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Decreto — n. 3646/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 3646/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 3646/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10829/2022 R.G. proposto da : AERO CLUB MILANO -ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA PODGORA, 12/A, presso lo studio dell’avvocato TEDOLDI ALBERTO (TDLLRT68A02F205H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AERO CLUB BRESSO, CORTE ANDREA GIOVANNI, elettivamente domiciliati in SEREGNO VIA CAVOUR 113, C/O DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato GALLI GIUSEPPE (GLLGPP63R18F704B) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro FEDAIR DI FEDERICA E MARCO LIZZANI S.N.C. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.865/2022 depositata il 15/03/2022. lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal Presidente l.r.p.t. dell’Aero Club Milano e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione da Andrea Giovanni Corte, in proprio e in qualità di Presidente l.r.p.t. dell’Aero Club Bresso e dal difensore, oltre che dal l.r.p.t. della Fedair s.n.c. e dal difensore; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 3646/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AERO CLUB MILANO -ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA PODGORA, 12/A, presso lo studio dell’avvocato TEDOLDI ALBERTO (TDLLRT68A02F205H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AERO CLUB BRESSO, CORTE ANDREA GIOVANNI, elettivamente domiciliati in SEREGNO VIA CAVOUR 113, C/O DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato GALLI GIUSEPPE (GLLGPP63R18F704B) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro FEDAIR DI FEDERICA E MARCO LIZZANI S.N.C. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.865/2022 depositata il 15/03/2022. lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal Presidente l.r.p.t. dell’Aero Club Milano e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione da Andrea Giovanni Corte, in proprio e in qualità di Presidente l.r.p.t. dell’Aero Club Bresso e dal difensore, oltre che dal l.r.p.t. della Fedair s.n.c. e dal difensore; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione;

Parole chiave

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adesione, accordo rinuncia alla concessione adesione all'assicurazione sociale diritto all'affiliazione atto di adesione della Grecia difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
e dal difensore; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10829/2022 R.G. proposto da : AERO CLUB MILANO -ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA PODGORA, 12/A, presso lo studio dell’avvocato TEDOLDI ALBERTO (TDLLRT68A02F205H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AERO CLUB BRESSO, CORTE ANDREA GIOVANNI, elettivamente domiciliati in SEREGNO VIA CAVOUR 113, C/O DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato GALLI GIUSEPPE (GLLGPP63R18F704B) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro FEDAIR DI FEDERICA E MARCO LIZZANI S.N.C. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.865/2022 depositata il 15/03/2022. lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal Presidente l.r.p.t. dell’Aero Club Milano e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione da Andrea Giovanni Corte, in proprio e in qualità di Presidente l.r.p.t. dell’Aero Club Bresso e dal difensore, oltre che dal l.r.p.t. della Fedair s.n.c. e dal difensore; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,