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Decreto — n. 3692/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 3692/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 3692/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19122/2023 R.G. proposto da : PISANI GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in CONCA DEI MARINI ROMA N. 41, presso lo studio dell’avvocato BUONOCORE PASQUALE (BNCPQL56C19H703X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AXA ASS.NI S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE SALERNO n.1103/2023 depositata il 14/03/2023. letto l’atto di rinuncia al ricorso , sottoscritto dal difensore della ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che l’intimata non risult a costituit a nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 3692/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : PISANI GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in CONCA DEI MARINI ROMA N. 41, presso lo studio dell’avvocato BUONOCORE PASQUALE (BNCPQL56C19H703X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AXA ASS.NI S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE SALERNO n.1103/2023 depositata il 14/03/2023. letto l’atto di rinuncia al ricorso , sottoscritto dal difensore della ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che l’intimata non risult a costituit a nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata.

Parole chiave

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protezione internazionale ricorso costituzionale all'estero domanda di protezione provvisoria prova del rischio persecuzione motivazione inadeguata delle censure costituzionali protezione diplomatica

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19122/2023 R.G. proposto da : PISANI GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in CONCA DEI MARINI ROMA N. 41, presso lo studio dell’avvocato BUONOCORE PASQUALE (BNCPQL56C19H703X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AXA ASS.NI S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE SALERNO n.1103/2023 depositata il 14/03/2023. letto l’atto di rinuncia al ricorso , sottoscritto dal difensore della ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che l’intimata non risult a costituit a nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,il 08/02/20