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Decreto — n. 3641/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 3641/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 3641/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5101/2021 R.G. proposto da : LA PACE TRADING DI YANG ZENGTIAO C SAS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAVIO STILICONE 28, presso lo studio dell’avvocato BELLET ALBERTO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato OBINU ANTONELLO RENATO (BNONNL58A11B354J) -ricorrente- contro INGEGNERE DAVIDE PISANO SRL UNIPERSONALE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREOZZI GIUSEPPE (NDRGPP52T06E441M) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n.619/2020 depositata il 11/12/2020. letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal l.r.p.t. della società ricorrente e dal difensore;rilevato che il difensore della società controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti, ha depositato l’atto di adesione alla predetta rinuncia; rilevato che l a rinunc ia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 3641/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : LA PACE TRADING DI YANG ZENGTIAO C SAS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAVIO STILICONE 28, presso lo studio dell’avvocato BELLET ALBERTO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato OBINU ANTONELLO RENATO (BNONNL58A11B354J) -ricorrente- contro INGEGNERE DAVIDE PISANO SRL UNIPERSONALE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREOZZI GIUSEPPE (NDRGPP52T06E441M) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n.619/2020 depositata il 11/12/2020. letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal l.r.p.t. della società ricorrente e dal difensore;rilevato che il difensore della società controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti, ha depositato l’atto di adesione alla predetta rinuncia; rilevato che l a rinunc ia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione;

Parole chiave

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revoca dell'opposizione abbandono del procedimento ritiro a seguito di transazione partecipazione al pignoramento ritiro dell'effetto sospensivo adesione, accordo

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5101/2021 R.G. proposto da : LA PACE TRADING DI YANG ZENGTIAO C SAS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAVIO STILICONE 28, presso lo studio dell’avvocato BELLET ALBERTO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato OBINU ANTONELLO RENATO (BNONNL58A11B354J) -ricorrente- contro INGEGNERE DAVIDE PISANO SRL UNIPERSONALE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREOZZI GIUSEPPE (NDRGPP52T06E441M) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n.619/2020 depositata il 11/12/2020. letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal l.r.p.t. della società ricorrente e dal difensore;rilevato che il difensore della società controricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti, ha depositato l’atto di adesione alla predetta rinuncia; rilevato che l a rinunc ia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,il 08/02/