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Decreto — n. 3691/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed by withdrawal; parties waived appeal under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 3691/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance judgment in the case of Arnas Garibaldi and Giannone Giorgio against Raniolo Giovanni and Roberta extinguished. The appellants formally withdrew their appeal, and the defense of the respondent also adhered to this withdrawal. Consequently, the court ruled that the procedural requirements for withdrawal under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure were met, leading to the dismissal of the case without further proceedings.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party may withdraw an appeal at any time before the judgment is pronounced, and such withdrawal, if adhered to by the opposing party, results in the immediate extinction of the judicial proceeding without the need for a separate ruling on costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceeding Code of Civil Procedure adhesion to withdrawal Cassation appeal dismissal stralcio del procedimento mantenimento del contratto chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. n. 168/2016
391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L.
L. 197/2016
168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni;
art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18672/2023 R.G. proposto da : ARNAS GARIBALDI -AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, GIANNONE GIORGIO, elettivamente domiciliati in MILANO VIA SERBELLONI N. 1 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato MURONI RAFFAELLA (MRNRFL71R61B300H) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELL'ELCE LORENZO (DLLLNZ68H03G482X) -ricorrente- contro RANIOLO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Ragusa Via Archimede, presso lo studio dell’avvocato CILIA PASQUALINO (CLIPQL65E11H163N) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro RANIOLO ROBERTA-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.684/2023 depositata il 17/04/2023. letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori dei ricorrenti, muniti di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione dal difensore del controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; ritenuto che la rinuncia e le adesioni presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma