antecedent and the lower court properly analyzes the scope and formal requirements of res judicata.

Parole chiave

Generato dall'IA
res judicata periodic payments interest rates public administration decreto ingiuntivo tutela degli interessi commerciali carattere economico di medicamenti specialità farmaceutiche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2909 c.c.
Art. 360, 1° comma 1 n. 3 c.p.c.
2440/1923, con riferimento all'art. 360, 1° comma 1 n.
R.D. n. 2440/1923
2909 c.c., 16 e 17 R.D. n. 2440/1923, con riferimento all'art.
D.lgs. 231/02
7400/2009, immediatamente esecutivo, nei confronti dell’ASL Salerno per il pagamento della somma di € 57.820,75, oltre a interessi moratori ex D.lgs. 231/02, a fronte di ricette relative ad acquisto di farmaci spedite nel mese di settembre 2009.
Art. 124 disp. att. cod. proc. civ.
ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., da cui risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione (Cass.
artt. 2909 c.c
Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 2909 c.c., 16 e 17 R.D.
art. 111 cost
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge – art.132 c.p.c., art. 111 cost., con riferimento all’art.
art. 124 disp. att. c.p
1839/14 del Tribunale di Salerno rilasciato dal funzionario giudiziario del ruolo civile ex art. 124 disp. att. c.p.c.
art. 395 C.p
4 e 5 dell’art. 395 C.p.c., né impugnazione nel termine previsto dall’art.
art. 327 C.p
395 C.p.c., né impugnazione nel termine previsto dall’art. 327 C.p.c.) depositato dalla Angrisani, nonché la depositata copia conforme della sentenza stessa con attestazione di cancelleria, in calce, di passaggio in giudicato ex art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 6/6/2016, n. 11572
Cass. n. 12111/2020
Cass. Sez. L, Sentenza n. 15493 del 23/7/2015
Cass. Sez. L, Sentenza n. 15493 del 23/7/2015; Cass.
Cass. n. 23918/2010
15493 del 23/7/2015; Cass. n. 23918/2010; Cass.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11360 del 11/5/2010
23918/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11360 del 11/5/2010).
Cass. 9746/2017
civ., da cui risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione (Cass. 9746/2017; Cass.
Cass. n. 21469/2013
9746/2017; Cass. n. 21469/2013; Cass.19883/2013; Cass.
Cass.19883/2013
21469/2013; Cass.19883/2013; Cass.
Cass. n. 10623/2009
21469/2013; Cass.19883/2013; Cass. n. 10623/2009; Cass.
Cass. n. 27881/2008
10623/2009; Cass. n. 27881/2008; Cass.
Cass. n. 8478/2008
27881/2008; Cass. n. 8478/2008; Cass.
Cass. 22644/2004
8478/2008; Cass. 22644/2004).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1483/2023 R.G. proposto da : ANGRISANI ANNA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato FRASSO ROMOLO ; -ricorrente- contro ASL SALERNO, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato MIRIANO FERNANDO ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 918/2022depositata il 08/07/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La dott.ssa Angrisani, titolare dell’Omonima Farmacia, otteneva dal Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n. 7400/2009, immediatamente esecutivo, nei confronti dell’ASL Salerno per il pagamento della somma di € 57.820,75, oltre a interessi moratori ex D.lgs. 231/02, a fronte di ricette relative ad acquisto di farmaci spedite nel mese di settembre 2009. Con la sentenza n. 231/2019 il Tribunale di Salerno accoglieva l’opposizione spiegata dalla Asl di Salerno esclusivamente in ordine agli interessi riconosciuti come dovuti al saggio legale e non già ex artt. 4 e 5 D.lgs. 231/2002.

2. La Farmacia Angrisani proponeva appello censurando, in particolare, che in relazione agli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 si era formato il giudicato tra le parti per mancata impugnazione della sentenza n. 1839/2014 del Tribunale di Salerno che riconosceva alla Farmacia gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002. La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 840 dell’8 luglio 2022, confermava la sentenza impugnata perché la Farmacia non haadeguatamente provato il giudicato.

3. Propone ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi la dott.ssa Angrisani titolare dell’Omonima Farmacia. 3.1.Resiste con controricorso l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 2909 c.c., 16 e 17 R.D. n. 2440/1923, con riferimento all'art. 360, 1° comma 1 n. 3, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia rigettato la sollevata eccezione di giudicato sul presupposto che la diversità delle frazioni temporali (del medesimo, medio tempore immutato, rapporto giuridico ad esecuzione periodica) oggetto del giudizio definito con provvedimento in cosa giudicata, rispetto a quelle oggetto del presente giudizio, consente di sostenere che il giudicato invocato – intervenuto, a monte, sulla esistenza, validità e qualificazione giuridica del rapporto tra le parti, nelle more rimasto immutato - non possa esplicare i propri effetti nel presente giudizio, stante la diversità di petitum e causa petendi e l’autonomia e quindi la diversità di rapporti e di vincoli negoziali tra il primo giudizio ed il secondo.

