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Decreto — n. 3728/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 3728/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Brindisi Tribunal's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Municipality of Mesagne, did not respond to the court's proposal for judgment definition, leading the court to deem the appeal withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the proceedings were terminated and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal statutory time limit extinction of proceedings Code of Civil Procedure litigation costs allocation rimborso delle spese spese di assistenza spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9387/2021 R.G. proposto da : COMUNE MESAGNE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE, 96, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ANNAMARIA (RZZNMR70M65I954T) rappresentato e difeso dall'avvocato VALENTE ANNA LUISA (VLNNLS54L52F152S) -ricorrente- contro SCALERA MASSIMO, SANTORO MARIA CARMELA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell’avvocato CARLUCCIO FRANCESCO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato IAIA ANGELO (IAINGL53C28F152E) -controricorrenti- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di BRINDISI n.1656/2020 depositata il 28/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma,il 05/02/202