Decreto — n. 3693/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20096/2023 R.G. proposto da : SERCA IMMOBILIARE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRONTO 32, presso lo studio dell’avvocato MUNDULA GIULIO (MNDGLI38C06H501H) rappresentato e difeso dall'avvocato BRUGNATELLI CLAUDIO (BRGCLD64M29G388L) -ricorrente- contro ARECO ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato JOUVENAL DANIELA (JVNDNL58R50L219N) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NUNZIANTE GIANMATTEO (NNZGMT64S03H501B) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.535/2023 depositata il 15/03/2023. letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal l.r.p.t. della società ricorrente e dal difensore;rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal l.r.p.t. della società controricorrente e dai difensori; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Decreto — n. 3693/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SERCA IMMOBILIARE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRONTO 32, presso lo studio dell’avvocato MUNDULA GIULIO (MNDGLI38C06H501H) rappresentato e difeso dall'avvocato BRUGNATELLI CLAUDIO (BRGCLD64M29G388L) -ricorrente- contro ARECO ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato JOUVENAL DANIELA (JVNDNL58R50L219N) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NUNZIANTE GIANMATTEO (NNZGMT64S03H501B) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.535/2023 depositata il 15/03/2023. letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal l.r.p.t. della società ricorrente e dal difensore;rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal l.r.p.t. della società controricorrente e dai difensori; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20096/2023 R.G. proposto da : SERCA IMMOBILIARE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRONTO 32, presso lo studio dell’avvocato MUNDULA GIULIO (MNDGLI38C06H501H) rappresentato e difeso dall'avvocato BRUGNATELLI CLAUDIO (BRGCLD64M29G388L) -ricorrente- contro ARECO ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato JOUVENAL DANIELA (JVNDNL58R50L219N) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NUNZIANTE GIANMATTEO (NNZGMT64S03H501B) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.535/2023 depositata il 15/03/2023. letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal l.r.p.t. della società ricorrente e dal difensore;rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal l.r.p.t. della società controricorrente e dai difensori; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,il 08/0