Lamenta che in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto di durata intercorso con la P.A. Sanitaria, si è formato giudicato sulla sentenza n. 1839/2014 del Tribunale di Salerno, intervenuta tra le medesime parti e mai impugnata, prodotta nel fascicolo dl giudizio d’appello con l’attestazione del relativo passaggio in giudicato rilasciata dalla Cancelleria, ha qualificato il rapporto esistente tra le parti in termini di transazione commerciale ex d.lgs. 231/2002. 4.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge – art.132 c.p.c., art. 111 cost., con riferimento all’art. 360, c.1, n. 4 c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia apoditticamente affermato doversi nella specie individuar e singoli rapporti autonomamente vincolanti tra le parti non riconducibili alla fonte originaria del rapporto (D.P.R. n. 371/1998), senza invero indicare le ragioni per le quali ha ritenuto che le singole spedizioni mensili di ricette (ed il pagamento dei corrispettivi mensili) debbano ricondursi ad autonomi vincoli obbligatori di volta in volta stipulati e non già al rapporto originario tra di esse intercorso. 4.3.Con il terzo motivo di ricorso l’Angrisani lamenta la violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., 327 c.p.c., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

–violazione dell’art. 124 disp. att. cpc., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia ritenuto non idonei il certificato di passaggio in giudicato della sentenza n. 1839/14 del Tribunale di Salerno rilasciato dal funzionario giudiziario del ruolo civile ex art. 124 disp. att. c.p.c. (recante attestazione di mancata proposizione, avverso la sentenza, né di appello, né di ricorso per cassazione, né di istanza di revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 395 C.p.c., né impugnazione nel termine previsto dall’art. 327 C.p.c.) depositato dalla Angrisani, nonché la depositata copia conforme della sentenza stessa con attestazione di cancelleria, in calce, di passaggio in giudicato ex art. 327 c.p.c., erroneamente argomentando dalla sussistenza nelle premesse dell’attestazione de quadel riferimento (oltre che alla certificazione della Corte di Appello di Salerno di non proposto appello ed all’avvenuta consultazione degli archivi informatici della Corte di Cassazione) anche a dichiarazioni di parte; e, quanto alla copia conforme della sentenza con attestazione in calce di passaggio in giudicato, in ragione della ravvisata non conformità a quanto richiesto dall’art. 124 disp. att. c.p.c. 4.4.

C on il quarto motivo denun z ia la violazione dell'art 1, d.lgs. 231/2002 con riferimento all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente esclusa la qualificazione del rapporto originariamente intercorso tra le parti in termini di transazione commerciale ex d .lgs. n. 231/2002 , sul presupposto della qualificazione pubblicistica dell’attività di dispensazione di farmaci da parte del soggetto accreditato con il S.S.N., laddove i principi fissati nella direttiva comunitaria 2000/35/CE (di cui il D.lgs. n. 231/2002 costituisce normativa nazionale di recepimento) trovano attuazione in relazione ad ogni pagamento previsto a titolo di corrispettivo in un’operazione commerciale, senza alcuna particolare limitazione rispetto alla fonte del rapporto e quindi anche per obbligazioni derivanti da fonte regolamentare o legislativa.

5. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati. Atteso che il giudicato può formarsi ( anche ) sulla qualificazione del rapporto giuridico tra le parti ove costituisca antecedente necessario ed indispensabile della pronuncia sulla domanda ( v. Cass., 6/6/2016, n. 11572 ) , come questa Corte ha già avuto modo di affermare, allorquando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo o di sentenza recante la condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma -in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio - non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive (Cass. n. 12111/2020;

Cass. Sez. L, Sentenza n. 15493 del 23/7/2015; Cass. n. 23918/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11360 del 11/5/2010). Infatti, il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, può non essere vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i princìpi di diritto che ne costituiscono il fondamento ( v. Cass. , 6/6/2016, n. 11572). Orbene, la corte di merito non ha invero congruamente argomentato in ordine alla ravvisata ragione per cui nella specie non si tratterebbe di un unico rapporto di durata bensì di una pluralità di rapporti succedutisi nel tempo con cadenza mensile, né ha effettuato indagine alcuna in ordine alle ragioni della decisione e dei princìpi di diritto posti a fondamento della sentenza il cui giudicato è stato invocato al fine di verificar n e l’applicabilità nel caso in argomento.

Deve d’altro canto ribadirsi che ove si invochi l’efficacia del giudicato esterno deve darsi prova della relativa formazione, anche in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria. ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., da cui risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione (Cass. 9746/2017; Cass. n. 21469/2013; Cass.19883/2013; Cass. n. 10623/2009; Cass. n. 27881/2008; Cass. n. 8478/2008; Cass. 22644/2004). Erroneamente si è pertanto dalla corte di merito escluso il relativo rilievo al riguardo.

Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti del motivi, assorbito il 5° motivo [ con il quale la ricorrente denunzia violazione del d.m. n. 55/2014, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. nonché violazione dell'art. 132 c.p.c., art. 111 cost., con riferimento all’art. 360, c.1, n. 4 c.p.c. ), consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno , che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo di suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del merito provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbito il quinto. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Salerno , in