Cassation court dismisses appeal for failure to cite supporting documents and raises nullity issue too late.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to cite the specific content of the private agreement from March 4, 2008, as required by law. The appellant argued that the agreement was void due to a prior contract nullity, but raised this nullity defense only in the cassation stage rather than earlier. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, 1° co., n. 6 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the appellant fails to cite the content of the acts and documents invoked to support the grievances, rendering the censure unclear and unintelligible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6866/2021 R.G. proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall ’ avvocato MIRIANO FERNANDO (CF: MRNFNN58D03F912E) - R icorrente - Contro RUBICON SPV SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SARDEGNA, 50, presso lo studio dell’avvocato MELCHIORRI ALESSIA (CF: MLCLSS74B47H501H), che l a rappresenta e difende - C ontroricorrente - nonchécontro DETTO FACTOR SPA IN LIQUIDAZIONE - I ntimat a - avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di SALERNO n. 921/2020depositata il 22/07/2020 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. S VOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. L ’ Azienda Sanitaria locale di Salerno propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4013/2010 con il quale le venne ingiunto il pagamento, in favore di Detto Factor s.p.a., quale cessionaria del credito vantato da Mater Dei s.r.l. nei confronti di ASL Salerno per prestazioni diagnostiche espletate nell’agosto 2008, della somma di euro83.748,54, oltre interessi “come richiesti”, con compensazione delle spese di lite.
In particolare, l’opponente contestò la debenza degli interessi convenzionali deducendo che l’accordo transattivo concluso tra essa ASL Salerno e l ’ opposta Detto Factor in data 4/03/2008 avesse ad oggetto solo debiti della ASL sorti in periodi antecedenti alla conclusione dell’accordo, mentre la società opposta chiedeva il pagamento degli interessi convenzionali di cui all’accordo transattivo anche per i debiti sorti successivamente e che, in virtù della natura giuridica del rapporto concessorio tra essa opponente ed il creditore cedente, potevano essere riconosciuti al creditore cedente solo gli interessi legali ex art. 1284 c.c.
2. Si costituì Detto Factor s.p.a. resistendo all ’ opposizione, di cui chiese il rigetto.
3. Con sentenza n. 1153/2016 i l Tribunale di Salerno rigettò l’opposizione e, per l’effetto, confermò il decreto ingiuntivo opposto. Il giudice di prime cureritenne che l’accordo stipulato tra l’ASL e la società di factoring Detto Factor trovasse applicazione anche per i crediti ceduti futuri.
4. Avverso detta sentenza propose appello l ’ ASL Salerno la quale, a sostegno del gravame, dedusse che il Tribunale aveva errato nell’interpretazione dell’accordo in data 4/03/2008, con il quale erano state previste le modalità di pagamento alla società cessionaria dei crediti vantati dalla società cedent e . Più dettagliatamente, assunse che sulla somma dovuta non potevano essere computati gli interessi nella misura recepita dal primo giudice, la cui applicazione poteva avere ad oggetto solamente crediti sorti prima della sua sottoscrizione, e non crediti sorti successivamente, come nel caso di specie.
5. Con sentenza n. 921/2020 , depositata in data 22/7/2020, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Salerno, ha preliminarmente dichiarato la contumacia di Detto Factor s.p.a. in liquidazione, non costituitasi benché citata in giudizio. Inoltre, ha ritenuto di non poter tener conto della costituzione in giudizio di Rubicon SPV s.r.l., quale cessionaria dei crediti della società appellata, avvenuta dopo l’udienza in cui sono state precisate le conclusioni. Per quanto concerne il merito, la Corte territoriale, precisato che non potessero essere più messe in discussione le questioni coperte da giudicato, ha individuato il thema decidendumdella controversia esclusivamente nella debenza degli interessi convenzionali quali pattuiti con l’accordo del 4/3/2008, che il Tribunale di Salerno ritennespettanti a Detto Factor, o di quelli legali, a decorrere dalla domanda, come sostenuto dall’ASL Salerno.
La Corte ha ritenuto che, anche nel caso in cui la cessione del credito da parte di Mater Dei a Detto Factor fosse affetta da nullità, per mancanza di causa o per oggetto impossibile, in quanto inerente ad un credito vantato nei confronti di ASL Salerno ma sostanzialmente inesistente, perché ancorato ad un rapporto viziato per difetto della necessaria forma scritta prevista dalla legge, tale nullità non inficiasse la validità ed efficacia della successiva transazione stipulata tra detto fatto e ASL Salerno (punto 5.3 della motivazione). Ritenuta la natura transattiva del predetto accordo, la C orte territoriale ha rigettato l ’ appello , r eputando gli interessi già equamente dettagliati nella misura stabilita consensualmente tra le parti dell’accordo.
6. Avverso la predetta sentenza l ’ Azienda Sanitaria Locale di Salerno propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, cui Rubicon SPV s.r.l. resiste con controricorso.
7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c.
8. Parte controricorrente ha depositato memoria. M OTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l ’ unico motivo la ricorrente denuncia, relazione all ’ art. 360; 1° co., nn. 3 e 5,c.p.c., ” Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1972 cod. civ.; 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché omesso esame su un fatto controverso e decisivo, costituito dalla scrittura privata del 4/3/2008”, per avere la Corte territoriale errato nell’interpretare ed applicare l’art. 1972 c.c.La ricorrente deduce che la Corte, in violazione dell’art. 1972 c.c., ha ritenuto che la nullità del rapporto contrattuale tra il creditore cedente e il debitore ceduto (cessione da Mater Dei a Detto Factor)non inficiasse la validità della successiva transazione stipulata tra Detto Factor e la ASL, in quanto la transazione aveva ad oggetto “le modalità di pagamento delle somme dovute e la corresponsione degli interessi”.
Si sarebbe trattato pertanto di transazione “non novativa”, atteso che essa si limita a regolare le modalità di pagamento delle somme dovute e la corresponsione degli interessi. Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto concludere nel senso che la nullità del titolo, ossia del contratto intercorso tra la Asl Salerno e MaterD ei, comportava automaticamente l’inutilità e quindi la non operatività della transazione.
2. Il ricorso è inammissibile . Va osservato che, in violazione del requisito prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c., la ricorrente omette di riportare nel ricorso il contenuto degli atti e dei documenti del giudizio di merito invocati a sostegno delle mosse censure, con particolare riferimento alla scrittura privata in data 4/3/2008 indicata p. 9 del ricorso, della quale non risulta nemmeno indicata la sede processuale dove rinvenirla ( C ass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
A tale stregua, non deduc e le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non essendo invero sufficienti affermazioni – come nel caso – del tutto apodittiche (vedi già Cass. 21/8/1997, n. 7851). Risponde d ’ altro canto a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (Cass., 6/7/2015, n. 13827;
Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519).
3. V a inoltre osservato che l a ricorrente si è sempre limitata a sostenere l’inapplicabilità degli interessi previsti nel contratto del 4/3/2008, senza null’altro aggiungere in merito alla validità ed efficacia di tale accordo. Soltanto in sede di ricorso è stata sollevata la questione della nullità derivata della transazione, quale conseguenza della nullità del contratto intercorso tra la Asl Salerno e Mater Dei.
4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate i n dispositivo in favore dellacontroricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.600,00, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, oltre a rimborso spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrenteRubicon SPV s.r.l. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo