Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Brindisi Tribunal's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Municipality of Mesagne, did not respond to the court's proposal for judgment definition, leading the court to deem the appeal withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the proceedings were terminated and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9387/2021 R.G. proposto da : COMUNE MESAGNE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE, 96, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ANNAMARIA (RZZNMR70M65I954T) rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTE ANNA LUISA (VLNNLS54L52F152S) -ricorrente- contro SCALERA MASSIMO, SANTORO MARIA CARMELA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell’avvocato CARLUCCIO FRANCESCO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato IAIA ANGELO (IAINGL53C28F152E) -controricorrenti- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di BRINDISI n.1656/2020 depositata il 28/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma,il 05/02/202