Decreto — n. 3629/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16114/2022 R.G. proposto da : FALLIMENTO A F S.R.L., in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5, presso lo studio dell’avvocatoLEONI MARCO (LNEMRC67P07H501G), rappresentato e difeso dall'avvocato LUPO DARIO (LPUDRA62S20L049L) -ricorrente- contro HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocatoCURCI ELIGIO (CRCLGE56E18L049M) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 3629/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FALLIMENTO A F S.R.L., in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5, presso lo studio dell’avvocatoLEONI MARCO (LNEMRC67P07H501G), rappresentato e difeso dall'avvocato LUPO DARIO (LPUDRA62S20L049L) -ricorrente- contro HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocatoCURCI ELIGIO (CRCLGE56E18L049M) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16114/2022 R.G. proposto da : FALLIMENTO A F S.R.L., in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5, presso lo studio dell’avvocatoLEONI MARCO (LNEMRC67P07H501G), rappresentato e difeso dall'avvocato LUPO DARIO (LPUDRA62S20L049L) -ricorrente- contro HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocatoCURCI ELIGIO (CRCLGE56E18L049M) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.
DI TARANTOn.145/2022depositata il 20/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 02/02/2024